Costo “trasparente” per i terreni edificabili ricevuti per donazione
di Sandro Cerato - Direttore Scientifico del Centro Studi TributariAi fini della determinazione dei redditi diversi derivanti dalla cessione di terreni suscettibili di utilizzazione edificatoria ricevuti per donazione, il cedente deve assumere, quale costo fiscale, il prezzo di acquisto pagato dal donante. È quanto contenuto nell’articolo 5, L. 111/2023 (Legge delega per la riforma fiscale), in cui sono contenuti i principi ed i criteri direttivi cui dovrà attenersi il Governo nella predisposizione dei decreti legislativi delegati in materia di riordino dei redditi diversi nell’ambito della riforma dell’Irpef. Nell’attuale disciplina dei redditi diversi immobiliari, contenuta nell’articolo 67, lett. b), Tuir, il legislatore distingue due macro-categorie di fattispecie impositive:
- plusvalenze derivanti dalla compravendita di fabbricati e di terreni non edificabili, per le quali la rilevanza reddituale è sottoposta alla condizione che tra l’acquisto e la vendita siano intercorsi non più di cinque anni (trascorso tale termine la plusvalenza non costituisce reddito tassabile);
- plusvalenze derivanti dalla compravendita di terreni edificabili (individuabili in base alle indicazioni del piano regolatore adottato dall’ente locale), per le quali il divario temporale tra l’acquisto e la cessione non assume alcun rilievo, essendo in ogni caso imponibili quali redditi diversi.




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