Cram down fiscale e previdenziale nel D.L. 125/2020
di Francesca Dal PortoIl legislatore, in sede di conversione del D.L. 125/2020, ha introdotto all’interno della legge fallimentare la rilevante novità del cram down nell’ambito del trattamento dei crediti tributari e contributivi.
La novità si innesta su una serie di misure urgenti dettate dal legislatore e strettamente connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza da Covid-19.
In particolare, in considerazione della situazione di crisi economica per le imprese determinata dall’emergenza epidemiologica da Covid-19, con l’intervento legislativo in analisi sono state apportate una serie di modificazioni alla Legge fallimentare.
L’articolo 3, comma 1-bis, lett. a), D.L. 125/2020, convertito con modificazioni nella L. 159/2020 (pubblicata in G.U. n. 300 del 03.12.2020), ha integrato l’articolo 180, comma 4, L.F. prevedendo che “Il tribunale omologa il concordato preventivo anche in mancanza di voto da parte dell’Amministrazione finanziaria o degli enti gestori di forme di previdenza o assistenza obbligatorie quando l’adesione è determinante ai fini del raggiungimento delle maggioranze di cui all’articolo 177 e quando, anche sulla base delle risultanze della relazione del professionista di cui all’articolo 161, comma 3, la proposta di soddisfacimento della predetta Amministrazione o degli enti gestori di forme di previdenza o assistenza obbligatorie è conveniente rispetto all’alternativa liquidatoria”.
Analoga modifica è stata prevista nell’ambito degli accordi di ristrutturazione dei debiti ex articolo 182-bis L.F..
Al comma 4 è stato aggiunto il seguente periodo: “Il tribunale omologa l’accordo anche in mancanza di adesione da parte dell’amministrazione finanziaria o degli enti gestori di forme di previdenza o assistenza obbligatorie quando l’adesione è decisiva ai fini del raggiungimento della percentuale di cui al primo comma e quando, anche sulla base delle risultanze della relazione del professionista di cui al medesimo comma, la proposta di soddisfacimento della predetta amministrazione o degli enti gestori di forme di previdenza o assistenza obbligatorie è conveniente rispetto all’alternativa liquidatoria“.
Tale nuova disposizione è applicabile anche alle procedure di concordato preventivo e accordi di ristrutturazione pendenti non omologati alla data di entrata in vigore della Legge di conversione (04.12.2020).
Di fatto con tali interventi legislativi si è ottenuto l’effetto di anticipare quanto già previsto dal Codice della Crisi di impresa e dell’Insolvenza di cui al D.Lgs. 14/2019, così come modificato con il correttivo di cui all’articolo 48, comma 5, D.Lgs. 147/2020.
La ratio di tale intervento legislativo è evidente: si vuole agevolare l’omologazione di quegli accordi e di quelle proposte di concordato, convenienti rispetto all’ipotesi liquidatoria anche in base alle risultanze dell’esperto indipendente, che rischierebbero di non “passare” per inerzia o immotivata mancanza di adesione.
Peraltro l’espressione utilizzata “anche in mancanza di voto” (rispetto tra l’altro alla diversa locuzione utilizzata per gli accordi di ristrutturazione di “mancanza di adesione”) ha aperto, in dottrina, la strada ad incertezze interpretative: si può infatti pensare che, per procedere col cram down, serva una vera e propria mancanza di esercizio di voto, ma si potrebbe anche ritenere che sia possibile adire al nuovo istituto anche in mancanza di voto favorevole.
Nel primo caso, il cram down sarebbe applicabile solo nel caso in cui l’ente pubblico non esprimesse il voto nei termini fissati dall’articolo 178, comma 4, L.F., ossia entro i venti giorni successivi alla chiusura del verbale d’adunanza dei creditori.
Nel secondo caso, invece, il Tribunale potrebbe esprimersi in favore dell’omologazione, anche qualora gli enti pubblici esprimessero voto contrario alla proposta formulata.
Recenti pronunce giurisprudenziali sembrano propendere per la prima tesi, più restrittiva, soprattutto in considerazione del fatto che, se Tribunale potesse ricorrere al cram down anche in ipotesi di espressione di voto, pur negativa, da parte dell’amministrazione finanziaria o dell’ente gestore di forme di previdenza o assistenza obbligatorie, si avrebbe un trattamento differenziato per i creditori concordatari ammessi al voto: infatti, solo il voto contrario degli enti individuati sarebbe superabile dal Tribunale.
Nel solco delle modifiche sopra descritte, preme rilevare come anche in materia di sovraindebitamento, l’articolo 4-ter L. 176/2020 che ha convertito il D.L. 137/2020, abbia modificato la L. 3/2012, anticipando alcune disposizioni del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza.
Il legislatore ha introdotto il comma 3-quater all’articolo 12 L. 3/2012 (in vigore dal 25 dicembre 2020) prevedendo che: “Il Tribunale omologa l’accordo di composizione della crisi anche in mancanza di adesione da parte dell’amministrazione finanziaria quando l’adesione è decisiva ai fini del raggiungimento delle percentuali di cui all’articolo 11, comma 2, e quando, anche sulla base delle risultanze della relazione dell’organismo di composizione della crisi, la proposta di soddisfacimento della predetta amministrazione è conveniente rispetto all’alternativa liquidatoria“.