25 Novembre 2020

Credito di imposta sugli investimenti: la misura in funzione dell’interconnessione

di Clara PolletSimone Dimitri
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La scheda di FISCOPRATICO

Il credito di imposta spettante sugli investimenti in beni strumentali nuovi, di cui all’articolo 1, commi da 184 a 197, L. 160/2019, è utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell’articolo 17 D.Lgs 241/1997, in cinque quote annuali di pari importo, ridotte a tre per gli investimenti immateriali compresi nell’allegato B annesso alla L. 232/2016.

La misura del credito di imposta è variabile a seconda della tipologia di investimento:

  • per gli investimenti aventi a oggetto beni ricompresi nell’allegato A annesso alla L. 232/2016, il credito d’imposta è riconosciuto nella misura del 40% del costo, per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro e, nella misura del 20% del costo, per la quota di investimenti oltre i 2,5 milioni di euro, e fino al limite massimo di costi complessivamente ammissibili pari a 10 milioni di euro;
  • per gli investimenti aventi ad oggetto beni ricompresi nell’allegato B annesso alla L. 232/2016, come integrato dall’articolo 1, comma 32, L. 205/2017, il credito d’imposta è riconosciuto nella misura del 15% del costo, nel limite massimo di costi ammissibili pari a 700.000 euro. Si considerano agevolabili anche le spese per servizi sostenute in relazione all’utilizzo dei beni di cui al predetto allegato B mediante soluzioni di cloud computing, per la quota imputabile per competenza;
  • per gli investimenti aventi a oggetto beni diversi da quelli precedenti, il credito d’imposta è riconosciuto nella misura del 6% del costo determinato ai sensi dell’articolo 110, comma 1, lettera b), Tuir, nel limite massimo di costi ammissibili pari a 2 milioni di euro.

Per gli investimenti effettuati mediante contratti di locazione finanziaria, si assume il costo sostenuto dal locatore per l’acquisto dei beni.

L’investimento deve essere effettuato nel 2020 o entro il 30 giugno 2021, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2020 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione.

Il credito è utilizzabile a decorrere dall’anno successivo a quello di entrata in funzione, per gli investimenti in beni diversi da quelli denominati industria 4.0, ovvero dall’anno successivo a quello dell’avvenuta interconnessione per i beni con caratteristiche industria 4.0, di cui agli allegati A e B annessi alla L. 232/2016 (investimenti materiali e immateriali).

L’interconnessione sarà certificata con una perizia tecnica semplice rilasciata da un ingegnere o da un perito industriale iscritti nei rispettivi albi professionali o un attestato di conformità rilasciato da un ente di certificazione accreditato, se il costo unitario di acquisizione è uguale o superiore a 300.000 euro. Per i beni di costo unitario inferiore l’onere documentale può essere adempiuto attraverso una dichiarazione resa dal legale rappresentante ai sensi del D.P.R. 445/2000.

Ai sensi dell’articolo 1, comma 191, secondo periodo, L. 160/2019 “nel caso in cui l’interconnessione dei beni di cui al comma 189 (beni industria 4.0) avvenga in un periodo d’imposta successivo a quello della loro entrata in funzione è comunque possibile iniziare a fruire del credito d’imposta per la parte spettante ai sensi del comma 188”, ovvero con riferimento ai beni diversi da quelli “industria 4.0”, quindi nella misura del 6%.

Ci si chiede a questo punto come dovrebbe essere recuperato il maggior credito di imposta nel momento in cui viene effettuata l’interconnessione.

La circolare 4/E/2017 (paragrafo 6.4.1, esempio 9) ha analizzato il precedente meccanismo dell’agevolazione, valido fino agli investimenti 2019, con le regole dell’iper e del super ammortamento e variazione in diminuzione del reddito imponibile in dichiarazione dei redditi.

Nell’esempio esaminato dalla circolare, per un bene acquisito ed entrato in funzione nel 2017, ma con interconnessione nel 2018, la fruizione dell’agevolazione dell’iper ammortamento non può iniziare dall’entrata in funzione del bene, se manca l’interconnessione. “Pertanto, nel 2017 si può godere del super ammortamento, mentre dal 2018 si può iniziare ad usufruire dell’iper ammortamento. La quota di iper ammortamento annualmente fruibile dal 2018 è calcolata applicando il coefficiente di ammortamento fiscale alla differenza tra la maggiorazione complessiva relativa all’iper ammortamento e la quota di maggiorazione fruita a titolo di super ammortamento nel periodo d’imposta precedente”.

Ipotizziamo ora, secondo le nuove regole, un investimento in un bene strumentale con caratteristiche 4.0 del valore di 50.000 euro, entrato in funzione a novembre 2020, ma che sarà interconnesso a gennaio 2021.

Questo investimento farà sorgere un credito di imposta del 40% pari a 20.000 euro, utilizzabile in compensazione però a partire dal 2022, ossia dall’anno successivo al 2021 (anno dell’interconnessione), in cinque quote annuali di pari importo. Secondo le disposizioni normative nell’anno 2021 sarà possibile iniziare a fruire del credito di imposta relativo ai beni diversi da quelli “industria 4.0” (pari al 6%), sempre da suddividere in cinque quote annuali di pari importo (3.000 euro, diviso 5 quote = 600 euro.).

Sarebbe auspicabile un intervento di prassi chiarificatore.