29 Luglio 2017

Crediti modello Iva TR: compensazioni e visto di conformità

di Raffaele Pellino
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Nessun visto per importi pari o inferiori ai 5.000 euro “annui” e obbligo per le somme superiori, a prescindere dall’effettivo utilizzo in compensazione, calcolo del limite tenendo conto dei crediti dei trimestri precedenti, modello TR “integrativo” con apposizione del visto. Sono questi alcuni chiarimenti forniti dall’Agenzia delle Entrate, nell’ambito della risoluzione 103/E/2017, in risposta alla richiesta di chiarimenti in merito alle compensazioni dei crediti infrannuali risultanti dal modello Iva TR. Ulteriori indicazioni hanno riguardato i soggetti abilitati ad apporre il visto di conformità.

Prima di affrontare le diverse questioni oggetto di chiarimento si rammenta che l’articolo 3 del D.L. 50/2017dispone che il visto di conformità deve essere apposto “sulla dichiarazione o sull’istanza da cui emerge il credito” al fine di poter utilizzare in compensazione il credito Iva “annuale o infrannuale” per importi superiori a 5.000 euro annui.

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