24 Aprile 2023

Credito beni strumentali nel bilancio 2022

di Clara PolletSimone Dimitri
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La scheda di FISCOPRATICO

Le imprese che hanno effettuato investimenti in beni strumentali nell’anno 2022 possono fruire di un credito di imposta, determinato con percentuali differenti a seconda della tipologia e dei tempi di effettuazione dell’investimento.

Il momento di effettuazione dell’investimento segue le regole di competenza previste dall’articolo 109, commi 1 e 2, Tuir: per i beni mobili occorre tener conto della data della consegna o spedizione, ovvero, se diversa e successiva, della data in cui si verifica l’effetto traslativo o costitutivo della proprietà o di altro diritto reale, senza tener conto delle clausole di riserva della proprietà. I crediti spettanti, riferiti agli investimenti effettuati nel 2022, possono essere così riepilogati:

  • investimenti in beni strumentali materiali (diversi da quelli indicati nell’allegato A annesso alla L. 232/2016), nel limite di 2 milioni di euro;
  • investimenti in beni strumentali immateriali (diversi da quelli indicati nell’allegato B annesso alla L. 232/2016), entro il limite di 1 milione di euro.
  • credito d’imposta nella misura del 40% (di cui all’articolo 1, comma 1057, L. 178/2020) per investimenti in beni strumentali nuovi materiali 4.0 indicati nell’allegato A annesso alla L. 232/2016, per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro, nella misura del 20% per la quota di investimenti superiori a 2,5 milioni e fino a 10 milioni di euro, nella misura del 10% del costo, per la quota di investimenti superiori a 10 milioni di euro e fino al limite massimo di costi complessivamente ammissibili pari a 20 milioni di euro;
  • credito d’imposta 50% (di cui all’articolo 1, comma 1058, L. 178/2020) per gli investimenti in beni immateriali 4.0 compresi nell’allegato B annesso alla L. 232/2016, nel limite massimo annuale di costi ammissibili pari a 1 milione di euro. Si considerano agevolabili anche le spese per servizi sostenute in relazione all’utilizzo dei beni di cui al predetto allegato B mediante soluzioni con risorse di calcolo condivise e connesse (cosiddette cloud computing), per la quota imputabile per competenza.

Dal punto di vista contabile, il credito di imposta per gli investimenti in beni strumentali materiali o immateriali (4.0 e NON) è considerato un contributo in conto impianti. In base a quanto previsto dall’OIC16 – Immobilizzazioni materiali – trattasi di somme erogate da un soggetto pubblico (Stato o enti pubblici) alla società per la realizzazione di iniziative dirette alla costruzione, riattivazione e ampliamento di immobilizzazioni materiali, commisurati al costo delle medesime. Sono contributi per i quali, di solito, la società beneficiaria è vincolata a mantenere in uso le immobilizzazioni materiali cui essi si riferiscono per un determinato tempo, stabilito dalle norme che li concedono.

I contributi in conto impianti, commisurati al costo delle immobilizzazioni, vanno rilevati a conto economico con un criterio sistematico, gradualmente lungo la vita utile del bene ammortizzabile. Ciò può essere applicato con due metodi:

  • con il metodo indiretto i contributi, imputati al conto economico tra gli “Altri ricavi e proventi” (voce A5), sono rinviati per competenza agli esercizi successivi attraverso l’iscrizione dei Risconti passivi”. In questo modo sono imputati al conto economico, da un lato, ammortamenti calcolati sul costo lordo dei cespiti e, dall’altro, altri ricavi e proventi per la quota di contributo di competenza dell’esercizio.
  • con il metodo diretto i contributi sono portati a riduzione del costo dei cespiti cui si riferiscono. In tal caso, sono imputati al conto economico solo ammortamenti determinati sul valore contabile netto del cespite.

L’iscrizione del contributo in apposita voce tra i risconti passivi, da ridursi ogni periodo con accredito al conto economico, lascia inalterato il costo, ma produce gli stessi effetti sull’utile dell’esercizio e sul patrimonio netto della contabilizzazione del contributo come riduzione del costo. A parere di chi scrive, l’utilizzo del primo metodo permette di lasciare visibile la quota di contributo che ai fini fiscali dovrà essere ripresa, in quanto trattasi di una somma non soggetta a tassazione.

Si ricorda che i contributi in conto impianti vanno rilevati nel momento in cui esiste una ragionevole certezza che le condizioni previste per il riconoscimento del contributo siano soddisfatte e che i contributi saranno effettivamente erogati.

Esemplificando, si pensi all’impresa Alfa srl che ha acquistato nell’anno 2022 un macchinario nuovo (non 4.0), del valore del 300.000 euro, ammortizzabile in 5 anni. In tal caso, il credito d’imposta spettante è pari a 18.000 euro. Si riportano le scritture contabili del primo anno.

Crediti tributari                               a                           Contributi in c/impianti                                              18.000

Contributi in c/impianti                a                           Risconti passivi                                                             14.400

Si ricorda, infine, che le imprese che hanno effettuato la prenotazione entro il 31 dicembre 2022 (ordine accettato dal venditore e pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione) per fruire del credito nelle misure 2022, dovranno rispettare le seguenti scadenze:

  • credito beni materiali ed immateriali NON 4.0 – investimenti effettuati entro il 30 novembre 2023;
  • credito beni materiali 4.0 – investimenti effettuati entro il 30 novembre 2023;
  • credito beni immateriali 4.0 – investimenti effettuati entro il 30 giugno 2023.