20 Febbraio 2019

Costi black list: occorre la prova della concreta esecuzione delle operazioni

di Marco Bargagli
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Come noto, la L. 208/2015 (Stabilità 2016) ha abrogato le disposizioni che rendevano indeducibili, dal reddito di impresa, i costi sostenuti nell’ambito delle transazioni economiche e commerciali intrattenute con fornitori residenti in Stati o territori aventi regime fiscale privilegiato.

Per effetto della radicale riforma, i costi paradisiaci sono attualmente deducibili in base alle norme generali previste per i componenti del reddito d’impresa (ex articolo 109 Tuir) a norma del quale i ricavi, le spese e gli altri componenti positivi e negativi concorrono a formare il reddito nell’esercizio di competenza e sulla base dei noti principi di inerenza, certezza ed obiettiva determinabilità.

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