24 Ottobre 2024

CPB escluso in caso di trasformazione

di Alessandro Bonuzzi
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La scheda di FISCOPRATICO

Tra pochi giorni sarà necessario decidere se aderire o meno alla proposta concordataria formulata dall’Agenzia delle entrate, sebbene molti aspetti siano stati chiariti solo in extremis e molti altri si prestino tutt’ora a dubbi interpretativi, che saranno difficilmente risolti entro il prossimo 31.10.2024.

Una delle questioni di portata più rilevante – che può essere fonte di incertezza – riguarda l’accesso al concordato preventivo per le società oggetto di trasformazione progressiva, quindi, tipicamente da società di persone a società di capitali. Cerchiamo di fare ordine sul punto.

In primo luogo, si deve evidenziare che assume rilevanza la causa di esclusione in base alla quale non possono accedere alla proposta concordataria coloro che nel periodo d’imposta 2023 ricadono in una causa di esclusione dagli Isa. Ciò in quanto, al di là dei contribuenti forfettari, rientrano nell’ambito applicativo del concordato preventivo biennale le imprese e i professionisti che applicano gli indici sintetici di affidabilità.

Pertanto, ad esempio, la società che ha iniziato l’attività nel periodo d’imposta 2023 non può accedere al concordato preventivo per il biennio 2024-2025. Ma lo stesso vale per la Snc che nel corso del periodo d’imposta 2023 si è trasformata in Srl. La Srl trasformata non può accedere al CPB per il biennio 2024 – 2025, siccome per il periodo d’imposta 2023 è interessata da una causa di esclusione dagli Isa.

Si ricorda, infatti, che, ai fini Isa, le cause di esclusione sussistono anche in caso di mera prosecuzione di attività svolta da un altro soggetto. Pertanto, in caso di:

  • acquisto o affitto d’azienda per l’acquirente o l’affittuario;
  • conferimento d’azienda per la società conferitaria;
  • donazione o successione d’azienda per il donatario o l’erede;
  • fusione o scissione per la società avente causa;
  • trasformazione di società per la società trasformata;

si verifica l’esclusione dagli Isa.

Quanto detto fin qui è pacifico. I dubbi nascono, invece, quando l’attenzione si sposta sulle società interessate da un’operazione di trasformazione nel periodo d’imposta 2024.

Dubbi che, però, possono essere (forse) risolti se si cala la fattispecie sul piano pratico.

Si pensi, ad esempio, alla Snc che si trasforma in Srl con effetto dall’1.7.2024. L’operazione crea 2 periodi d’imposta:

  • il periodo d’imposta ante trasformazione dall’1.1.2024 al 30.6.2024, con riferimento al quale trovano applicazione le regole fiscali proprie delle società di persone;
  • il periodo d’imposta post trasformazione dall’1.7.2024 al 31.12.2024, con riferimento al quale trovano applicazione le regole fiscali proprie delle società di capitali.

Sebbene disposizioni che impediscano l’ingresso della società al concordato preventivo biennale non ve ne siano, il concetto espresso dall’Agenzia delle entrate nella circolare n. 18/E/2024, secondo cui il concordato cessa di avere efficacia laddove “la proposta è stata riferita ad una realtà economica diversa da quella risultante in esito alle operazioni straordinarie”, crea non poca confusione. È pur vero che la trasformazione, per certi versi, non modifica la soggettività della società e, infatti, non ne varia la partita Iva, tuttavia, determina il passaggio dal regime fiscale dell’Irpef al regime fiscale dell’Ires.

La trasformazione progressiva dovrebbe rendere, nella sostanza, la proposta concordataria inapplicabile, siccome spezza sotto il profilo fiscale il periodo d’imposta 2024 in 2 distinti e autonomi periodi d’imposta. Il biennio concordatario successivo al periodo d’imposta 2023 dovrebbe, dunque, riguardare:

  • il periodo d’imposta ante trasformazione 1.2024 al 30.6.2024;
  • il periodo d’imposta post trasformazione 7.2024 al 31.12.2024;

con la conseguenza che il reddito concordato proposto per ciascuna annualità, essendo calcato su un periodo di 12 mesi, non può che risultare sproporzionato, rispetto al reddito effettivo che la società realizza in ciascun semestre del 2024. Se così fosse, l’inapplicabilità del CPB sarebbe, quindi, la diretta e naturale conseguenza della non convenienza della proposta. Sarebbe più che mai opportuno un chiarimento ufficiale sulla questione.