22 Gennaio 2021

Covid-19: impatto sui prezzi di trasferimento

di Marco Bargagli
Scarica in PDF
La scheda di FISCOPRATICO

Sulla base delle indicazioni derivanti dalla prassi operativa, con l’espressione “transfer pricing” si identifica la pratica adottata all’interno di un Gruppo di imprese, attraverso la quale si realizza un trasferimento di quote di reddito tra consociate mediante l’effettuazione di cessioni di beni o prestazioni di servizi ad un valore diverso da quello che sarebbe stato pattuito tra entità indipendenti.

Tuttavia, le politiche stabilite sui prezzi di trasferimento possono anche essere finalizzate a sviluppare politiche di Gruppo per fini di carattere strettamente economico.

Talvolta, infatti, la cessione di beni o servizi a valori più bassi rispetto a quelli normalmente applicati tra imprese indipendenti può avvenire con la sola finalità di penetrare il mercato estero e consentire all’impresa estera di conquistare nuove porzioni di mercato, attraverso la successiva vendita di prodotti a prezzi altamente competitivi (cfr. Manuale in materia di contrasto all’evasione e alle frodi fiscali, circolare n. 1/2018 del Comando Generale della Guardia di Finanza volume III – parte V – capitolo 11 “Il contrasto all’evasione e alle frodi fiscali di rilievi internazionale”, pag. 367).

In materia di prezzi di trasferimento esiste, come noto, un principio cardine conosciuto tra gli addetti ai lavori come “principio di libera concorrenza” (c.d. arm’slength principle).

Lo stesso è contenuto nell’articolo 9, paragrafo 1, del modello Ocse di convenzione e sancisce che quando due o più imprese tra loro indipendenti pongono in essere tra di loro transazioni commerciali, le relative condizioni economiche e finanziarie devono essere determinate dal mercato.

In buona sostanza, quando due o più imprese consociate intrattengono rapporti commerciali, i relativi prezzi di trasferimento non devono essere influenzati da politiche di pianificazione fiscale.

Di conseguenza, il prezzo stabilito nelle transazioni economiche e commerciali intercorse tra imprese associate deve tendenzialmente corrispondere al prezzo che sarebbe stato convenuto tra imprese indipendenti per transazioni identiche o similari sul libero mercato.

In modo del tutto speculare, per contrastare fenomeni di pianificazione fiscale internazionale attuati con il solo scopo di erodere base imponibile, anche il legislatore nazionale ha introdotto nel nostro ordinamento specifiche disposizioni che consentono di arginare travasi di utile, attuati in ambito transfer price, con la sola finalità di ottenere un indebito risparmio di imposta.

A livello domestico, infatti, l’articolo 110, comma 7, Tuir contiene le disposizioni in materia di transfer price prevedendo che: “I componenti del reddito derivanti da operazioni con società non residenti nel territorio dello Stato, che direttamente o indirettamente controllano l’impresa, ne sono controllate o sono controllate dalla stessa società che controlla l’impresa, sono determinati con riferimento alle condizioni e ai prezzi che sarebbero stati pattuiti tra soggetti indipendenti operanti in condizioni di libera concorrenza e in circostanze comparabili se ne deriva un aumento del reddito. La medesima disposizione si applica anche se ne deriva una diminuzione del reddito, secondo le modalità e alle condizioni di cui all’articolo 31-quater del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600”.

Sempre in tema di prezzi di trasferimento, occorre attentamente valutare il pesante impatto sulla governance fiscale delle multinazionali causato dal Covid-19 che, potenzialmente, può anche avere generato una notevole contrazione delle vendite conseguite dalle singole imprese ad ampio respiro internazionale, operanti nel mercato italiano e estero.

Gli effetti del Covid-19 sui prezzi di trasferimento infragruppo sono stati recentemente analizzati anche dall’Ocse, in un interessante documento datato 18 dicembre 2020, denominato “Guidance on the transfer pricing implications of the Covid-19 pandemic”.

Importanti considerazioni vengono effettuate con particolare riferimento ai seguenti aspetti, che rivestono fondamentale importanza:

  • analisi di comparabilitàd. “comparability analysis”;
  • modalità di allocazione delle perdite e dei costi specifici derivanti dal Covid-19, c.d. “allocation of losses and the allocation of Covid-19 specific costs”;
  • interventi di assistenza governativad. “government assistance programmes”;
  • accordi internazionali tra autorità fiscali e contribuentid. “Advance Pricing Arrangements (APAs)”.

In ordine all’analisi di comparabilità, viene confermato che la pandemia può avere un significativo impatto sui prezzi di trasferimento praticati tra imprese indipendenti.

Si rende necessario anche rivalutare l’attendibilità dei dati storici raccolti nel tempo da parte delle multinazionali (in periodi antecedenti al Covid-19), nell’ambito dell’analisi di comparabilità effettuata illo tempore dalle imprese per valutare la congruità dei prezzi infragruppo.

Di conseguenza si renderà necessario adottare, nell’ambito del rapporto tra i contribuenti e le amministrazioni fiscali, nuovi approcci pratici indispensabili per gestire le asimmetrie informative derivanti dalla pandemia e operare, simmetricamente, i pertinenti “aggiustamenti di comparabilità”.

Inoltre, durante la pandemia Covid-19, molti gruppi multinazionali hanno subito perdite a causa:

  • di una diminuzione della domanda;
  • dell’incapacità di ottenere o fornire prodotti o servizi;
  • in seguito di eventi eccezionali che generano costi operativi “non ricorrenti”.

In merito, il citato documento diramato dall’Ocse fornisce importanti chiarimenti nella sezione denominata allocation of losses and the allocation of Covid-19 specific costs”.

Il capitolo III è invece dedicato all’ausilio delle autorità governative nell’ambito di specifici interventi, in cui lo Stato eroga un vantaggio economico diretto o indiretto ai contribuenti quali, ad esempio, sovvenzioni, sussidi, prestiti rimborsabili, detrazioni fiscali o indennità di investimento.

Infine, nel capitolo IV, troviamo una specifica parte dedicata ai c.d. “accordi internazionali tra autorità fiscali e contribuenti” (c.d. Advanced Pricing Agreement), ossia quegli accordi stipulati tra le autorità fiscali e i contribuenti con i quali vengono stabilite, preventivamente, le politiche di transfer price infragruppo.

In merito, viene opportunamente sottolineato che uno dei vantaggi principali di un APA è quello di fornire certezza fiscale ai contribuenti e alle autorità governative, garantendo la possibilità di concordare il trattamento tributario e la congruità delle transazioni internazionali nello scambio di beni o servizi.

Questo aspetto genera una maggiore certezza del diritto e delle procedure in un tema così complesso come quello del transfer price.