Credito beni strumentali: nuovo termine di effettuazione per le prenotazioni 2022
di Debora ReverberiL’originario termine di effettuazione degli investimenti in beni strumentali nuovi prenotati entro il 31.12.2022 è stato oggetto di recente proroga dal 30.06.2023 al 30.09.2023 ad opera del comma 423 dell’articolo 1 L. 197/2022 (Legge di Bilancio 2023).
Una proroga con orizzonte temporale più ampio, al 31.12.2023, era stata annunciata dal Comunicato stampa n. 11 del 21.12.2022 del Consiglio dei Ministri relativo all’approvazione del c.d. Decreto Milleproroghe, ma il testo del D.L. 198/2022 pubblicato in G.U. n. 303 del 29.12.2022 ne è privo.
L’estensione del termine, tuttavia, non riguarda ogni tipologia di investimento ma è circoscritta, in considerazione delle difficoltà di approvvigionamento delle materie prime, ai soli beni materiali inclusi nell’allegato A annesso alla L. 232/2016 (beni materiali 4.0 di cui all’articolo 1, comma 1057, L. 178/2020).
Ciò premesso, è possibile sintetizzare i termini di effettuazione e le relative discipline applicabili agli investimenti in beni strumentali nuovi in relazione ai quali, entro il 31.12.2022, si siano verificati:
- la conferma dell’ordine dal venditore ovvero la sottoscrizione del contratto di leasing;
- il versamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione del bene ovvero il versamento di un maxicanone in misura almeno pari al 20% del costo sostenuto dal concedente.
Prenotazione al 31.12.2022 di un investimento in bene incluso nell’allegato A annesso alla L. 232/2016 – bene materiale 4.0
In caso di investimento effettuato entro il 30.09.2023 la prenotazione è valida e si applica il comma 1057 dell’articolo 1 L. 178/2020:
- 40% per investimenti complessivi fino a 2,5 milioni di euro;
- 20% per investimenti complessivi eccedenti i 2,5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro;
- 10% per investimenti complessivi eccedenti i 10 milioni di euro e fino a 20 milioni di euro.
In caso di investimento effettuato oltre il 30.09.2023 la prenotazione si intende scaduta (ad oggi salvo ulteriore proroga del termine di effettuazione al 31.12.2023) e si applica il comma 1057-bis dell’articolo 1 L. 178/2020:
- 20% per investimenti complessivi fino a 2,5 milioni di euro;
- 10% per investimenti complessivi eccedenti i 2,5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro;
- 5% per investimenti complessivi eccedenti i 10 milioni di euro e fino a 20 milioni di euro;
- 5% per investimenti complessivi eccedenti i 10 milioni di euro e fino a 50 milioni di euro inclusi nel PNRR, diretti alla realizzazione di obiettivi di transizione ecologica individuati con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro della transizione ecologica e con il Ministro dell’economia e delle finanze (ancora da emanare).
Prenotazione al 31.12.2022 di un investimento in bene incluso nell’allegato B annesso alla L. 232/2016 – bene immateriale 4.0
In caso di investimento effettuato entro il 30.06.2023 la prenotazione è valida e si applica la misura prevista dall’articolo 21 D.L. 50/2022 (Decreto Aiuti):
- 50% per investimenti complessivi fino a un milione di euro.
In caso di investimento effettuato oltre il 30.06.2023 ed entro il 30.06.2024 la prenotazione si intende scaduta e si applica la seguente misura prevista dal comma 1058 dell’articolo 1 L. 178/2020:
- 20% per investimenti complessivi fino a un milione di euro.
Prenotazione al 31.12.2022 di un investimento in bene materiale non incluso nell’allegato A annesso alla L. 232/2016 – bene materiale ordinario
In caso di investimento effettuato entro il 30.06.2023 la prenotazione è valida e si applica il comma 1055 dell’articolo 1 L. 178/2020:
- 6% per investimenti complessivi fino a 2 milioni di euro.
In caso di investimento effettuato oltre il 30.06.2023 la prenotazione si intende scaduta e non spetta l’agevolazione.
Prenotazione al 31.12.2022 di un investimento in bene materiale non incluso nell’allegato B annesso alla L. 232/2016 – bene immateriale ordinario
In caso di investimento effettuato entro il 30.06.2023 la prenotazione è valida e si applica il comma 1055 dell’articolo 1 L. 178/2020:
- 6% per investimenti complessivi fino a un milione di euro.
In caso di investimento effettuato oltre il 30.06.2023 la prenotazione si intende scaduta e non spetta l’agevolazione.