Credito d’imposta 4.0 escluso per i veicoli
di Fabio GarriniLa misura maggiorata del credito d’imposta per l’acquisto di beni strumentali beni “industria 4.0” (ossia quelli previsti nell’allegato A della L. 232/2016) non può essere beneficiata in relazione al veicolo sul quale è installata una betoniera provvista dei requisiti per fruirne: questa è la posizione espressa dall’Agenzia delle Entrate nella risposta ad interpello n. 189 pubblicata ieri, 17 marzo 2021.
Il credito d’imposta investimenti 4.0
La Legge di bilancio 2021 (L. 178/2020) conferma anche per il biennio 2021-2022 il credito di imposta per investimenti in beni strumentali, parametrato al costo di acquisto degli stessi; tale bonus spetta a tutte le imprese residenti nel territorio dello Stato, comprese le stabili organizzazioni di soggetti non residenti, indipendentemente dalla forma giuridica, dal settore economico di appartenenza, dalla dimensione e dal regime fiscale di determinazione del reddito dell’impresa, per investimenti in beni strumentali nuovi destinati a strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato.
Sotto il profilo temporale, l’investimento deve essere realizzato:
- a decorrere dal 16 novembre 2020 e fino al 31 dicembre 2022,
- ovvero entro il 30 giugno 2023, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2022 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione.
Il credito d’imposta concesso è variabile in ragione del momento in cui gli investimenti sono realizzati: il bonus è più consistente per gli investimenti realizzati nel 2021 (ovvero entro il 30 giugno 2022 con ordine accettato dal fornitore e acconto di almeno il 20% pagato entro il 31 dicembre 2021), rispetto a quelli che saranno posti in essere nel 2022.
Come lo scorso anno, anche il nuovo provvedimento ha riconosciuto un beneficio superiore ai beni “industria 4.0”, ossia quelli previsti nell’allegato A della L. 232/2016 che siano interconnessi al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura (nella sostanza si tratta di beni che sino al 2019 erano oggetto di iper ammortamento); per tali investimenti è previsto un credito d’imposta che, perlopiù, è pari al 50% dell’investimento realizzato nel 2021 (al crescere dell’importo il beneficio diminuisce, così come diminuisce la misura del credito se l’investimento sarà realizzato nel 2022), a fronte del minor credito previsto per i beni nuovi “ordinari”, ossia quelli privi dei requisiti tecnologici (pari al 10% per gli investimenti 2021 e 6% per quelli che invece saranno realizzati nel 2022).
Il caso della risposta all’istanza di interpello n. 189/2021
Viene posto all’attenzione dell’Agenzia delle Entrate il caso di un un’autobetoniera o un’autobetoniera con pompa, composta di due parti, un autotelaio targato e un’attrezzatura specifica montata su autotelaio (betoniera o betoniera con pompa).
Solo questa seconda parte è dotata dei requisiti per fruire del credito d’imposta maggiorato in quanto bene “industria 4.0” (la richiesta riguarda la concessione del credito d’imposta ex L. 160/2019, ma le medesime considerazioni valgono anche in relazione al nuovo analogo istituto introdotto con la L. 178/2020); il tema analizzato riguarda, in particolare, il riconoscimento della misura maggiorata del bonus anche all’autotelaio in quanto impianto assolutamente necessario alla realizzazione del prodotto.
L’istante sostiene, in particolare, che l’investimento debba essere considerato unitariamente al fine di valutare il riconoscimento del credito d’imposta; pertanto, l’applicazione del credito d’imposta maggiorato dovrebbe riguardare l’intero costo dei beni e, quindi, non solo la componente “macchina” o “attrezzatura”, ma anche la componente “veicolo“, dato che senza di essa la componente “macchina” o “attrezzatura” non sarebbe in grado di funzionare, né tantomeno potrebbe raggiungere il cantiere in cui operare.
Sul punto l’Agenzia esprime la propria posizione dopo aver acquisito uno specifico parere del MISE (prot. n. 388556 del 23.12.2020); posizione che è contraria a quella proposta dal contribuente.
L’Amministrazione Finanziaria, richiamando la posizione già espressa nella circolare 4/E/2017, ritiene quanto segue:
- nell’ambito del primo gruppo di beni di cui all’allegato A L. 232/2016, devono intendersi riconducibili, in linea generale, solamente le “macchine” intese ai sensi delle definizioni di cui all’articolo 2, lett. a), della c.d. “Direttiva Macchine” (“Direttiva 2006/42/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 maggio 2006 relativa alle macchine e che modifica la Direttiva 95/16/CE“);
- al contrario, devono considerarsi esclusi, in linea di principio, i beni qualificabili come veicoli ai sensi della Direttiva 46/2007/CE (Direttiva quadro per le disposizioni in materia di “omologazione dei veicoli a motore e dei 3 loro rimorchi, nonché dei sistemi, componenti ed entità tecniche destinati a tali veicoli“), nella quale è stata rifusa la precedente Direttiva 70/156/CE.
Conseguentemente, la misura maggiorata del bonus compete solo alla betoniera; al contrario, la componente “autoveicolo” potrà beneficiare della misura ordinaria del credito d’imposta previsto per i beni diversi da quelli tecnologici.