Credito di imposta 2020 per ricerca e innovazione – I° parte
di Clara PolletSimone DimitriGli investimenti in ricerca e sviluppo effettuati a partire dal periodo di imposta 2020 godono di un credito di imposta completamente rivisto, rispetto agli investimenti dello scorso anno, nelle modalità di calcolo, nella misura dell’agevolazione e nell’utilizzo.
Sono considerate attività di ricerca e sviluppo, ammissibili al credito d’imposta 2020, le attività di ricerca fondamentale, di ricerca industriale e sviluppo sperimentale in campo scientifico o tecnologico, come definite, rispettivamente, alle lettere m), q) e j), punto 15, paragrafo 1.3 della comunicazione della Commissione (2014/C 198/01) del 27 giugno 2014, concernente la disciplina degli aiuti di Stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione. Un apposito decreto del Ministro dello sviluppo economico (da pubblicare entro fine febbraio) detterà i criteri per la corretta applicazione di tali definizioni, tenendo conto dei princìpi generali e dei criteri contenuti nel Manuale di Frascati e di Oslo dell’Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE).
Sono inoltre agevolate le attività di innovazione tecnologica, diverse dalle precedenti, finalizzate alla realizzazione di prodotti o processi di produzione nuovi o sostanzialmente migliorati. Per prodotto o processo di produzione nuovo o sostanzialmente migliorato si intende un bene materiale o immateriale o un servizio o un processo che si differenzia, rispetto a quelli già realizzati o applicati dall’impresa, sul piano delle caratteristiche tecnologiche o delle prestazioni o dell’ecocompatibilità o dell’ergonomia o per altri elementi sostanziali rilevanti nei diversi settori produttivi.
Non sono considerate attività di innovazione tecnologica ammissibili al credito d’imposta, invece, le attività di routine per il miglioramento della qualità dei prodotti e in generale le attività volte a differenziare i prodotti dell’impresa da quelli simili, presenti sullo stesso mercato concorrenziale, per elementi estetici o secondari, le attività per l’adeguamento di un prodotto esistente alle specifiche richieste di un cliente, nonché le attività per il controllo di qualità e la standardizzazione dei prodotti.
Sono premiati con lo stesso meccanismo anche gli investimenti in transizione ecologica, in innovazione tecnologica 4.0 e in altre attività innovative, che saranno definite con il citato decreto di prossima pubblicazione.
Sono considerate attività innovative ammissibili al credito d’imposta le attività di design e ideazione estetica svolte dalle imprese operanti nei settori tessile e della moda, calzaturiero, dell’occhialeria, orafo, del mobile e dell’arredo e della ceramica, per la concezione e realizzazione dei nuovi prodotti e campionari.
Il credito di imposta rivisto dalla legge di bilancio 2020 (articolo 1, comma 200, L. 160/2019) è riconosciuto in misura pari al:
- 12% della base di calcolo per attività di ricerca e sviluppo, nel limite massimo di 3 milioni di euro;
- 6% della base di calcolo per attività di innovazione tecnologica, nel limite massimo di 1,5 milioni di euro (10% se l’attività è finalizzata al raggiungimento di obiettivo di transizione ecologica o di innovazione digitale 4.0);
- 6% della base di calcolo per attività di design e ideazione estetica, nel limite massimo di 1,5 milioni di euro.
L’agevolazione è considerata al netto delle altre sovvenzioni o dei contributi a qualunque titolo ricevuti per le stesse spese ammissibili, va ragguagliata ad anno in caso di periodo di imposta di durata inferiore o superiore a dodici mesi ed è cumulabile con altre misure aventi ad oggetto i medesimi costi, tenendo conto del limite del costo sostenuto. Il credito di imposta non concorre alla formazione del reddito d’impresa, né della base imponibile Irap; non rientra nei limiti di cui all’articolo 1, comma 53, L. 244/2007 (limite annuale di 250.000 euro per l’utilizzo dei crediti d’imposta da indicare nel quadro RU della dichiarazione dei redditi) e di cui all’articolo 34 L. 388/2000 (limite annuale solare di 700.000 euro dei crediti di imposta e dei contributi compensabili ai sensi dell’articolo 17, D.Lgs. 241/1997, ovvero rimborsabili ai soggetti intestatari di conto fiscale).
Il credito non può formare oggetto di cessione o trasferimento, neanche all’interno del consolidato fiscale; è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi del D.Lgs. 241/1997 in tre quote annuali di pari importo, a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello di maturazione, subordinatamente all’avvenuto adempimento degli obblighi di certificazione.
L’effettivo sostenimento delle spese ammissibili e la corrispondenza delle stesse alla documentazione contabile predisposta dall’impresa devono risultare da apposita certificazione rilasciata dal soggetto incaricato della revisione legale dei conti. Per le imprese non obbligate per legge alla revisione legale dei conti, la certificazione è rilasciata da un revisore legale dei conti o da una società di revisione legale dei conti, iscritti nella sezione A; in questo caso le spese sostenute per la revisione sono riconosciute in aumento del credito d’imposta, per un importo non superiore a 5.000 euro.
È richiesta la redazione e conservazione di una relazione tecnica predisposta a cura del responsabile aziendale delle attività ammissibili o del responsabile del singolo progetto o sotto-progetto, che andrà controfirmata dal rappresentante legale dell’impresa secondo il D.P.R. 445/2000; la stessa deve illustrare le finalità, i contenuti e i risultati delle attività ammissibili svolte in ciascun periodo d’imposta in relazione ai progetti o ai sotto-progetti in corso di realizzazione. Per le attività ammissibili commissionate a soggetti terzi, la relazione deve essere redatta e rilasciata all’impresa dal soggetto commissionario che esegue le attività.
Le imprese beneficiarie dovranno comunicare al Ministero dello sviluppo economico (esclusivamente a titolo informativo) le informazioni relative alle agevolazioni, secondo le modalità che saranno stabilite con apposito decreto.
A differenza del passato la base di calcolo è considerata sull’intero ammontare delle spese sostenute nell’anno e non come valore incrementale rispetto alla media degli investimenti degli anni 2012-2013 e 2014 (come richiedeva la precedente agevolazione, di cui all’articolo 3, D.L. 145/2013).
Ai fini della determinazione della base di calcolo del credito d’imposta sono considerate ammissibili nel rispetto delle regole generali di effettività, pertinenza e congruità le spese relative al personale, all’utilizzo di beni materiali e software, contratti di ricerca extra-muros, utilizzo di privative industriali, consulenze e spese per materiali e forniture. Tali spese verranno analizzate in un secondo articolo.