Crediti d’imposta investimenti in beni strumentali: costo di acquisizione e Iva indetraibile
di Debora ReverberiLe discipline del credito d’imposta per investimenti in beni strumentali di cui all’articolo 1, commi 184–197, L. 160/2019 (c.d. Legge di Bilancio 2020) e di cui all’articolo 1, commi 1051–1063 e 1065, L. 178/2020 (c.d. Legge di Bilancio 2021) e la normativa del credito d’imposta per investimenti nel Mezzogiorno, di cui all’articolo 1, commi 98–108, L. 208/2015 (c.d. Legge di Stabilità 2016) presentano profonde analogie per quanto concerne l’individuazione del costo di acquisizione del bene assunto a base di calcolo dell’agevolazione.
I crediti d’imposta per investimenti in beni strumentali nuovi si ispirano al criterio generale del costo di acquisizione del bene rilevante ai fini fiscali, tramite espresso richiamo:
- della lettera b) dell’articolo 110 Tuir nella disciplina dei crediti d’imposta per investimenti in beni strumentali all’articolo 1, comma 188, L. 160/2019 e al comma 1054 dell’articolo 1 L. 178/2020 rispettivamente;
- delle lettere a) e b) dell’articolo 110 Tuir nella disciplina dei crediti d’imposta per investimenti nel Mezzogiorno con la circolare AdE 34/E/2016.
Il criterio fiscale citato chiarisce che:
“a) il costo è assunto al lordo delle quote di ammortamento già dedotte;
b) si comprendono nel costo anche gli oneri accessori di diretta imputazione, esclusi gli interessi passivi e le spese generali. Tuttavia per i beni materiali e immateriali strumentali per l’esercizio dell’impresa si comprendono nel costo gli interessi passivi iscritti in bilancio ad aumento del costo stesso per effetto di disposizioni di legge. Nel costo di fabbricazione si possono aggiungere con gli stessi criteri anche i costi diversi da quelli direttamente imputabili al prodotto”.
Al riguardo la risoluzione AdE 152/E/2017 in materia di c.d. iper ammortamento precisa che, per la concreta individuazione del costo di acquisizione del bene e degli oneri accessori di diretta imputazione, occorre far riferimento, in via generale, ai contenuti del principio contabile Oic 16, indipendentemente dai principi contabili adottati dall’impresa e che, per quanto qui rilevante, il costo effettivamente sostenuto dal contribuente include l’onere per l’Iva sostenuto se la società opera in regime di Iva indetraibile.
Con la recente risposta all’interpello 428/2021 in materia di credito d’imposta Mezzogiorno l’Agenzia delle entrate ha confermato espressamente l’applicazione del criterio esplicitato a suo tempo nella circolare AdE 44/E/2009 con riferimento all’agevolazione c.d. Tremonti-ter, di cui all’articolo 5 D.L. 78/2009.
L’eventuale Iva indetraibile relativa alle singole operazioni d’acquisto costituisce una componente del costo di acquisizione del bene agevolabile esclusivamente nel caso di:
- totale indetraibilità ai sensi dell’articolo 19-bis1 D.P.R. 633/1972;
ovvero
- esercizio dell’opzione prevista dall’articolo 36-bis D.P.R. 633/1972 di dispensa dagli adempimenti per le operazioni esenti ex articolo 10.
Al contrario è esclusa l’ammissibilità, ai fini della determinazione del costo degli investimenti agevolabili, dell’Iva parzialmente indetraibile per effetto del pro-rata.
In tal caso la quota di Iva parzialmente indetraibile infatti non può essere considerata parte integrante di un’operazione d’acquisto, bensì assume la natura di costo generale ai sensi dell’articolo 99 Tuir (vedasi la risoluzione n. 9/869/1980) in quanto “massa globale determinata a fine anno in relazione al complesso delle operazioni poste in essere nell’esercizio”.
Ne deriva, come espressamente confermato sia dalla circolare AdE 44/E/2009, sia dalla risposta all’interpello 428/2021, la rilevanza dell’Iva nel calcolo del costo di acquisizione del bene per i contribuenti che effettuino esclusivamente operazioni attive esenti ai sensi dell’articolo 10, comma 1, n. 18), D.P.R. 633/1972 e dunque che siano in possesso di un pro-rata di detraibilità pari a zero.