Costi indeducibili se la descrizione della fattura è generica
di Lucia Recchioni - Comitato Scientifico Master Breve 365La generica descrizione della prestazione indicata in fattura potrebbe comportare:
- l’indeducibilità del costo ai fini delle imposte dirette, per violazione delle norme in tema di inerenza (articolo 109 Tuir);
- l’indetraibilità dell’Iva, con irrogazione della sanzione da euro 1.000 a euro 8.000 prevista dall’articolo 9 D.Lgs. 471/1997 (“Violazioni degli obblighi relativi alla contabilità”).
Dal punto di vista delle imposte sui redditi, giova ricordare che il costo, per poter essere dedotto, deve non solo essere esistente, ma anche inerente: deve quindi trattarsi di una “spesa che si riferisce ad attività da cui derivano ricavi o proventi che concorrono a formare il reddito di impresa” (Corte di Cassazione, sentenza 24.03.2006, n. 6650).
Sia la prova dell’esistenza che quella dell’inerenza grava sul contribuente (Corte di Cassazione, sentenza 26.01.2007, n. 1709).
Più precisamente, il contribuente dovrà:
- provare documentalmente il costo, in modo che dalla documentazione si possa ricavare l’inerenza del bene o servizio rispetto all’attività da cui derivano i ricavi o gli altri proventi che concorrono a formare il reddito di impresa,
- dimostrare “la coerenza economica dei costi sostenuti nell’attività d’impresa, ove sia contestata dall’Amministrazione finanziaria anche la congruità dei dati relativi a costi e ricavi esposti nel bilancio e nelle dichiarazioni”(Corte di Cassazione, sentenza 27.03.2013, n. 7701).
Per i motivi suesposti:
- è stato ritenuto indeducibile il costo indicato in una fattura emessa da un professionista (commercialista) con la dicitura “prestazione di consulenza commerciale effettuata“, non supportata da sufficiente documentazione. La Suprema Corte ha a tal proposito chiarito che “spetta al contribuente l’onere della prova dell’inerenza del costo e, ove contestata dall’Amministrazione finanziaria, della coerenza economica dei costi deducibili. A tal fine non è sufficiente che la spesa sia stata contabilizzata dall’imprenditore, occorrendo anche che esista una documentazione di supporto da cui ricavare, oltre che l’importo, la ragione e la coerenza economica della stessa, risultando legittima, in difetto, la negazione della deducibilità di un costo sproporzionato ai ricavi o all’oggetto dell’impresa” (Cassazione civile, 13 aprile 2016, n.7231, sez. trib.);
- sono stati ripresi a tassazione di costi per attività di consulenza infragruppo per difetto di inerenza, in considerazione della generica descrizione riportata in fattura (“con la presente vi rimettiamo fattura per consulenza tecnico – commerciale relativa al mese (…)“), della laconicità del contratto regolante il rapporto (“l’unico documento che è stato consegnato (…) è un contratto di assistenza tecnico-commerciale di appena 10 righe“) e dell’ingente ammontare del costo portato in deduzione (Euro 408.090,92) (Cassazione civile, sentenza 08/10/2014, n. 21184);
- sono stati ritenuti indeducibili i costi riportati in una fattura avente una descrizione generica, riguardante servizi di trasporto, e non indicante gli estremi del documento di trasporto riconducibili ai trasporti eseguiti, né il periodo a cui si riferisce la prestazione (Corte di Cassazione, Sentenza 20 aprile 2016, n. 7878).
Ai fini Iva, invece, la generica descrizione della prestazione in fattura configura una violazione dell’articolo 21 D.P.R. 633/1972, il quale espressamente richiama, tra gli elementi da indicare in fattura “g) natura, qualità e quantità dei beni e dei servizi formanti oggetto dell’operazione”.
La fattura indicante una descrizione generica, infatti, non consente d’identificare l’oggetto della prestazione, e non risponde alle finalità di trasparenza e conoscibilità, funzionali alle attività di controllo e verifica dell’Amministrazione finanziaria, sicché comporta, tra l’altro, l’irrogazione della sanzione ai sensi dell’articolo 9 D.Lgs. 471/1997 (sanzione amministrativa da euro 1.000 a euro 8.000).
Possono essere a tal proposito richiamate le seguenti pronunce giurisprudenziali:
- Cassazione civile, 22/07/2016, n. 15177: la Suprema Corte, con la pronuncia in oggetto, ha sancito l’indetraibilità dell’Iva riportata in fatture aventi generiche descrizioni, quali “servizi vari di consulenza“, “servizi vari ammnistrativi“, “servizi di segreteria“, “canoni di locazione“. I Giudici hanno altresì chiarito che la genericità delle fatture non può essere integrata con la documentazione giustificativa prodotta in giudizio dal contribuente;
- Cassazione civile, 28/10/2015, n. 21980: con la richiamata sentenza i Giudici hanno ritenuta legittima l’irrogazione delle sanzioni previste dall’articolo 9 D.Lgs. 471/1997, per l’irregolare compilazione delle fatture, stante la generica indicazione del loro oggetto descritto con la locuzione “servizi professionali, magazzinaggio, trasporto, tenuta contabile, marketing e promozione vendite“.
Si ritiene da ultimo opportuno richiamare la sentenza della Corte di Giustizia UE, 15 settembre 2016, C-516/14, la quale ha chiarito che le fatture riportanti solamente l’indicazione “servizi giuridici forniti [da una certa data] sino ad oggi”, non sono conformi, a priori, ai requisiti di cui al punto 6 dell’articolo 226 della Direttiva 2006/112.
Tuttavia, è stato ritenuto che le autorità tributarie nazionali non possano negare “il diritto alla detrazione dell’Iva per il solo motivo che il soggetto passivo esibisce una fattura che non soddisfa i requisiti di cui all’articolo 226, punti 6 e 7, della menzionata direttiva, laddove tali autorità dispongano di tutte le informazioni necessarie per accertare che i requisiti sostanziali relativi all’esercizio del diritto in parola siano soddisfatti”.