18 Ottobre 2024

Crediti per Ricerca e Sviluppo: riversamento spontaneo al rush finale

di Angelo Ginex
Scarica in PDF
La scheda di FISCOPRATICO

Uno dei temi che sta tenendo banco in questo periodo, è indubbiamente quello attinente alla procedura di riversamento spontaneo dei crediti di imposta per l’attività di ricerca e sviluppo.

Rammentiamo che la procedura di riversamento spontaneo, prevista dall’articolo 5, commi da 7 a 12, D.L. 146/2021, consente di regolarizzare, senza applicazione di sanzioni e interessi, gli indebiti utilizzi in compensazione del credito di imposta per investimenti in attività di ricerca e sviluppo, di cui all’articolo 3, D.L. 145/2013.

Tale procedura è riservata ai soggetti che intendono riversare il credito maturato a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31.12.2014 e fino al periodo d’imposta in corso al 31.12.2019 (quindi, negli esercizi 2015-2019) e utilizzato indebitamente in compensazione fino alla data di entrata in vigore della norma che ha introdotto la procedura medesima, ossia fino al 22.10.2021.

Accanto alla procedura di riversamento, il legislatore ha previsto la facoltà di richiedere, ai sensi dell’articolo 23, D.L. 73/2022, una certificazione postuma attestante la qualificazione degli investimenti ai fini della loro classificazione nell’ambito delle attività di ricerca e sviluppo.

Tale certificazione esplica effetti vincolanti nei confronti dell’Amministrazione finanziaria, tranne nel caso in cui, sulla base di una non corretta rappresentazione dei fatti, la certificazione venga rilasciata per una attività diversa da quella concretamente realizzata. Essa, inoltre, è rilasciata da determinati soggetti abilitati che si attengono, nel processo valutativo, a quanto previsto da apposite linee guida, periodicamente elaborate ed aggiornate.

In tale contesto, è intervenuto il D.L. 39/2024 che ha ulteriormente prorogato il termine per avvalersi della procedura di riversamento in parola, prevedendo che la nuova scadenza per la presentazione dell’istanza è fissata al prossimo 31.10.2024.

Sulla materia, poi, impattano inevitabilmente le modifiche introdotte dal D.Lgs. 87/2024, il quale è intervenuto sull’articolo 1, D.Lgs. 74/2000 operando una più puntuale distinzione tra crediti non spettanti e crediti inesistenti. Alla lettera g-quater) è precisato che per “crediti inesistenti” si intendono:

  • i crediti per i quali mancano, in tutto o in parte, i requisiti oggettivi o soggettivi specificamente indicati nella disciplina normativa di riferimento;
  • i crediti per i quali i requisiti oggettivi e soggettivi di cui sopra sono oggetto di rappresentazioni fraudolente, attuate con documenti materialmente o ideologicamente falsi, simulazioni o artifici;

Invece, alla lettera g-quinquies) è precisato per “crediti non spettanti” si intendono:

  • i crediti fruiti in violazione delle modalità di utilizzo previste dalle leggi vigenti ovvero, per la relativa eccedenza, quelli fruiti in misura superiore a quella stabilita dalle norme di riferimento;
  • i crediti che, pur in presenza dei requisiti soggettivi e oggettivi specificamente indicati nella disciplina normativa di riferimento, sono fondati su fatti non rientranti nella disciplina attributiva del credito per difetto di ulteriori elementi o particolari qualità richiesti ai fini del riconoscimento del credito;
  • i crediti utilizzati in difetto dei prescritti adempimenti amministrativi espressamente previsti a pena di decadenza.

È chiaro che, in virtù di quanto sopra indicato, solo il credito di imposta per l’attività di ricerca e sviluppo rientrante in quest’ultima definizione, potrà essere oggetto della procedura di riversamento in parola.

Inoltre, soffermandoci per un attimo sul concetto di “innovazione” che sovente è al centro delle attività di recupero dei crediti per l’attività di ricerca e sviluppo, è bene evidenziare che il Ministero delle Imprese e del made in Italy, in data 5.7.2024, ha disposto la pubblicazione del D.M. 4.7.2024, contenente le “Linee guida” per la corretta applicazione del credito d’imposta in attività di ricerca e sviluppo, innovazione tecnologica, design e ideazione estetica.

Con specifico riferimento al tema dell’innovazione, viene richiamato innanzitutto il quadro normativo di cui all’articolo 1, comma 201, L. 160/2019 e all’articolo 3, Decreto MISE 26.5.2020.

Successivamente, si cita il cd. “Manuale di OSLO”, standard di riferimento in tema di ricerca, sviluppo e innovazione. Nello specifico, esso chiarisce che per definirsi tali, le attività di innovazione devono rispettare i seguenti quattro requisiti: conoscenza, novità rispetto ai potenziali utilizzi, implementazione e creazione di valore.

Dall’analisi di tali requisiti (o, comunque, delle citate Linee guida in genere) emergono interessanti indicazioni che, vista l’imminente scadenza del 31.10.2024, possono orientare la scelta del contribuente o, perlomeno, essere utilizzati in chiave difensiva, offrendo spunti molto interessanti.