CPB per soggetti Isa tra requisiti e fuoriuscite – I° parte
di Alessandro BonuzziI contribuenti esercenti attività d’impresa, arti o professioni, che applicano gli Isa, possono accedere al concordato preventivo biennale (CPB), secondo le modalità indicate nel Titolo II, Capo II, D.Lgs. 13/2024, così come modificato dall’articolo 4, D.Lgs. 108/2024.
Il termine entro cui l’Agenzia delle entrate deve mettere a disposizione dei contribuenti e dei loro intermediari la proposta concordataria è stabilito a regime nella data del 15.4. di ogni anno. Tuttavia, per il 2024, in deroga alla scadenza ordinaria, la proposta doveva essere resa disponibile ai soggetti Isa entro il 15.6 (mentre ai contribuenti forfettari già dall’anno 2023 entro il 15.7).
Invece, il termine, a regime, entro il quale il contribuente può aderire alla proposta di concordato è fissato:
- al 7 del primo periodo d’imposta del biennio, per i soggetti solari;
- all’ultimo giorno del settimo mese successivo a quello di chiusura del periodo d’imposta che precede il biennio, per i soggetti non solari.
In deroga, in sede di prima applicazione del CPB 2024-2025, il termine di accettazione è differito:
- al 10.2024, per i soggetti solari;
- al decimo mese successivo a quello di chiusura del periodo d’imposta in corso al 31.12.2023, per i soggetti non solari;
ossia alla scadenza per la presentazione del modello Redditi e Irap 2024.
La normativa del CPB prevede:
- requisiti di accesso, ex articolo 10, comma 2, D.Lgs. 13/2024;
- cause di esclusione, ex articolo 11 D.Lgs. 13/2024;
- possibilità di fuoriuscita, ex articolo 19 D.Lgs. 13/2024;
- cause di cessazione, ex articolo 21 D.Lgs. 13/2024;
- cause di decadenza, ex articolo 22 D.Lgs. 13/2024.
I requisiti di accesso e le cause di esclusione sono sintetizzati qui di seguito, mentre le casistiche di fuoriuscita, le cause di cessazione e le causa di decadenza saranno sviluppate nel prossimo intervento, senza soluzione di continuità.
- Requisiti di accesso – articolo 10, comma 2, D.Lgs. 13/2024
Possono accedere al CPB i contribuenti che, con riferimento al periodo d’imposta precedente a quelli cui si riferisce la proposta, non hanno debiti per tributi amministrati dall’Agenzia delle entrate o debiti contributivi.
Tali debiti rilevano se definitivamente accertati con sentenza irrevocabile o con atti impositivi non più soggetti a impugnazione.
Possono comunque accedere al concordato i contribuenti che, entro il termine di accettazione della proposta, hanno estinto i debiti se l’ammontare complessivo del debito residuo, compresi interessi e sanzioni, è inferiore alla soglia di 5.000 euro.
Non concorrono al predetto limite, i debiti oggetto di provvedimenti di sospensione o di rateazione sino a decadenza dei relativi benefici.
- Cause di esclusione – articolo 11 D.Lgs. 13/2024
Non possono accedere alla proposta di concordato preventivo biennale, i contribuenti per i quali sussiste anche solo una delle seguenti cause di esclusione:
- mancata presentazione della dichiarazione dei redditi in relazione ad almeno uno dei 3 periodi d’imposta precedenti a quelli di applicazione del concordato (quindi, ad esempio, per il 2024-2025, il triennio riguarda le annualità 2023, 2022 e 2021);
- condanna per uno dei reati in materia di imposte sui redditi e Iva di cui al D.Lgs. 74/2000, per false comunicazioni sociali ex articolo 2621 cod. civ., nonché per riciclaggio, impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita o autoriciclaggio ex articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter 1 cod. pen., commessi nei 3 periodi d’imposta antecedenti a quelli di applicazione del concordato (quindi, ad esempio, per il 2024-2025 il triennio riguarda le annualità 2023, 2022 e 2021);
- con riferimento al periodo d’imposta precedente a quelli cui si riferisce la proposta (quindi, ad esempio, per il 2024-2025 l’anno è il 2023), conseguimento, nell’esercizio d’impresa o di lavoro autonomo, di redditi o quote di redditi, comunque denominati, in tutto o in parte, esenti, esclusi o non concorrenti alla base imponibile, in misura superiore al 40% del reddito derivante dall’esercizio d’impresa o di lavoro autonomo;
- adesione, per il primo periodo d’imposta oggetto del concordato (quindi, ad esempio, per il 2024-2025 l’anno è il 2024), al regime forfetario (quindi, con passaggio dal regime ordinario nel 2023 al regime forfettario nel 2024);
- effettuazione, nel primo anno cui si riferisce la proposta di concordato (quindi, ad esempio, per il 2024-2025 l’anno è il 2024), di operazioni di fusione, scissione, conferimento, ovvero, per società di persone e associazioni professionali ex articolo 5 Tuir, di operazioni comportanti la modifica della compagine sociale.