Crediti energia 2023: utilizzo in compensazione entro il 16.11.2023
di Clara PolletSimone DimitriL’articolo 7, D.L. 132/2023 (c.d. Decreto proroghe) ha anticipato il termine entro cui utilizzare, in compensazione, i crediti energetici (energia elettrica e gas naturale) relativi al 2023. In particolare, i crediti relativi al primo e secondo trimestre 2023, introdotti rispettivamente dall’articolo 1, commi 2-5, L. 197/2022 (Legge di Bilancio 2023) e dall’articolo 4 D.L. 34/2023 (c.d. Decreto bollette), possono essere utilizzati in compensazione entro il prossimo 16.11.2023, in luogo della precedenza scadenza del 31.12.2023.
La compensazione, ai sensi dell’articolo 17 D.Lgs. 241/1997, come di consueto, deve passare esclusivamente dai canali telematici dell’Agenzia delle entrate; in alternativa, le imprese beneficiarie possono cedere i creditia soggetti terzi, alle seguenti condizioni:
- il credito va ceduto “solo per intero” dalle imprese beneficiarie ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, senza facoltà di successiva cessione, fatta salva la possibilità di due ulteriori cessioni solo se effettuate a favore di “soggetti qualificati” quali:
- banche e intermediari finanziari;
- società appartenenti a un gruppo bancario;
- compagnie di assicurazione.
- in caso di cessione del credito d’imposta, le imprese beneficiarie richiedono il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto al credito medesimo.
Stando al provvedimento Agenzia entrate n. 237453/2023, la cessione dei predetti crediti deve essere comunicata, all’Agenzia delle entrate, entro il prossimo 18.12.2023. È di tutta evidenza che tale termine dovrà essere anticipato, per tener conto del fatto che “i crediti d’imposta sono usufruiti dal cessionario con le stesse modalità con le quali sarebbero stati utilizzati dal soggetto cedente e comunque entro la medesima data del 16 .11.2023”.
Sia i crediti d’imposta relativi al primo trimestre 2023 sia quelli concernenti il secondo trimestre 2023 non possono essere chiesti a rimborso (circolare 24/E/2023).
Nella tabella seguente si riepilogano le condizioni, il codice tributo e la misura del credito spettante con riferimento ai primi due trimestri del 2023.
Ambito soggettivo | Primo trimestre 2023 | Secondo trimestre 2023 |
imprese a forte consumo di energia elettrica | · 45% della spesa sostenuta per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata nel primo trimestre 2023, ovvero alla spesa per l’energia elettrica prodotta e autoconsumata nel medesimo trimestre. · Codice tributo 7010 |
· 20% della spesa sostenuta per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata nel secondo trimestre 2023, ovvero alla spesa per l’energia elettrica prodotta e autoconsumata nel medesimo trimestre. ·Codice tributo 7015 |
imprese dotate di contatori di energia elettrica di potenza disponibile pari o superiore a 4,5 kW, diverse dalle impreseenergivore | · 35% della spesa sostenuta per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata nel primo trimestre 2023. · Codice tributo 7011 |
·10% della spesa sostenuta per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata nel secondo trimestre 2023. · Codice tributo 7016 |
imprese a forte consumo di gas naturale | ·45% della spesa sostenuta per l’acquisto del medesimo gas, consumato nel primo trimestre 2023, per usi energetici diversi dagli usi termoelettrici. · Codice tributo 7012 |
· 20% della spesa sostenuta per l’acquisto del medesimo gas, consumato nel secondo trimestre 2023, per usi energetici diversi dagli usi termoelettrici. · Codice tributo 7017 |
imprese diverse da quelle a forte consumo di gas naturale | · 45% della spesa sostenuta per l’acquisto del medesimo gas, consumato nel primo trimestre 2023, per usi energetici diversi dagli usi termoelettrici. · Codice tributo 7013 |
· 20% della spesa sostenuta per l’acquisto del medesimo gas, consumato nel secondo trimestre 2023, per usi energetici diversi dagli usi termoelettrici. · Codice tributo 7018 |
Si ricorda che, qualora dovessero subentrare conguagli per la rettifica di dati effettivi, risultati errati, l’impresa che abbia fruito del credito d’imposta per l’acquisto di energia elettrica, in misura maggiore rispetto a quella risultante dal conguaglio, deve procedere a riversare il maggior importo utilizzato in compensazione, aumentato degli interessi nel frattempo maturati (circolare n. 24/E/2023).
Diversamente, l’impresa che abbia utilizzato il credito d’imposta per l’acquisto di energia elettrica, in misura minore rispetto a quella risultante dal conguaglio per la rettifica, può, al ricorrere di tutti gli altri presupposti previsti dalla norma, fruire in compensazione del maggior credito d’imposta spettante, fermo restando il termine ultimo di utilizzo in compensazione (nel caso di specie, 16.11.2023).
Per espressa previsione normativa, infine, i crediti d’imposta descritti:
- non sono soggetti ai limiti annui per l’utilizzo in compensazione di cui all’articolo 1, comma 53, L. 244/2007 (limite di euro 250.000 per i crediti da quadro RU) e di cui all’articolo 34, L. 388/2000 (limite alle compensazioni orizzontali di euro 2.000.000);
- non concorrono alla formazione del reddito d’impresa né della base imponibile Irap e non rilevano ai fini del rapporto di cui all’articolo 61 Tuir (deducibilità degli interessi passivi) e all’articolo 109, comma 5, Tuir (deducibilità delle spese e degli altri componenti negativi diversi dagli interessi passivi);
- sono cumulabili con altre agevolazioni che abbiano a oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo – tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile Irap – non determini il superamento del costo sostenuto;
- possono essere utilizzati in compensazione, anche in presenza di ruoli scaduti, per un ammontare superiore a 1.500 euro, ai sensi dell’articolo 31 D.L. 78/2010 (risposta ad interpello n. 439/2023).