Credito adeguamento ambienti di lavoro nel modello Redditi 2021
di Clara PolletSimone DimitriIl decreto Rilancio (articolo 120 D.L. 34/2020) ha introdotto un credito d’imposta per i contribuenti che, durante l’emergenza epidemiologica, hanno sostenuto delle spese per adottare misure di adeguamento degli ambienti di lavoro.
Trattasi di un credito di imposta riconosciuto a favore degli operatori con attività aperte al pubblico, a fronte delle spese sostenute per gli interventi necessari al rispetto delle prescrizioni sanitarie e delle misure di contenimento contro la diffusione del virus. Pertanto, la platea dei soggetti possibili beneficiari è costituita tipicamente da bar, ristoranti, alberghi, teatri e cinema.
Il credito spettava nella misura del 60 per cento delle spese ammissibili sostenute nel 2020, fino ad un massimo di 80.000 euro; l’ammontare del credito di imposta, dunque, non poteva eccedere il limite di 48.000 euro.
Le spese in relazione alle quali veniva conteggiato tale credito erano suddivise in due gruppi: quello degli interventi agevolabili e quello degli investimenti agevolabili.
In particolare:
1) tra gli interventi agevolabili ricordiamo quelli necessari al rispetto delle prescrizioni sanitarie e delle misure finalizzate al contenimento della diffusione del virus SARS-Co V-2, tra cui:
- quelli edilizi necessari per il rifacimento di spogliatoi e mense, per la realizzazione di spazi medici, di ingressi e spazi comuni, nonché per l’acquisto di arredi di sicurezza,
- gli interventi per l’acquisto di arredi finalizzati a garantire la riapertura delle attività commerciali in sicurezza (cosiddetti “arredi di sicurezza”);
2) tra gli investimenti agevolabili rientravano quelli connessi ad attività innovative, tra cui lo sviluppo o l’acquisto di strumenti e tecnologie necessarie allo svolgimento dell’attività lavorativa e l’acquisto di apparecchiature per il controllo della temperatura (c.d. termoscanner) dei dipendenti e degli utenti.
Per poter accedere al credito d’imposta i contribuenti interessati hanno dovuto trasmettere all’Agenzia delle Entrate, tramite apposito modello di comunicazione, l’ammontare delle spese sostenute (fino al mese precedente alla data di sottoscrizione della domanda) o previsionali (da sostenere entro il 31.12.2020).
Con il provvedimento del 10 luglio 2020 sono stati in seguito definiti i criteri e le modalità per la fruizione del credito d’imposta in argomento e per la relativa cessione.
In sede di dichiarazione dei redditi 2021, in base alle istruzioni ministeriali, occorre esporre il credito maturato nel 2020 nel quadro RU e nel quadro RS (Rigo RS401, codice Aiuto 63).
Nel quadro RU occorre compilare la sezione I con il codice credito “I6”, esponendo il credito spettante, per le spese sostenute nel 2020 in relazione agli interventi necessari per far rispettare le prescrizioni sanitarie e le misure di contenimento contro la diffusione del virus Covid-19, ivi compresi quelli edilizi necessari per il rifacimento di spogliatoi e mense, per la realizzazione di spazi medici, ingressi e spazi comuni, per l’acquisto di arredi di sicurezza, nonché in relazione agli investimenti in attività innovative, ivi compresi quelli necessari ad investimenti di carattere innovativo quali lo sviluppo o l’acquisto di strumenti e tecnologie necessarie allo svolgimento dell’attività lavorativa e per l’acquisto di apparecchiature per il controllo della temperatura dei dipendenti e degli utenti.
Il credito d’imposta è utilizzabile dal 1° gennaio al 30 giugno 2021 in compensazione ai sensi dell’articolo 17 D.Lgs. 241/1997, utilizzando il codice tributo “6918”. Al credito d’imposta non si applicano i limiti di cui all’articolo 1, comma 53, L. 244/2007 e di cui all’articolo 34 L. 388/2000.
Il credito d’imposta può inoltre essere ceduto ai sensi dell’articolo 122 D.L. 34/2020.
Nella sezione I del quadro RU possono essere compilati esclusivamente i righi RU3, RU5, colonna 3, RU6, RU8, RU9, colonna 1 e RU10.
In particolare, nel rigo RU5, colonna 3, va indicato l’ammontare del credito d’imposta maturato con riferimento alle spese sostenute nell’anno 2020.
I soggetti con periodo d’imposta 2020/2021 devono indicare anche il credito maturato in relazione alle spese sostenute nella frazione dell’anno 2020 ricadente nel precedente periodo d’imposta.
La sezione deve essere compilata solo dai soggetti che maturano il diritto al beneficio, anche in caso di cessione, totale o parziale, del credito medesimo. I cessionari, invece, non devono compilare il quadro RU.
Nel rigo RU6 va indicato l’ammontare del credito utilizzato entro il termine di scadenza del 30 giugno 2021.
Si ricorda, infatti, che l’articolo 1, commi 1098–1100, L. 178/2020, ha anticipato il termine di utilizzo del credito d’imposta per l’adeguamento degli ambienti di lavoro, disponendone la fruizione dal 01.01.2021 al 30.06.2021 e fissandone il termine per l’esercizio dell’opzione della cessione del credito al 30.06.2021.
Segnaliamo infine che, al momento, non è chiaro se tale credito debba concorrere o meno alla formazione del reddito d’impresa e di lavoro autonomo.
Ad avviso di chi scrive dovrebbe prevalere quanto previsto dall’articolo 10-bis, comma 1, D.L. 137/2020 (decreto Ristori) convertito, con modificazioni, dalla L. 176/2020, secondo cui tutti i contributi, indennità e ogni altra misura a favore di imprese e lavoratori autonomi, erogati a seguito dell’emergenza epidemiologica Covid-19, possono beneficiare del regime di detassazione previsto espressamente solo per alcune tipologie di aiuti economici, superando di fatto le indicazioni fornite dall’Agenzia delle entrate con la circolare 20/E/2020.