1 Settembre 2021

Credito di imposta su beni strumentali: tardiva interconnessione

di Clara PolletSimone Dimitri
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La scheda di FISCOPRATICO

Il credito di imposta maggiorato sugli investimenti in beni strumentali nuovi 4.0 matura, una volta verificati tutti i requisiti obbligatori, nel momento in cui avviene l’interconnessione del bene.

È solo a partire dal momento dell’interconnessione che, infatti, in base all’articolo 1, comma 1059, L. 178/2020, decorrono i termini di utilizzo del credito di imposta.

Affinché un bene possa essere definito interconnesso (circolare 4/E/2017) è necessario e sufficiente che:

  1. scambi informazioni con sistemi interni (es.: sistema gestionale, sistemi di pianificazione, sistemi di progettazione e sviluppo del prodotto, monitoraggio, anche in remoto, e controllo, di altre macchine dello stabilimento, ecc.) e/o esterni (es.: clienti, fornitori, partner nella progettazione e sviluppo collaborativo, altri siti di produzione, supply chain, ecc.) per mezzo di un collegamento basato su specifiche documentate, disponibili pubblicamente e internazionalmente riconosciute (esempi: TCPIP, HTTP, MQTT, ecc.);
  2. sia identificato univocamente, al fine di riconoscere l’origine delle informazioni, mediante l’utilizzo di standard di indirizzamento internazionalmente riconosciuti (es.: indirizzo IP).

Con riferimento ai protocolli di interconnessione e indirizzamento, oltre ai protocolli riconducibili a standard de jure – vale a dire, quelli omologati da organizzazioni dello standard ufficiali (a titolo esemplificativo, quelli previsti dalla norma IEC 61158, IEC 61784 o OPC – UA cui CEI CLC/TR 62541 e ancora CEI EN 62591 per le comunicazioni wireless) – possono ritenersi ammissibili anche i protocolli riconducibili a standard de facto, o market-driven, ampiamente adottati dalle aziende di un certo comparto industriale (circolare Mise 23.05.2018, n. 177355).

Dal 2021 il credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell’articolo 17 D.Lgs. 241/1997, in tre quote annuali di pari importo a decorrere dall’anno di avvenuta interconnessione dei beni 4.0, materiali e immateriali, di cui all’allegato A e B L. 232/2016 (investimenti di cui all’articolo 1, commi 1056, 1057 e 1058, L. 178/2020).

Nel caso in cui l’interconnessione dei beni avvenga in un periodo d’imposta successivo a quello della loro entrata in funzione, il comma 1062 dell’articolo 1 L. 178/2020 prevede che sia comunque possibile iniziare a fruire del credito d’impostain misura ridotta” dall’anno di entrata in funzione del bene, ovverosia nella medesima aliquota percentuale spettante in relazione agli investimenti aventi ad oggetto beni strumentali “ordinari” non 4.0 (i.e., 10 per cento e 6 per cento, rispettivamente, ai sensi dei commi 1054 e 1055 della Legge di bilancio 2021), rinviando la fruizione del credito d’imposta “in misura piena” maggiorata a partire dall’anno dell’avvenuta interconnessione.

Il ritardo nell’interconnessione è trattato nella circolare 9/E/2021.

Nel caso in cui il bene entri comunque in funzione, pur senza essere interconnesso, il contribuente:

  • può godere del credito d’imposta “in misura ridotta” fino all’anno precedente a quello in cui si realizza l’interconnessione oppure
  • può decidere di attendere l’interconnessione e fruire del credito di imposta “in misura piena”.

Nel caso in cui l’impresa decida di avvalersi del credito di imposta “in misura ridotta” a seguito dell’entrata in funzione del bene, l’ammontare del credito d’imposta “in misura piena” successivamente fruibile dall’anno di interconnessione dovrà essere decurtato di quanto già fruito in precedenza.

Tale valore, al netto del credito di imposta già fruito, sarà poi suddiviso in un nuovo triennio di fruizione di pari importo.

Ad esempio, ipotizzando che nel corso del 2021 si proceda all’acquisto e all’entrata in funzione di un bene agevolabile, con costo pari a 90.000 euro e, nel corso del 2022, si proceda alla sua interconnessione:

  • qualora l’impresa, nel corso del 2021 si avvalga della possibilità di utilizzare in compensazione la prima quota del credito spettante ai sensi del comma 1054 della Legge di bilancio 2021, pari a 3.000 euro (1/3 di 9.000 euro),
  • a partire dal 2022 decorrerà il triennio di fruizione del credito spettante, ai sensi del comma 1056, e la quota annuale compensabile sarà pari a 14.000 euro [1/3 di 42.000 (45.000 – 3.000)].

Si evidenzia come la norma non contempli espressamente alcun termine entro il quale il bene 4.0 deve essere interconnesso e i documenti attestanti la sussistenza dei requisiti necessari per l’agevolazione debbano essere acquisiti.

Con la risoluzione 27/E/2018 era stato chiarito che l’effettiva implementazione dell’interconnessione del bene al sistema aziendale e l’attestazione documentale delle caratteristiche tecniche, in periodi d’imposta tra loro diversi, non comportano il venir meno dell’agevolazione, ma determinano solo lo slittamento in avanti del dies a quo per la fruizione del maggior beneficio.

Pertanto, potendo l’interconnessione intervenire anche in un anno successivo a quello di effettuazione dell’investimento e di entrata in funzione del bene, esclusivamente per la necessità di acquisire o di adeguare l’infrastruttura informatica necessaria all’interconnessione, l’agevolazione non viene meno, sempreché le caratteristiche tecniche, richieste dalla disciplina 4.0, siano presenti nel bene già anteriormente al suo primo utilizzo (o messa in funzione) e sempreché il soddisfacimento di tutte le suddette caratteristiche tecnologiche e di interconnessione permanga per l’intero periodo di tempo in cui il soggetto beneficiario fruisce del credito d’imposta in rassegna (come ricordato dall’ultima risposta all’istanza di interpello n. 394/2021).