Crediti in compensazione lo stop del Fisco
di EVOLUTIONCon l’articolo 3 del D.L. 50/2017 (c.d. “Manovra correttiva”) il Legislatore ha apportato rilevanti novità alle modalità di utilizzo dei crediti in compensazione.
L’intervento, come risulta dalla relazione al decreto, è conseguenza del fatto che “l’esperienza operativa ha dimostrato che l’istituto della compensazione, nato per facilitare l’estinzione del debito tributario, ha dato luogo a numerosi abusi che hanno costretto il Legislatore ad approntare appositi strumenti di tutela dell’integrità erariale”.
Al fine di contrastare le “indebite compensazioni”:
- da un lato, è stato esteso l’ambito oggettivo di applicazione del visto di conformità;
- dall’altro, è stato esteso l’obbligo di utilizzo esclusivo dei servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate per l’effettuazione delle compensazioni da parte dei soggetti titolari di partita Iva, potenziando gli strumenti a disposizione dell’Amministrazione per il recupero dei crediti indebitamente compensati.
- Inoltre, è stato previsto il divieto di utilizzare la compensazione nell’ipotesi in cui le somme richieste con l’atto di recupero siano state oggetto di iscrizione a ruolo.
La Legge di Bilancio 2018 (L. 205/2017), al fine di contrastare indebite compensazioni nei modelli F24 da parte dei contribuenti, con l’articolo 1, comma 990 ha introdotto all’articolo 37, D.L. 223/2006 il comma 49-ter con il quale ha previsto la possibilità per l’Agenzia delle Entrate di sospendere, per un massimo di 30 giorni, le deleghe di pagamento delle imposte in caso di compensazioni che presentano “profili di rischio”.
L’Amministrazione Finanziaria, quindi, a seguito della nuova disposizione, potrà eseguire un controllo preventivo sui modelli F24 che presentano delle compensazioni al fine di verificare la spettanza del credito.
Ovviamente, al fine di non ledere alcun diritto del contribuente, il legislatore ha previsto che l’azione di sospensione e verifica preventiva è attuabile:
- solo se esistono profili di rischio;
- per un tempo limitato non superiore a 30 giorni dalla data di presentazione della delega di pagamento.
Le verifiche dell’ufficio potrebbero concludersi:
- con esito favorevole al contribuente, oppure decorrono i termini previsti dalla norma senza alcuna pronuncia da parte dell’Ufficio, si procederà con il versamento che sarà considerato eseguito alla data di effettuazione;
- con esito sfavorevole al contribuente, in quanto a dire dell’Ufficio il credito non è spettante, il versamento non sarà eseguito e le compensazioni non saranno effettuate, di conseguenza i pagamenti indicati nella delega risulteranno non operati.
In tale ultimo caso, salvo ulteriori chiarimenti da parte dell’Agenzia delle Entrate nel provvedimento che darà attuazione al comma in commento, il contribuente che voglia assolvere al pagamento delle imposte (prima compensate) dovrà procedere con un nuovo invio della delega escludendo i crediti utilizzati, versando oltre al quantum debeatur le relative sanzioni per ritardato pagamento ridotte, ove possibile, secondo le disposizioni di cui all’articolo 13, D.Lgs. 472/1997.
Nella Scheda di studio pubblicata su EVOLUTION sono approfonditi, tra gli altri, i seguenti aspetti: |