29 Settembre 2021

Crediti di imposta 4.0 e calcolo del cumulo

di Clara PolletSimone Dimitri
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La scheda di FISCOPRATICO

Il credito di imposta per investimenti in beni materiali strumentali 4.0 previsto dall’articolo 1, commi da 1051 a 1063, L. 178/2020 è riconosciuto nella misura del 50% fino al 31 dicembre 2021 ovvero entro il 30 giugno 2022, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2021 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione.

Nel caso ci sia la possibilità di ricevere diversi contributi, occorre verificare su quale somma occorre effettuare il calcolo e le limitazioni esistenti.

Innanzitutto, per quanto riguarda la determinazione del costo del bene sul quale calcolare l’agevolazione, si precisa che esso è assunto al lordo di eventuali contributi in conto impianti, indipendentemente dalle modalità di contabilizzazione dei medesimi.

L’argomento è stato trattato nella circolare 9/E/2021 e, in sostanza, vengono confermate le indicazioni della circolare 4/E/2017 che faceva riferimento alle precedenti misure del super e dell’iper ammortamento.

In secondo luogo, il credito d’imposta è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell’imposta regionale sulle attività produttive, non porti al superamento del costo sostenuto.

Il credito d’imposta per investimenti in beni strumentali a norma dell’articolo 1, comma 1059, L. 178/2020 non concorre infatti alla formazione del reddito nonché della base imponibile dell’imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, Tuir.

In merito al metodo di calcolo, la circolare 9/E/2021 propone il procedimento da seguire per verificare gli importi in relazione ai quali è possibile beneficiare del credito d’imposta, in caso di concomitante applicazione del credito con incentivi che sovvenzionano i medesimi costi.

In sostanza, come si evince anche dal tenore letterale della disposizione, l’agevolazione in esame risulta cumulabile con altre misure di favore (fiscali e non) insistenti sugli stessi costi ammissibili al credito d’imposta, nel limite massimo rappresentato dal costo sostenuto.

Eventuali ulteriori limitazioni alla fruizione del credito di imposta possono derivare dalla circostanza che siano le discipline di tali altre misure di favore a prevedere un divieto di cumulo con altre disposizioni agevolative.

Ciò posto, al fine di appurare che, a seguito del cumulo degli incentivi, i costi relativi agli investimenti ammissibili al credito d’imposta non risultino coperti oltre il limite massimo, rappresentato dal 100 per cento del loro ammontare, in primo luogo, è necessario individuare i costi riferibili ai beni oggetto di investimento ammissibili a entrambe le discipline agevolative e assumere, quali costi rilevanti ai fini del credito d’imposta, l’importo complessivo dei costi ammissibili, al lordo dei contributi agli stessi correlati, cioè per il loro intero ammontare, anche se di tali costi il contribuente non è rimasto inciso per effetto dei contributi erogati a suo favore.

Quindi, occorre calcolare il credito di imposta teoricamente spettante, e sommare tale importo teorico a quello degli altri incentivi pubblici concessi sui medesimi investimenti.

Il risultato di tale somma non deve superare il “costo sostenuto” ovverosia l’ammontare complessivo dei costi ammissibili di competenza del periodo di imposta per il quale il contribuente intende avvalersi del credito di imposta.

In forza dell’ultimo periodo del comma 1059 della Legge di bilancio 2021 (analoga previsione è contenuta nell’articolo 1, comma 192, L. 160/2019, riferita agli investimenti effettuati fino al 15 novembre 2020), nella sommatoria si deve tenere conto anche del beneficio ascrivibile alla non concorrenza del credito d’imposta alla formazione del reddito e della base imponibile Irap.

Tanto precisato, se la somma dell’importo degli altri incentivi concessi sugli investimenti ammissibili e del credito di imposta in oggetto, maggiorato del suddetto risparmio d’imposta, risulta minore o uguale al costo agevolabile, è possibile beneficiare del credito di imposta per il suo intero importo. Qualora, invece, il risultato della somma risulti superiore, il contribuente sarà tenuto a ridurre corrispondentemente il credito di imposta spettante in modo che, sommato agli altri incentivi pubblici (fiscali e non) concessi per il medesimo investimento in beni strumentali, non venga superato il limite massimo rappresentato dal 100 per cento dei costi sostenuti.

Con la risposta 604/E/2021 l’Agenzia delle entrate conferma le indicazioni della circolare 9/E/2021 nel calcolo del cumulo con il contributo a fondo perduto POR FESR 2014 ¬2020 per cui è necessario tenere in considerazione il risparmio di imposta ai fini delle imposte sul reddito e dell’Irap, derivante dalla detassazione. In definitiva, ai fini del calcolo del cumulo, per evitare il superamento del costo sostenuto, occorre tenere in considerazione, oltre l’Irap, anche l’imposta sul reddito dei propri soci, a titolo di risparmio d’imposta derivante dalla detassazione del contributo per investimenti in beni strumentali, introdotto dalla Legge di bilancio 2020.