31 Maggio 2017

Costo ammortizzato per crediti e debiti commerciali

di Fabio Landuzzi
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Si è talvolta indotti a pensare, erroneamente, che il criterio del costo ammortizzato rappresenti una metodologia di rilevazione in bilancio dei soli crediti (e debiti) di natura finanziaria, quando invece il n. 8) dell’articolo 2426, cod. civ., prescrive che il criterio del costo ammortizzato deve essere applicato per la rilevazione in bilancio dei debiti e dei crediti, senza alcuna distinzione circa la loro natura. Di conseguenza, come peraltro sviluppato dall’OIC 15, per i crediti, e dall’OIC 19, per i debiti, tale criterio vale tanto per i crediti/debiti originati da transazioni commerciali, quanto per quelli di natura finanziaria.

Questo errore può essere indotto dal fatto che nelle operazioni da cui originano crediti e debiti commerciali non sono quasi mai presenti “costi di transazione” significativi; ma, il citato n. 8) dell’articolo 2426, cod. civ., alla menzione del criterio del costo ammortizzato aggiunge la locuzione “tenendo conto del fattore temporale”. Tradotta in termini più operativi, questa locuzione ci rimanda a un fenomeno di “attualizzazione” del credito/debito, secondo la semplice regola elementare per la quale un euro oggi vale più di un euro domani.

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