15 Ottobre 2024

CPB: termine di adesione tassativo

di Alessandro Bonuzzi
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La scheda di FISCOPRATICO

Per il primo anno di applicazione, il contribuente può aderire alla proposta di concordato preventivo (c.d. CPB) entro e non oltre il termine di presentazione della dichiarazione annuale dei redditi relativa al periodo d’imposta in corso al 31.12.2023.

Nel caso di contribuenti con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare, che rappresentano la stragrande maggioranza dei soggetti rientranti nel perimetro applicativo del nuovo istituto, il termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi, per il periodo d’imposta 2023, è fissato al 31.10.2024.

Pertanto, l’adesione al CPB va esercitata entro il prossimo 31.10.2024, con l’invio del modello Redditi e Isa.

È essenziale tenere presente che il termine del 31.10.2024 è tassativo e, perciò, non derogabile per nessun motivo. Al riguardo, la circolare n. 18/E/2024 dell’Agenzia delle entrate è stata chiara, affermando che “Deve ritenersi che il termine previsto per aderire al CPB sia perentorio, in quanto il legislatore, per il solo 2024, rinvia espressamente alla data del 31 ottobre, in deroga al termine ordinario del 31 luglio (v. articolo 9, comma 3, ultimo periodo, del decreto CPB). Tale espressa formulazione avalla la conclusione che la data del 31 ottobre 2024 sia tassativa e, pertanto, ai fini dell’accettazione della proposta di CPB non trovi applicazione l’articolo 2, comma 7 del decreto del Presidente della Repubblica del 22 luglio 1998, n. 322 in base al quale sono valide le dichiarazioni presentate entro novanta giorni dalla scadenza del termine”.

Ciò significa che l’adesione al CPB non può essere esercitata con la dichiarazione tardiva, trasmessa entro i 90 giorni successivi alla scadenza ordinaria del prossimo 31.10.2024(quindi entro il 29.1.2025).

Perdipiù si evidenzia che, per espressa previsione normativa, non può trovare nemmeno applicazione l’istituto della remissione in bonis, che avrebbe consentito di sanare l’omissione entro il termine di presentazione della dichiarazione successiva. L’articolo 35, D.Lgs. 13/2024, recante le disposizioni in materia di CPB, al comma 1, stabilisce, infatti, che “Per l’adesione al concordato preventivo biennale non si applica la disciplina di cui all’articolo 2, comma 1, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44”. La relazione illustrativa al D.Lgs. 13/2024 legittima l’impossibilità di avvalersi della remissione in bonis per l’”estrema importanza che assume la tempestività nell’accettare la proposta di concordato nei tempi previsti dalla norma”.

Diversamente, l’accettazione è valida laddove venga espressa con la dichiarazione dei redditi correttiva nei termini, quindi presentata entro la scadenza del 31.10.2024, che sostituisce interamente la precedente dichiarazione inviata. Di ciò se ne trova conferma nella circolare n. 18/E/2024, laddove viene precisato che “L’articolo 9, comma 3, del decreto CPB, prevede che per il primo anno di applicazione dell’istituto, il contribuente può aderire alla proposta di concordato entro il termine di presentazione della dichiarazione annuale dei redditi previsto dall’articolo 11 del decreto legislativo 8 gennaio 2024, n. 1, ossia entro il 31 ottobre 2024. Al riguardo si ritiene che nulla osti ad aderire alla proposta di concordato attraverso una dichiarazione correttiva nei termini presentata entro il 31 ottobre 2024, tenuto conto che, per il solo primo anno di applicazione dell’istituto, tale termine coincide con quello previsto per l’adesione al CPB”.

Pertanto, il contribuente che avesse già presentato il modello Redditi (e Isa) 2024, senza aver esercitato l’adesione al CPB, può senz’altro ritrasmettere la dichiarazione, anche con la sola finalità di esprimere l’accettazione alla proposta concordataria, sempreché venga rispettato il termine del 31.10.2024; invii successivi non sono tollerati, con conseguente impossibilità di aderire al nuovo istituto.