10 Ottobre 2024

Credito 4.0 e divieto di cumulo

di Euroconference Centro Studi Tributari
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Una Srl nel 2022 ha acquistato e interconnesso beni strumentali nuovi rientranti tra quelli previsti dall’Allegato A di cui all’articolo 1, comma 1054 e ss., Legge 178/2020, usufruendo parzialmente del relativo credito d’imposta mediante compensazione in F24 (codice tributo 6936) negli anni 2023 e 2024.

In precedenza, la società aveva effettuato richiesta di finanziamento gestito da Simest “PNRR FONDO 394/81 Circolare n. 1/PNRR/394/2021 Transizione Digitale ed Ecologica delle PMI con vocazione internazionale”. Tale richiesta di finanziamento è stata deliberata dal Comitato Agevolazioni del Fondo 394/81 nel 2021.

Nel corso del 2024 la G. di F. ha effettuato un controllo, riscontrando una presunta irregolarità motivata dal mancato rispetto delle disposizioni di divieto di cumulo e doppio finanziamento.

Le agevolazioni del Fondo 394/81 (risorse PNRR) costituiscono aiuti in regime de minimis, e in materia di cumulo trovano applicazione le regole previste dalla normativa europea in materia di aiuti di Stato.

Il credito d’imposta per beni strumentali 4.0 non costituisce tuttavia aiuto di Stato, come sancito sia dall’Agenzia delle entrate sia dal Mimit, trattandosi di una norma di carattere generale. Eventuali limitazioni alla cumulabilità delle 2 misure possono quindi derivare solo dalla specifica disciplina del credito d’imposta beni strumentali. L’ultimo periodo del comma 1059, L. 178/2020, come successivamente modificato e integrato, prevede che il credito d’imposta sia “cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell’imposta regionale sulle attività produttive … non porti al superamento del costo sostenuto”. In sostanza, la cumulabilità sugli stessi costi ammissibili è ammessa nel limite massimo rappresentato dal costo sostenuto. Alla base di quanto sopra esposto si rilevano anche le posizioni del Mef, assunte dapprima tramite circolare RGS n. 21 del 14 ottobre 2021 e successivamente tramite circolare RGS n. 31 del 31 dicembre 2021.

Tutti gli esempi riportati fanno rimando a quanto presentato dal Mef nelle circolari sopracitate, le quali tuttavia considerano sempre la richiesta di 2 differenti agevolazioni ognuna per una porzione dello stesso investimento (importo totale 100, agevolazione 1 applicata sulla quota parte di costo pari al 60%, agevolazione 2 applicata sulla restante quota parte pari al 40%). Non viene mai espressamente riportato un esempio in cui le agevolazioni insistano sulla stessa quota parte di costo, fosse anche come esempio di divieto, ma soprattutto non vengono mai fornite indicazioni su come debba essere definito cosa costituisca “agevolazione pubblica” ai fini del calcolo del doppio finanziamento e delle soglie di cumulo. Questo all’atto pratico si è tradotto in un’interpretazione estremamente estensiva da parte della G. di F., secondo cui nel calcolo i finanziamenti agevolati vanno computati non solo considerando la componente di aiuto come indicata nel Registro Nazionale Aiuti di Stato – Sezione Trasparenza – Aiuti Individuali (consistente nella quota di aiuto a fondo perduto + l’importo pari agli interessi agevolati e mantenuta ben distinta dall’importo nominale), bensì comprendendo anche la quota capitale, che invece sarà oggetto di restituzione all’ente concedente. Va da sé che se confermata, questa interpretazione andrebbe a precludere il cumulo di qualsiasi agevolazione pubblica, anche non costituente aiuto di stato, con le misure di finanziamento agevolato, i quali essendo di fatto prestiti a restituzione vengono molto spesso richiesti dalle pmi sull’intero importo dell’investimento.

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