Corrispettivi telematici: moratoria da sanzioni per il primo semestre
di Alessandro BonuzziLa Legge di conversione del D.L. 34/2019 (cd. Decreto crescita), ancora in attesa di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale ma il cui testo è stato approvato in via definitiva nella giornata di ieri, conferma l’introduzione dell’obbligo di memorizzazione elettronica nonché di trasmissione telematica all’Agenzia delle entrate dei dati relativi ai corrispettivi giornalieri con decorrenza 1° luglio 2019, per i soggetti che effettuano cessioni di beni in locali aperti al pubblico con un volume d’affari superiore a 400.000 euro. Per gli esercenti con un volume d’affari fino a 400.000 euro l’adempimento scatterà, invece, dal 1° gennaio 2020.
A fronte di questa conferma il provvedimento introduce due importanti novità riguardanti, una, la cadenza della comunicazione e, l’altra, l’aspetto sanzionatorio.
In relazione al primo aspetto, va tenuto conto che l’invio dei corrispettivi non dovrà essere effettuato con frequenza giornaliera, bensì i dati dovranno essere trasmessi telematicamente entro 12 giorni dall’effettuazione dell’operazione, ossia, atteso che l’adempimento riguarda prevalentemente i commercianti al minuto, entro 12 giorni dalla consegna del bene e dal contestuale pagamento del corrispettivo; per coloro che svolgono prestazioni di servizi assimilate al commercio al minuto, i 12 giorni decorrono dal pagamento.
Il maggior termine concesso per la trasmissione non muta però la frequenza con cui deve avvenire la memorizzazione dei dati dei corrispettivi, la quale rimane giornaliera.
Per quanto riguarda il secondo aspetto, il legislatore introduce una moratoria da sanzioni per il periodo che va:
- dal 1° luglio 2019 al 31 dicembre 2019, per gli esercenti con volume d’affari superiore a 400.000 euro;
- dal 1° gennaio 2020 al 30 giugno 2020, per gli esercenti con volume d’affari fino a 400.000 euro.
La novella normativa, infatti, dispone che nel descritto lasso temporale non si applichino le sanzioni previste dall’articolo 2, comma 6, D.Lgs. 127/2015 se la trasmissione telematica è effettuata entro il mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione, fermo restando i termini di liquidazione dell’Iva.
Quindi, se la trasmissione all’Agenzia dei dati dei corrispettivi di tutto il mese luglio verrà effettuata entro il mese di agosto non verranno applicate le sanzioni previste:
- per la mancata emissione di ricevute e scontrini, di cui all’articolo 6, comma 3, D.Lgs. 471/1997 e
- per la reiterazione di tale violazione, di cui all’articolo 12, comma 2, D.Lgs. 471/1997.
L’articolo 2, comma 6, D.Lgs. 127/2015, sotto il profilo sanzionatorio, richiama, infatti, tali disposizioni, secondo cui, rispettivamente:
- nel caso di “mancata emissione di ricevute fiscali, scontrini fiscali o documenti di trasporto ovvero nell’emissione di tali documenti per importi inferiori a quelli reali, la sanzione è in ogni caso pari al 100% dell’imposta corrispondente all’importo non documentato. La stessa sanzione si applica in caso di omesse annotazioni su apposito registro dei corrispettivi relativi a ciascuna operazione in caso di mancato o irregolare funzionamento degli apparecchi misuratori fiscali. Se non constano omesse annotazioni, la mancata tempestiva richiesta di intervento per la manutenzione è punita con sanzione amministrativa da euro 250 a euro 2.000”;
- nel caso di contestazione “nel corso di un quinquennio, quattro distinte violazioni dell’obbligo di emettere la ricevuta fiscale o lo scontrino fiscale compiute in giorni diversi, anche se non sono state irrogate sanzioni accessorie, è disposta la sospensione della licenza o dell’autorizzazione all’esercizio dell’attività ovvero dell’esercizio dell’attività medesima per un periodo da tre giorni ad un mese. Il provvedimento di sospensione è immediatamente esecutivo. Se l’importo complessivo dei corrispettivi oggetto di contestazione eccede la somma di euro 50.000 la sospensione è disposta per un periodo da un mese a sei mesi”.
Andrà chiarito se, con l’accezione “entro il mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione”, contenuta nella novella legislativa, debba intendersi:
- che l’invio dei corrispettivi del mese deve essere effettuato prima che inizi il mese successivo. In tal caso i corrispettivi di luglio dovranno essere trasmessi entro il 31 luglio; oppure
- che l’invio dei corrispettivi del mese deve essere effettuato prima che termini il mese successivo. In tal caso i corrispettivi di luglio dovranno essere trasmessi entro il 31 agosto.
A parere di chi scrive, quella da sposare dovrebbe essere la seconda interpretazione, ma meglio essere cauti, atteso che più di qualcheduno si è già sbilanciato in favore della lettura più restrittiva.
Si noti poi che, in base al tenore letterale del provvedimento, fintantoché la moratoria sarà in essere, quindi per il primo semestre di vigenza dei nuovi obblighi, la trasmissione dei corrispettivi entro il mese successivo all’effettuazione dell’operazione dovrebbe consentire di evitare le sanzioni applicabili, oltre che per l’invio tardivo dei dati, anche per la non tempestiva memorizzazione degli stessi.
Tenuto conto delle difficoltà che si stanno generando in relazione ai nuovi adempimenti telematici, l’intervento del legislatore era più che mai auspicabile; tuttavia, in luogo di una moratoria da sanzioni, probabilmente, sarebbe stata più opportuna una proroga.
La maggior parte degli esercenti non riuscirà ad avere un registratore di cassa “in regola” per il prossimo 1° luglio e non è dato sapere come potranno essere recuperati, sia per la trasmissione che per la memorizzazione, i dati dei corrispettivi che nel frattempo verranno emessi.