14 Ottobre 2024

CPB: l’adeguamento della proposta di concordato alle informazioni fornite dai contribuenti

di Gianfranco Antico
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La scheda di FISCOPRATICO

Una volta pubblicato il D.M. 14.6.2024 (c.d. D.M. CPB ISA) e il D.M. 15.7.2024 (c.d. D.M. CPB Forfetari), di approvazione delle specifiche metodologie, in base alla quale l’Agenzia delle entrate formula ai contribuenti di minori dimensioni, che svolgono attività nel territorio dello Stato e che sono titolari di reddito di impresa, ovvero di lavoro autonomo derivante dall’esercizio di arti e professioni, una proposta di concordato, e preso atto delle modifiche apportate dal D.Lgs. 108/2024 al D.Lgs. 13/2024, di istituzione del concordato preventivo biennale, commentate dall’Agenzia delle entrate con la circolare n. 18/E/2024, puntiamo la nostra attenzione sulla possibilità di adeguare la proposta di concordato, per tenere conto delle informazioni fornite dal contribuente.

La norma base è costituita dall’articolo 8, D.Lgs. 13/2024, come modificato dal D.Lgs. 108/2024, che prevede che l’Agenzia delle entrate metta a disposizione dei contribuenti o dei loro intermediari, anche mediante l’utilizzo delle reti telematiche, appositi programmi informatici per l’acquisizione dei dati necessari per l’elaborazione della proposta di CPB.

In estrema sintesi, utilizzando il software messo a disposizione, il contribuente può:

  • inserire i dati necessari;
  • calcolare la proposta di concordato;
  • accettare la proposta entro il 31.10.2024.

Tale termine è perentorio. Infatti, ai fini dell’accettazione della proposta di CPB, non trova applicazione l’articolo 2, comma 7, D.P.R. 322/1998, in base al quale sono valide le dichiarazioni presentate entro 90 giorni dalla scadenza del termine.

Per i soggetti ISA, l’articolo 5, D.M. 14.6.2024 (c.d. D.M. CPB ISA) prevede che il contribuente, in fase di inserimento nel software dei dati necessari al calcolo della proposta di CPB, possa comunicare all’Agenzia delle entrate la presenza di possibili eventi straordinari, di cui la stessa Agenzia terrà conto per determinare, in modo ancora più puntuale, la proposta di concordato.

Si tratta, in particolare, di rendere noto se, nel periodo d’imposta in corso al 31.12.2024, prima della elaborazione della proposta di CPB, si siano verificati eventi straordinari idonei a condizionare il regolare svolgimento dell’attività economica, sino al punto di comportarne la sospensione per un significativo lasso temporale. “Più in dettaglio sono considerate rilevanti ad incidere nella rideterminazione della proposta, sospensioni pari ad almeno 30 giorni”.

Laddove venga comunicata tale circostanza, le proposte sono ridotte:

  1. in misura pari al 10%, in presenza di eventi straordinari che hanno comportato la sospensione dell’attività economica per un periodo compreso tra 30 e 60 giorni;
  2. in misura pari al 20%, in presenza di eventi straordinari che hanno comportato la sospensione dell’attività economica per un periodo superiore a 60 giorni e fino a 120 giorni;
  3. in misura pari al 30%, in presenza di eventi straordinari che hanno comportato la sospensione dell’attività economica per un periodo superiore a 120 giorni.

Gli eventi straordinari – osserva la circolare n. 18/E/2024 – sono riconducibili, stante quanto previsto dal DM 14.6.2024 (c.d. D.M. CPB ISA), alle medesime situazioni eccezionali che, se verificatesi in corso di CPB, laddove si riscontri una contrazione delle basi imponibili effettive rispetto a quelle oggetto di concordato in misura eccedente il 30%, comportano la cessazione dello stesso CPB (articolo 19, D.Lgs. 13/2024).

E l’articolo 4, D.M. 14.6.2024 (c.d. D.M. CPB ISA) ha individuato le seguenti fattispecie sintomatiche della presenza di circostanze eccezionali:

  1. eventi calamitosi per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza ai sensi degli articoli 7, comma 1, lettera c), e 24, comma 1, D.Lgs. 1/2018;
  2. altri eventi di natura straordinaria che hanno comportato:
    1. danni ai locali destinati all’attività d’impresa o di lavoro autonomo, tali da renderli totalmente o parzialmente inagibili e non più idonei all’uso;
    2. danni rilevanti alle scorte di magazzino tali da causare la sospensione del ciclo produttivo;
    3. l’impossibilità di accedere ai locali di esercizio dell’attività;
    4. la sospensione dell’attività, laddove l’unico o principale cliente sia un soggetto il quale, a sua volta, a causa di detti eventi, abbia interrotto l’attività;
  3. liquidazione ordinaria, liquidazione coatta amministrativa o giudiziale;
  4. cessione in affitto dell’unica azienda;
  5. sospensione dell’attività ai fini amministrativi, comunicata alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura;
  6. sospensione dell’esercizio della professione, dandone comunicazione all’ordine professionale di appartenenza o agli enti previdenziali e assistenziali o alle casse di competenza.

Anche per i forfetari – articolo 4, D.M. 15.7.2024 (cd. D.M. CPB Forfetari) – è prevista la possibilità per il contribuente, in fase di inserimento nel software dei dati necessari al calcolo della proposta di CPB, di comunicare all’Agenzia delle entrate la presenza di possibili eventi straordinari.

Più in dettaglio, sono considerate rilevanti ad incidere nella rideterminazione della proposta sospensioni almeno pari o superiori a 30 giorni.

Anche in questi casi, laddove venga comunicata tale circostanza, le proposte sono ridotte:

  1. in misura pari al 10%, in presenza di eventi straordinari che hanno comportato la sospensione dell’attività economica per un periodo compreso tra 30 e 60 giorni;
  2. in misura pari al 20%, in presenza di eventi straordinari che hanno comportato la sospensione dell’attività economica per un periodo superiore a 60 giorni e fino a 120 giorni;
  3. c. in misura pari al 30%, in presenza di eventi straordinari che hanno comportato la sospensione dell’attività economica per un periodo superiore a 120 giorni.

Si rammenta, infine, che, in data 8.10.2024, è stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale, la L. 7.10.2024 n. 143, di conversione del D.L. 113/2024 (cd. Decreto omnibus) che ha apportato, all’istituto del concordato preventivo biennale, due importanti novità. In particolare, in sede di conversione in legge del citato D.L. 113/2024, è stato introdotto:

  1. il nuovo articolo 2-ter, che riduce alla metà le soglie per l’applicazione delle sanzioni accessorie, quando è irrogata una sanzione amministrativa per violazioni riferibili ai periodi d’imposta e ai tributi oggetto della proposta di concordato biennale, se:
  • la proposta di concordato preventivo biennale non è stata accolta;
  • si è verificata la decadenza dal concordato biennale per inosservanza degli obblighi previsti dalle norme che lo disciplinano;
  • per i periodi d’imposta 2018-2022 i contribuenti non si sono avvalsi del regime di ravvedimento di cui al successivo articolo 2-quater, oppure questo è decaduto;
  1. il nuovo articolo 2-quater, che disciplina il nuovo istituto del ravvedimento speciale per i soggetti ISA che aderiscono al concordato biennale.