19 Luglio 2018

CR7 rispolvera il regime per i neo-domiciliati

di Alessandro Bonuzzi
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L’approdo di Cristiano Ronaldo nella “nostra” Seria A sta facendo molto discutere e non solo sotto l’aspetto sportivo. L’evento, globale in tutti i sensi, ha perfino riacceso l’interesse per il regime opzionale di imposizione sostitutiva dedicato ai nuovi residenti, che è stato istituito proprio per attrarre i capitali di soggetti con le caratteristiche del campione portoghese.

La disposizione di riferimento è l’articolo 24-bis Tuir, il quale prevede che lo speciale regime temporaneo, di durata massima di 15 anni, possa essere attivato esclusivamente da persone fisiche al ricorrere di specifiche condizioni. In particolare, è richiesto:

  • il trasferimento della residenza fiscale da un Paese estero in Italia ai sensi dell’articolo 2, comma 2, Tuir;
  • che la persona fisica (anche cittadino italiano) non sia stata fiscalmente residente nel territorio dello Stato, per almeno 9 dei 10 periodi d’imposta precedenti all’inizio di validità dell’opzione.

Peraltro, l’ambito operativo della tassazione speciale può essere esteso ai familiari del neo-domiciliato di cui all’articolo 433 cod. civ., che soddisfino le condizioni appena elencate.

Ad ogni modo, il contribuente ha la possibilità (e non il dovere) di presentare istanza di interpello probatorio al fine di ottenere una risposta da parte dell’Agenzia delle entrate sulla sussistenza – o meno – delle condizioni richieste dalla norma per l’accesso al regime.

Per soggetti con redditi esteri elevati, da individuarsi ai sensi dell’articolo 165, comma 2, Tuir, e quindi in base alla “lettura a specchio” dei criteri stabiliti dal precedente articolo 23, l’opzione per il regime, da far valere in sede di dichiarazione dei redditi, potrebbe essere assai conveniente. Ciò in quanto, ad eccezione che per le plusvalenze da cessione di partecipazioni qualificate realizzate nei primi 5 periodi d’imposta di vigenza del regime, è previsto che i redditi di fonte estera scontino l’imposizione sostitutiva dell’Irpef calcolata forfettariamente nella misura di 100.000 euro annui. Nel caso di estensione ai familiari, il pagamento dell’imposta sostitutiva forfettaria sui redditi esteri prodotti da ciascuno di essi ammonta, invece, a 25.000 euro annui. L’imposta così determinata deve essere versata in un’unica soluzione entro il termine previsto per il versamento del saldo delle imposte sui redditi.

In aggiunta al beneficio che avrebbe sotto il profilo dell’Irpef, il neo-domiciliato che opta per il regime speciale può fruire anche di un trattamento di favore sotto il profilo dell’imposizione indiretta. Difatti, va ricordato che l’articolo 1, comma 158, L. 232/2016 ha previsto che, per le successioni aperte e per le donazioni effettuate nei periodi di validità dell’opzione esercitata dal dante causa (de cuius o donante), l’imposta è dovuta dai beneficiari limitatamente ai beni e diritti situati nel territorio dello Stato.

Ciò significa che sia ai fini della determinazione dell’imposta dovuta che dell’applicazione delle franchigie d’imposta, rilevano esclusivamente i trasferimenti di beni e diritti esistenti in Italia.

E, nel caso in cui il dante causa (ossia il neo-domiciliato) abbia esteso l’esercizio dell’opzione anche ai suoi familiari, la circolare AdE 17/E/2017 ha chiarito che l’esclusione dall’imposta sulle successioni e donazioni per i beni e diritti esistenti all’estero opera anche con riferimento ai familiari.

Pertanto, nel caso di trasferimento per successione o donazione da parte del familiare interessato dall’opzione, l’imposta sulle successioni e donazioni deve essere corrisposta dal beneficiario principale limitatamente ai beni e diritti esistenti in Italia.

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