Crediti IVA trimestrali: quando porre il visto sul TR?
di Fabio GarriniIl 2015 è stato segnato dall’introduzione di nuovi istituti che hanno aumentato le possibilità di riscontrare una dichiarazione IVA a credito (in primis reverse charge delle attività correlate all’edilizia e split payment). Per cercare di recuperare più velocemente questo credito, viene sempre più spesso percorsa (avendone i requisiti) la via della presentazione dell’istanza trimestrale (modello TR), tanto per il rimborso, quanto per la compensazione.
Il visto sul TR
Sul tema relativo all’apposizione del visto di conformità sui modelli TR, si segnala la necessità a tal fine solo nel caso di richiesta a rimborso del credito, per evitare la garanzia, e non anche nel caso di utilizzo in compensazione. Sul tema si rinvia a precedente articolo pubblicato sulle pagine della presente rivista con cui chi scrive concorda integralmente: malgrado si sia letto in dottrina di tesi diverse – e malgrado una posizione imprecisa assunta nel prontuario dell’Agenzia delle Entrate sull’utilizzo dei crediti fiscali – dobbiamo attenerci alle indicazioni ufficiali.
Per dirimere la questione, pare utile proporre un ragionamento basandosi sul contenuto delle norme: non esiste infatti alcun provvedimento che obbliga ad apporre il visto sul modello TR in caso di compensazione. Vediamo i passaggi normativi.
Il DL 78/09, al comma 1 lett. a) n. afferma che “all’articolo 17, comma 1, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e’ aggiunto il seguente periodo: “La compensazione del credito annuale o relativo a periodi inferiori all’anno dell’imposta sul valore aggiunto, per importi superiori a 10.000 euro annui [oggi € 5.000, n.d.a], può essere effettuata a partire dal giorno sedici del mese successivo a quello di presentazione della dichiarazione o dell’istanza da cui il credito emerge.” Quindi, il vincolo riguardante il momento di compensazione per crediti oltre la soglia di € 5.000, riguarda tanto il credito annuale, quanto quello trimestrale.
Per quanto riguarda l’apposizione del visto di conformità per l’utilizzo in compensazione dei crediti, occorre far riferimento al c. 7 dall’art. 10 del DL 78/09, dove si afferma che “i contribuenti che intendono utilizzare in compensazione crediti relativi all’imposta sul valore aggiunto per importi superiori a 15.000 euro annui, hanno l’obbligo di richiedere l’apposizione del visto di conformità di cui all’articolo 35, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, relativamente alle dichiarazioni dalle quali emerge il credito.”
Come sul punto chiarisce l’Agenzia delle Entrate nella CM 1/E/10: “Nell’ipotesi in cui il credito IVA trimestrale compensabile sia superiore a 15.000 euro, non ricorre l’obbligo di apposizione del visto di conformità sull’istanza trimestrale (modello IVA TR), atteso che il dato letterale della norma prevede l’apposizione del visto di conformità di cui all’articolo 35, comma 1, lettera a), del d.lgs. n. 241 del 1997, “relativamente alle dichiarazioni dalle quali emerge il credito”.
Da notare che tali sottolineature sono nello stesso documento dell’Agenzia, che evidentemente ha voluto segnalare l’importanza nella distinzione tra i due supporti (dichiarazione e istanza) e, di conseguenza, la rilevanza del diverso tenore della norma.
Successivamente, ad opera del D.Lgs. 175/14, è stata modificata la disciplina riguardante la materia dei rimborsi, introducendo appunto la possibilità di apporre il visto di conformità per poter ottenere a rimborso il credito superiore alla soglia di € 15.000 (questa volta tanto annuale quanto trimestrale) senza la necessità di rendere la prescritta garanzia, quando sull’istanza, oltre che sulla dichiarazione annuale, venga apposto il visto di conformità. La disposizione a cui si fa riferimento è l’art. 38-bis c. 3 del DPR 633/72: “Fatto salvo quanto previsto dal comma 4, i rimborsi di ammontare superiore a 15.000 euro sono eseguiti previa presentazione della relativa dichiarazione o istanza da cui emerge il credito richiesto a rimborso recante il visto di conformità o la sottoscrizione alternativa di cui all’articolo 10, comma 7, primo e secondo periodo, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102.”
In questa occasione il legislatore fa specificamente richiamo sia alla “dichiarazione”, riferendosi quindi al credito annuale, che alla “istanza”, per quanto riguarda il credito trimestrale.
Tale modifica però non ha interessato, in alcun modo, la precedente disciplina contenuta nell’art. 10 DL 78/09 che, quindi è rimasta inalterata; pertanto, non si vede per quale motivo dovrebbe ritenersi modificata la posizione ufficiale resa dall’Agenzia delle Entrate nella CM 1/E/10.
In definitiva, pur auspicando una parola definitiva sul punto da parte dell’Amministrazione Finanziaria atto a fugare ogni residuo dubbio in tal senso:
- quando si intende chiedere a rimborso il credito oltre la soglia di € 15.000, la necessità del visto riguarda tanto il credito annuale quanto quelli trimestrali;
- al contrario, se c’è la volontà di utilizzare in compensazione i crediti, il visto è eventualmente necessario solo sulla dichiarazione annuale, mentre la possibilità di compensare i crediti trimestrali esiste indipendentemente dall’apposizione del visto.