12 Settembre 2024

CPB per soggetti Isa tra requisiti e fuoriuscite – II° parte

di Alessandro Bonuzzi
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La scheda di FISCOPRATICO

In continuità con la prima parte del contributo, si sviluppano qui di seguito le casistiche di fuoriuscita, le cause di cessazione e le cause di decadenza dal concordato preventivo biennale.

  1. Fuoriuscita – articolo 19, D.Lgs. 13/2024

Il CPB cessa di produrre effetti quando almeno una delle circostanze eccezionali, individuate dall’articolo 4 D.M. 14.6.2024, determina una riduzione:

  • del reddito effettivo o
  • del valore della produzione netta (VAP) Irap effettivo,

eccedente il 30% rispetto a quello oggetto di concordato.

La cessazione si verifica dal periodo di imposta in cui si realizza lo scostamento.

  1. Cause di cessazione – articolo 21, D.Lgs. 13/2024

Il concordato cessa di avere efficacia a partire dal periodo d’imposta nel quale si verifica una delle seguenti condizioni:

  • il contribuente modifica l’attività svolta nel corso del biennio concordatario, rispetto a quella esercitata nel periodo d’imposta precedente il biennio stesso. Tuttavia, la cessazione non si verifica se per la nuova attività è prevista l’applicazione del medesimo Isa;
  • il contribuente cessa l’attività;
  • il contribuente aderisce al regime forfetario;
  • la società o l’ente risulta interessato da operazioni di fusione, scissione, conferimento, ovvero, la società o l’associazione di cui all’articolo 5 Tuir è interessata da modifiche della compagine sociale;
  • il contribuente dichiara ricavi, di cui all’articolo 85, comma 1, lettere a) e b), o compensi di cui all’articolo 54, comma 1, Tuir, per un ammontare superiore a 7.746.853 euro, ossia al limite stabilito per l’applicazione degli Isa (pari a 5.164.569 euro) maggiorato del 50%.
  1. Cause di decadenza – articolo 22, D.Lgs. 13/2024

Il concordato cessa di produrre effetto per entrambi i suoi periodi di imposta nei casi in cui:

a) a seguito di accertamento, nei periodi di imposta oggetto del concordato o in quello precedente, risulta l’esistenza di attività non dichiarate o l’inesistenza o l’indeducibilità di passività dichiarate, per un importo superiore al 30% dei ricavi dichiarati, ovvero risultano commesse altre violazioni di non lieve entità;

b) a seguito di modifica o integrazione della dichiarazione dei redditi, ai sensi dell’articolo 2, comma 8, D.P.R. 322/1998 (presentazione di una dichiarazione integrativa “a sfavore” e “a favore”), i dati e le informazioni dichiarate dal contribuente determinano una quantificazione diversa dei redditi o del valore della produzione netta rispetto a quelli in base ai quali è avvenuta l’accettazione della proposta di concordato;

c) sono indicati, nella dichiarazione dei redditi, dati non corrispondenti a quelli comunicati, ai fini della definizione della proposta di concordato;

d) ricorre una causa di esclusione, di cui all’articolo 11, D.Lgs. 13/2024, ovvero vengono meno i requisiti, di cui all’articolo 10, comma 2, D.Lgs. 13/2024;

e) è omesso il versamento delle somme dovute per effetto dell’accettazione del CPB, anche a seguito del controllo automatizzato.

Con riferimento alla lettera a), devono considerarsi di non lieve entità:

  1. le violazioni constatate che integrano le fattispecie di reato in materia di imposte su redditi e Iva di cui al D.Lgs. 74/2000, relativamente ai periodi di imposta oggetto del concordato (quindi 2024-2025 con riferimento alla prima applicazione del CPB);
  2. la comunicazione inesatta o incompleta dei dati Isa, in misura tale da determinare un minor reddito o valore netto della produzione oggetto del concordato, per un importo superiore al 30%;
  3. le violazioni, relative agli anni oggetto del concordato, consistenti:
  • nell’omessa presentazione del modello Redditi, Irap, Iva e 770;
  • nella mancata o non tempestiva memorizzazione o trasmissione dei corrispettivi giornalieri, oppure nella memorizzazione o trasmissione di dati incompleti o non veritieri, oppure nella mancata emissione di documenti di trasporto, ovvero di emissione per importi inferiori a quelli reali di cui all’articolo 6, commi 2-bis e 3, D.Lgs. 471/1997, contestate in numero pari o superiore a 3, commesse in giorni diversi;
  • nell’omessa tenuta o conservazione delle scritture contabili, dei documenti o dei registri previsti in materia di imposte dirette e Iva, ai sensi dell’articolo 9, comma 2, D.Lgs. 471/1997;
  • nell’omessa installazione o nella manomissione del registratore telematico, ai sensi dell’articolo 11, commi 5 e 5-bis, D.Lgs. 471/1997, nonché dell’articolo 2, L. 18/1983.

Le violazioni consistenti:

  1. nell’omesso versamento delle somme dovute per effetto dell’accettazione del CPB, anche a seguito del controllo automatizzato;
  2. in reati in materia di imposte su redditi e Iva di cui al D.Lgs. 74/2000, relativamente ai periodi di imposta oggetto del concordato;
  3. nella comunicazione inesatta o incompleta dei dati Isa, in misura tale da determinare un minor reddito o valore netto della produzione oggetto del concordato per un importo superiore al 30%;

non rilevano, ai fini della decadenza dal CPB, nel caso in cui il contribuente regolarizzi la propria posizione mediante ravvedimento, sempreché la violazione non sia stata già constatata e, comunque, non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento.

Si deve, infine, evidenziare che, nel caso di decadenza dal concordato, restano dovute le imposte e i contributi determinati tenendo conto del reddito e del valore della produzione netta concordati, se maggiori di quelli effettivamente conseguiti. Tale previsione, purtroppo, determina un disincentivo tutt’altro che di poco conto ad aderire al CPB, anche alla luce delle fattispecie di decadenza.