23 Marzo 2021

Credito d’imposta 4.0 al socio di società semplice agricola

di Alberto RocchiLuigi Scappini
Scarica in PDF
La scheda di FISCOPRATICO

Il credito d’imposta riconosciuto alle imprese per l’acquisto di beni strumentali materiali e immateriali, sia generici sia 4.0, rappresenta un’occasione per adeguare le strutture alle nuove esigenze.

Questo vale anche per il settore primario dove si rende, soprattutto in determinati comparti, ormai indefettibile l’utilizzo di un’agricoltura di precisione che permetta di sfruttare appieno le superfici coltivabili che si riducono sempre più.

Tuttavia, è innegabile che il credito, calato in un contesto agricolo, manifesti non pochi punti deboli quale ad esempio l’incumulabilità con i contributi derivanti dai PSR.

Se questa limitazione ha una matrice squisitamente comunitaria e quindi, come si evince dai rumors, il Mise sembra si stia attivando a Bruxelles per far modificare l’interpretazione comunitaria, al contrario, l’attuale empasse in merito alla possibilità da parte delle società di persone di cedere il credito cumulato in capo ai singoli soci è questione interna che potrebbe essere risolta anche con una “semplice” presa di posizione dell’Agenzia delle entrate.

A oggi, al contrario, non consta alcuna interpretazione ufficiale ad ampio raggio sul tema, in quanto l’unico documento di prassi è una DRE Sardegna non pubblica con la conseguenza che “teoricamente” non è utilizzabile a 360°.

Tuttavia, indubbio è che le motivazioni esposte in tale interpello lascino ampie speranze a che, a prescindere da eventuali e forse doverosi chiarimenti ufficiali, si possa con ottimismo cedere il credito in oggetto.

L’esigenza nasce dalla struttura stessa delle aziende che operano nel comparto primario, caratterizzandosi per l’ampio utilizzo della forma individuale (declinata spesso in impresa familiare) e della società semplice che determinano un ridotto carico fiscale da compensare con il credito.

A ben vedere, infatti, se già tali soggetti sono incisi in misura ridotta dall’Irpef determinata su base catastale, non devono nemmeno più versare l’Irap in quanto a regime è stata prevista l’esenzione per coloro che operano nei limiti previsti dall’articolo 32 Tuir.

Ne consegue che, nel caso specifico di società semplice, in assenza di debiti fiscali in capo ad essa, l’unica possibilità di sfruttare il bonus sarebbe quella di trasferirne la titolarità ai soci.

Sul punto, l’unico documento di prassi a oggi conosciuto, è quello diramato dalla DRE Sardegna, con la risposta a interpello n. 921-231/2020, che ha ritenuto di poter fornire risposta positiva sulla cedibilità del credito 4.0 ai soci di una società semplice.

Istante era, come detto, una società semplice agricola che procedeva, nell’ambito di un bando regionale di PIF (Progetto Integrato di Filiera) all’acquisto di alcuni beni che potevano fruire del credito di cui all’articolo 1, commi 184197, L. 160/2019.

A parere della società, fermo restando il rispetto delle modalità di utilizzo del credito anche da parte dei soci, la società poteva procedere alla sua cessione nei confronti di questi ultimi.

La risposta della DRE Sardegna prende le mosse dalla recente risposta a interpello 85/2020 che, sebbene avente a oggetto il credito di imposta per gli investimenti nel Mezzogiorno, richiama la risoluzione 163/E/2003 con cui l’Agenzia delle entrate ha individuato i criteri e le condizioni, in presenza dei quali è possibile procedere alla cessione di un credito nei confronti dei soci.

A parere dell’Agenzia delle entrate, la possibilità di poter cedere il credito di imposta ai soci delle società di persone è una “diretta conseguenza del principio di tassazione per trasparenza delle predette società …  Il  reddito  di  partecipazione imputato ai soci, infatti, ha la stessa natura – di reddito d’impresa –  di quello conseguito  dal  soggetto  partecipato  e  ne  rappresenta  la  mera ripartizione.”.

Il documento di prassi procede individuando le condizione, in presenza della quali è possibile procedere alla cessione dei crediti d’imposta, nel caso di società  di  persone,  ai soci:

  • i crediti d’imposta devono essere riportabili nell’esercizio successivo;
  • i crediti di imposta devono essere indicati dalla società di persone nella dichiarazione dei redditi con specifica indicazione del maturato, utilizzato e attribuito ai soci;
  • le modalità di utilizzo del credito devono essere compatibili con l’attribuzione del credito ai soci;
  • se previsto un limite temporale di utilizzo, tale limite temporale continua a valere anche per l’utilizzo del  credito attribuito al socio.

In ragione di ciò, la DRE Sardegna ritiene che si potrà procedere a “imputare ai soci il credito di imposta per gli investimenti in beni strumentali nuovi, non utilizzato, anno per anno, nella quota del quinto/terzo compensabile e i soci potranno compensare il credito dopo averlo riportato nella propria dichiarazione dei redditi.”.

Tale impostazione non può che essere condivisa, in quanto unico dubbio che poteva esservi era quello relativo al primo requisito individuato dalla risoluzione 163/E/2003, fugato dalla stessa Agenzia delle entrate nei recenti incontri con la stampa specializzata in cui è stata affermata la possibilità, in caso di mancato utilizzo in tutto o in parte del credito per incapienza, di utilizzare l’ammontare residuo nel corso dei periodi di imposta successivi, secondo le modalità proprie del credito.

A conclusioni analoghe si dovrebbe poter giungere nel caso di impresa familiare.