31 Maggio 2018

Crediti e perdite su crediti

di EVOLUTION
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Il principio contabile OIC 15 definisce i crediti come i “diritti ad esigere, ad una scadenza individuata o individuabile, ammontari fissi o determinabili di disponibilità liquide, o di beni o servizi aventi un valore equivalente da clienti o da altri soggetti”.
Al fine di approfondire i diversi aspetti della materia, è stata pubblicata in Evolution, nella sezione “Bilancio e contabilità”, una apposita Scheda di studio.
Il presente contributo analizza il trattamento dei crediti e delle perdite su crediti, così come previsto dall’OIC 15 e dal codice civile.

I crediti sono quelli voci esposte nello Stato patrimoniale tra le immobilizzazioni o nell’attivo circolante, secondo la classificazione di cui all’articolo 2424 cod. civ., il quale distingue:

  • i crediti classificati tra le immobilizzazioni finanziarie (cioè di origine finanziaria), gli importi che sono esigibili entro l’esercizio successivo (voce B.III.2 dell’attivo);
  • i crediti ricompresi nell’attivo circolante (tendenzialmente di origine commerciale), gli importi sono esigibili oltre l’esercizio successivo (voce C.II dell’attivo).

In virtù del divieto di compensazione tra partite sancito dall’articolo 2423-ter, comma 6, cod. civ., i crediti verso i propri creditori vanno rilevati tra le attività. La compensazione è ammessa nel limite delle disposizioni legali o contrattuali.

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