Crediti energia e gas depotenziati nel secondo trimestre 2023
di Debora ReverberiI crediti d’imposta energia elettrica e gas naturale spettano anche in relazione al secondo trimestre 2023.
La conferma è contenuta “nelle more della definizione di misure pluriennali di sostegno alle imprese per l’acquisto di energia elettrica e gas naturale”, all’articolo 4 D.L. 34/2023 (c.d. Decreto Bollette), in vigore dal 31 marzo scorso.
L’estensione temporale dei crediti energia e gas è caratterizzata da un sensibile depotenziamento rispetto ai crediti d’imposta relativi al primo trimestre 2023.
Nel dettaglio, il Decreto Bollette riconosce alle imprese i seguenti contributi straordinari in relazione alle spese sostenute per la componente energetica e il gas naturale:
- credito d’imposta per le imprese “energivore”, in misura pari al 20% delle spese sostenute per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata, nonché prodotta e autoconsumata, nel secondo trimestre 2023 (articolo 4, comma 2, D.L. 34/2023);
- credito d’imposta per le imprese diverse dalle “energivore”, dotate di contatori di energia elettrica di potenza disponibile pari o superiore a 4,5 kW, in misura pari al 10% delle spese sostenute per l’acquisto della componente energetica, effettivamente utilizzata nel secondo trimestre 2023 (articolo 4, comma 3, D.L. 34/2023);
- credito d’imposta per imprese “gasivore”, in misura pari al 20% delle spese sostenute per l’acquisto del gas naturale, consumato nel secondo trimestre 2023 per usi energetici diversi dagli usi termoelettrici (articolo 4, comma 4, D.L. 34/2023);
- credito d’imposta per l’acquisto di gas naturale per imprese diverse dalle “gasivore”, in misura pari al 20% delle spese sostenute per l’acquisto del gas naturale, consumato nel secondo trimestre 2023, per usi diversi da quelli termoelettrici (articolo 4, comma 5, D.L. 34/2023).
Il requisito di accesso ai crediti energia, l’incremento significativo superiore al 30% dei costi per kWh della componente energia elettrica, va valutato confrontando la media del primo trimestre 2023, al netto delle imposte e degli eventuali sussidi, rispetto al primo trimestre dell’anno 2019, tenuto conto di eventuali contratti di fornitura di durata stipulati dall’impresa.
Come precisato al comma 2 dell’articolo 4 D.L. 34/2023, il credito d’imposta imprese “energivore” spetta anche in relazione all’energia elettrica prodotta e autoconsumata dalle imprese nel secondo trimestre 2023, calcolando l’incremento significativo con riferimento alla variazione del prezzo unitario dei combustibili acquistati ed utilizzati per la produzione di energia elettrica e determinando il credito d’imposta con riguardo al prezzo convenzionale dell’energia elettrica pari alla media, relativa al secondo trimestre 2023, del prezzo unico nazionale dell’energia elettrica (PUN).
Il requisito di accesso ai crediti gas naturale, l’incremento significativo superiore al 30% del prezzo di riferimento del gas naturale, deve essere calcolato confrontando la media riferita al primo trimestre 2023 dei prezzi di riferimento del Mercato Infragiornaliero (MI-GAS) pubblicati dal Gestore dei mercati energetici (GME), rispetto al corrispondente prezzo medio riferito al primo trimestre dell’anno 2019.
Il comma 6 dell’articolo 4 D.L. 34/2023 conferma la consueta facoltà per le imprese diverse da quelle “energivore” e “gasivore”, di accedere alla procedura di calcolo semplificato qualora “l’impresa destinataria del contributo si rifornisca di energia elettrica o di gas naturale, nel primo e nel secondo trimestre dell’anno 2023, dallo stesso venditore da cui si riforniva nel primo trimestre 2019”.
Su richiesta dell’impresa beneficiaria dei contributi, il venditore di energia elettrica o gas naturale deve inviare una comunicazione recante il calcolo dell’incremento di costo della componente energetica e l’ammontare del credito d’imposta spettante per il secondo trimestre dell’anno 2023, entro il termine di sessanta giorni dalla scadenza del periodo per il quale spetta il credito d’imposta.
Il contenuto della comunicazione e le sanzioni per i venditori inadempienti sono definiti dall’Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA).
Come chiarito dal comunicato ARERA del 7 ottobre 2022 e confermato dall’Agenzia delle entrate nella circolare 36/E/2022, non sussiste alcun termine entro il quale, a pena di decadenza, l’impresa beneficiaria abbia diritto a richiedere al venditore l’attivazione del calcolo semplificato.
Le modalità di fruizione per i crediti maturati nel secondo trimestre 2023, entro il termine di utilizzo fissato al 31 dicembre 2023, sono le seguenti:
- utilizzo esclusivo in compensazione ai sensi dell’articolo 17 D. Lgs. 241/1997, con disapplicazione dei limiti di cui all’articolo 1, comma 53, L. 244/2007 e di cui all’articolo 34 L. 388/2000;
- cessione, solo per intero, del credito ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, senza facoltà di successiva cessione, fatta salva la possibilità di due ulteriori cessioni, se effettuate a favore di banche e intermediari finanziari iscritti all’albo, società appartenenti a un gruppo bancario iscritto all’albo apposito ovvero imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia.
In caso di cessione del credito il cessionario sarà tenuto a richiedere il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti di accesso al credito d’imposta e potrà utilizzare il contributo entro il 31 dicembre 2023 con le stesse modalità previste per il cedente.
Le modalità attuative per la cessione e tracciabilità dei crediti d’imposta energia e gas sono demandate, come di consueto, a un provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate.