Credito di imposta su beni strumentali solo con Durc regolare
di Clara PolletSimone DimitriCon la circolare 9/E/2021, l’Agenzia delle entrate ha fornito chiarimenti in merito agli investimenti in beni strumentali che danno diritto ad usufruire del credito di imposta di cui all’articolo 1, commi da 1051 a 1063, L. 178/2020.
Come noto, la Legge di bilancio 2021 riconosce un credito di imposta da utilizzare in compensazione alle imprese, indipendentemente dalla forma giuridica, dal settore economico di appartenenza, dalla dimensione e dal regime fiscale di determinazione del reddito di impresa, che effettuano investimenti in beni strumentali nuovi, materiali o immateriali, destinati a strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato.
Gli investimenti interessati decorrono dal 16 novembre 2020 e fino al 31 dicembre 2022 ovvero 30 giugno 2023, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2022 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto in pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione.
Tra i chiarimenti forniti nella circolare 9/E/2021 spiccano quelli relativi al furto di beni sui quali è stato calcolato il credito di imposta e quelli relativi alla regolarità contributiva.
Per quanto riguarda il primo punto, il furto del bene agevolato non costituisce causa di rideterminazione dell’agevolazione, dovendosi dare rilevanza, a tal fine, alla volontarietà della scelta del beneficiario.
Al riguardo, si ricorda che il comma 1060 dell’articolo unico della Legge di bilancio 2021 prevede la “rideterminazione” del credito d’imposta nell’ipotesi in cui “i beni agevolati sono ceduti a titolo oneroso o sono destinati a strutture produttive ubicate all’estero, anche se appartenenti allo stesso soggetto” entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello di entrata in funzione ovvero a quello di avvenuta interconnessione.
Tale disposizione antielusiva, prevista al fine di garantire – quantomeno nel medio periodo – la stabilità e la durata degli investimenti oggetto dell’agevolazione, fa riferimento a situazioni in cui il soggetto beneficiario estromette volontariamente (e anticipatamente rispetto ai tempi minimi previsti) i beni agevolati dal regime d’impresa o dall’esercizio dell’arte e professione. La norma intende, in altri termini, escludere dall’agevolazione investimenti a carattere temporaneo, realizzati al solo fine di fruire del credito d’imposta.
Pertanto, nel caso di furto del bene oggetto di investimento, comprovato dalla relativa denuncia alle autorità competenti, la fuoriuscita del bene dal regime di impresa o dall’esercizio dell’attività di arti e professioni, proprio perché indipendente dalla volontà del beneficiario, non comporta l’applicazione della disposizione citata e, quindi, la rideterminazione dell’agevolazione.
La circolare 193/1998 del Ministero delle Finanze, par. 1.3.2, con riguardo alla perdita di beni dovuta ad eventi fortuiti, accidentali o comunque indipendenti dalla volontà del soggetto, indica, tra i modi per comprovare la perdita dei beni:
- idonea documentazione di un organo della pubblica amministrazione
- o, in mancanza, dichiarazione sostitutiva di atto notorio ai sensi della L. 15/1968, da cui risulti il verificarsi dell’evento, natura, idonea documentazione,
- oppure comunicazione su carta libera da inviarsi, entro trenta giorni dal verificarsi dell’evento o dalla scoperta o notizia, agli Uffici delle Entrate o, in mancanza, agli Uffici delle Imposte Dirette e ai Comandi della Guardia di Finanza (competenti in relazione al domicilio fiscale del contribuente).
Per quanto riguarda invece le imprese escluse dall’agevolazione si ricorda che sono escluse quelle in liquidazione o assoggettate a procedure concorsuali e le imprese destinatarie di sanzioni interdittive ai sensi dell’articolo 9, comma 2, D.Lgs. 231/2001.
Fermo restando il rispetto della normativa sulla sicurezza nei luoghi di lavoro, dettata dall’ultimo periodo del comma 1052 della L. 178/2020, in presenza dei presupposti soggettivi, oggettivi e procedurali previsti dalla disciplina agevolativa, il contribuente è legittimato alla fruizione del credito d’imposta qualora, alla data di utilizzo in compensazione, abbia correttamente adempiuto agli obblighi di versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori.
Al riguardo, l’Agenzia delle entrate ritiene che la disponibilità del Documento Unico di Regolarità Contributiva (Durc) in corso di validità al momento della fruizione del credito d’imposta costituisca prova del corretto adempimento degli obblighi contributivi e previdenziali richiesti dalla norma.
In proposito si precisa che è necessario che il predetto documento risulti in corso di validità all’atto di ciascun utilizzo in compensazione e ciò tanto nel caso in cui il contribuente abbia provveduto a richiederlo (e l’abbia ottenuto), tanto nel caso in cui, pur non avendolo richiesto, l’avrebbe ottenuto perché in regola con gli obblighi contributivi.
Diversamente, il Durc “irregolare” (richiesto e non rilasciato oppure non ottenibile laddove fosse stato richiesto) preclude la fruizione del credito d’imposta spettante.
Il Durc “irregolare”, altrimenti detto “negativo”, è quello richiesto e non rilasciato per irregolarità contributiva nei confronti di Inps, Inail e Casse edili.
Nel caso in cui il credito (quota annuale del credito d’imposta) sia stato comunque utilizzato, in tutto o in parte, in compensazione, tale utilizzo dovrà ritenersi indebito, atteso che, come sopra specificato, la regolarità contributiva costituisce una condizione necessaria ai fini della legittima fruizione del credito d’imposta maturato.
In tale evenienza, nei confronti del soggetto beneficiario, oltre all’obbligo di versamento di quanto indebitamente compensato, comprensivo di interessi, troverà applicazione la sanzione di cui all’articolo 13, comma 4, D.Lgs. 471/1997, prevista per l’utilizzo del credito di imposta “in violazione delle modalità di utilizzo previste dalle leggi vigenti”, pari al trenta per cento del credito utilizzato.