L’applicazione dei criteri di corretta determinazione del costo degli investimenti assume dunque una rilevanza sostanziale per la fruizione dell’agevolazione.
Il principio generale da adottare nella quantificazione del costo di acquisizione del bene materiale, esplicitato dall’Agenzia delle entrate nella risoluzione 152/E/2017, consiste nel determinare il costo del bene in proprietà o in locazione finanziaria o costruito in economia o con contratto d’appalto, al netto di eventuali contributi in conto impianti e al lordo di:
- oneri accessori di diretta imputazione, come previsto dall’articolo 110, comma 1, lett. b), Tuir;
- attrezzature strettamente necessarie al funzionamento del bene e che ne costituiscano normale dotazione.
I criteri di corretta individuazione dei costi accessori d’acquisto sono quelli contenuti nel principio contabile Oic 16 “Immobilizzazioni materiali” e comprendono, a puro titolo esemplificativo per la voce “impianti e macchinari”, le seguenti componenti:
- i costi di progettazione;
- le spese di trasporto;
- i dazi sull’importazione;
- i costi di installazione e collaudo;
- i costi di montaggio e posa in opera;
- i costi di messa a punto.
Sono incluse nel novero degli oneri accessori al costo del bene iper ammortizzabile anche le piccole opere murarie necessarie all’installazione del bene nel sito aziendale, purché non presentino una consistenza volumetrica apprezzabile tale da configurarsi una costruzione.
Sono infatti espressamente esclusi dall’ambito applicativo oggettivo dell’agevolazione, ai sensi della L. 232/2016, fabbricati e costruzioni.
Alla categoria “costruzioni”, come previsto dalla circolare AdE 2/E/2016, “afferisce qualsiasi opera edile avente i caratteri della solidità, della stabilità, della consistenza volumetrica, nonché della immobilizzazione al suolo, realizzata mediante qualunque mezzo di unione, e ciò indipendentemente dal materiale con cui tali opere sono realizzate”.
Sono infine espressamente esclusi dall’agevolazione i costi della perizia tecnico giurata e dell’attestazione di conformità, indipendentemente dalla loro modalità di contabilizzazione in bilancio.
Le attrezzature, che di per sé costituiscono cespiti autonomi da assoggettare ad ammortamento secondo il proprio coefficiente previsto dal D.M. 31/12/1988, possono essere incluse nel costo di acquisizione del bene al verificarsi congiunto di due presupposti:
- stretta indispensabilità al funzionamento del bene principale;
- normale dotazione rispetto al bene principale.
Le difficoltà oggettive riscontrabili nel dimostrare il requisito di “normale dotazione” hanno spinto l’Amministrazione finanziaria ad introdurre una franchigia pari al 5% del costo del bene principale, al di sotto della quale opera una presunzione di ordinaria dotazione dell’attrezzatura al cespite iper ammortizzabile.
È comunque possibile includere il costo di attrezzature eccedenti la franchigia, con onere probatorio a carico del contribuente.