Costo ammortizzato per i finanziamenti infragruppo: rilevanza fiscale
di Federica FurlaniIl D.M. 3 agosto 2017, che ha chiarito quali delle regole attuative del principio di derivazione rafforzata previste per le imprese IAS-adopter sono applicabili anche alle società che redigono il bilancio in base agli OIC, ha introdotto il comma 4-bis all’articolo 5 del D.M. 8 giugno 2011.
In particolare, la nuova norma è volta a sterilizzare, ai fini fiscali, gli effetti derivanti dalla contabilizzazione secondo il criterio del costo ammortizzato dei finanziamenti infragruppo, ovvero dei finanziamenti tra soggetti tra i quali sussiste un rapporto di controllo secondo quanto previsto dall’articolo 2359 cod. civ., che siano infruttiferi o contratti a tassi significativamente diversi a quelli di mercato.
Il comma 4-bis prevede infatti che “assumono rilevanza fiscale esclusivamente i componenti positivi e negativi imputati a conto economico desumibili dal contratto di finanziamento, laddove siano rilevati nello stato patrimoniale componenti derivanti dal processo di attualizzazione a tassi di mercato previsto dal criterio del costo ammortizzato”.
Ciò significa che non assumono rilevanza fiscale:
- per la società finanziata, la riserva iscritta a patrimonio netto ed i maggiori interessi passivi rilevati a conto economico rispetto a quelli desumibili dal contratto di finanziamento;
- per la società finanziante, l’incremento del costo fiscale della partecipazione della controllata ed i maggiori interessi attivi rilevati a conto economico rispetto a quelli desumibili dal contratto di finanziamento.
Ricordiamo che l’OIC 19 dedicato ai debiti, nel declinare il criterio del costo ammortizzato, prevede che la differenza tra il valore del costo ammortizzato iniziale calcolato senza considerare l’effetto dell’attualizzazione e il valore di rilevazione iniziale, pari al valore attuale del debito meno gli eventuali costi di transazione, sia di regola rilevata tra i proventi finanziari di conto economico al momento della rilevazione iniziale, salvo che la sostanza dell’operazione o del contratto non inducano ad attribuire a tale componente una diversa natura e quindi un diverso trattamento contabile.
Nell’ipotesi quindi di finanziamento erogato da una società che controlla con un’interessenza significativa un’altra società e se dalle evidenze disponibili (ad esempio verbali del Consiglio di Amministrazione, struttura del Gruppo, situazione economica e finanziaria dell’impresa o del Gruppo, elementi del contratto ecc.) fosse desumibile che la natura della transazione è il rafforzamento patrimoniale della società partecipata, la differenza andrebbe iscritta:
- dalla controllante ad incremento del valore della partecipazione (invece che tra gli oneri finanziari);
- dalla controllata ad incremento del patrimonio netto (invece che tra i proventi finanziari).
Successivamente, la controllante (creditore) e la partecipata (debitore) devono iscrivere a conto economico lungo la durata del finanziamento gli interessi figurativi, rispettivamente positivi e negativi, in contropartita dell’incremento del valore contabile del credito (controllante) o del debito (partecipata).
In tal caso i maggiori interessi passivi/attivi rilevati a conto economico della controllata/controllante rispetto a quelli desumibili dal contratto di finanziamento non assumono rilevanza fiscale.
Resta ferma, come chiarito dalla Relazione illustrativa, “la rilevanza fiscale di tutte le ipotesi in cui l’applicazione del criterio del costo ammortizzato non determini la rilevazione di componenti nello stato patrimoniale, come nel caso in cui il confronto del tasso di interesse applicato nel contratto di finanziamento rispetto a quello di mercato comporti l’emersione di un day one loss/profit a conto economico”.
Per completezza si evidenzia che il nuovo decreto di revisione della disciplina ACE, anch’esso del 3 agosto 2017, a fronte della rappresentazione contabile come sopra commentata, stabilisce che l’incremento del patrimonio netto derivante da finanziamenti infruttiferi o a tasso diverso da quello di mercato erogati dai soci non costituisce un incremento rilevante ai fini della disciplina ACE.
Coerentemente, anche l’incremento della partecipazione iscritta dal socio a seguito dell’erogazione del suddetto finanziamento, non rileva quale conferimento in denaro e, pertanto, non deve essere considerato in sede di computo dell’ammontare dei conferimenti in denaro effettuati a favore di soggetti del gruppo, ovvero divenuti tali a seguito del conferimento, da portare in riduzione della variazione in aumento del capitale proprio.