12 Maggio 2020

Corsi di formazione all’estero: indicazioni dalle autorità UE

di Roberto Curcu
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La scheda di FISCOPRATICO

In Italia non è mai stata data una interpretazione precisa circa l’individuazione della territorialità dei corsi di formazione. L’Agenzia delle Entrate, con la risoluzione 44/E/2012, aveva superficialmente chiarito che il servizio di formazione del personale svolto tra soggetti passivi (B2B) ricade nella regola generale di cui all’articolo 7-ter, e come tale è da assoggettare ad Iva nel luogo di stabilimento del committente.

Differentemente dalle Agenzie fiscali dei principali Paesi (Francia, UK, Germania), non veniva fatta alcuna distinzione tra corsi personalizzati del personale, e corsi per i quali è previsto il pagamento di una quota per poter partecipare, in un luogo e nei tempi previsti dall’organizzatore; in questi casi, secondo appunto le interpretazioni delle amministrazioni di tali Paesi, non si era in presenza di un servizio generico, ma di un servizio di accesso ad una manifestazione educativa, scientifica, culturale ecc…, e come tale tassabile nel Paese dove si svolge l’evento.

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