Credito d’imposta al 36% per l’acquisto di materiali di recupero
di Clara PolletSimone DimitriL’articolo 1, commi da 73 a 77, L. 145/2018 ha introdotto un contributo destinato alle imprese sensibili al tema dell’economia circolare, commisurato alle spese sostenute per l’acquisto dei seguenti beni:
a) prodotti finiti realizzati con materiali provenienti dalla raccolta differenziata degli imballaggi in plastica;
b) imballaggi primari e secondari biodegradabili e compostabili secondo la normativa UNI EN 13432:2002, inclusi:
gli imballaggi in carta e cartone, ad eccezione degli imballaggi in carta stampati con inchiostri, degli imballaggi in carta trattata o spalmata con prodotti chimici diversi da quelli normalmente utilizzati nell’impasto cartaceo e degli imballaggi in carta accoppiati con altri materiali non biodegradabili e compostabili;
gli imballaggi in legno non impregnati;
c) imballaggi primari e secondari derivati dalla raccolta differenziata della carta;
d) imballaggi primari e secondari derivanti dalla raccolta differenziata dell’alluminio.
Dopo diversi anni di gestazione, con il decreto del 14.12.2021, pubblicato in Gazzetta ufficiale del 09.02.2022, n. 33, i ministri della Transizione Ecologica, dello Sviluppo Economico e dell’Economia e Finanze hanno definito i requisiti e le certificazioni idonee ad attestare le tipologie di prodotti e di imballaggi di recupero utili ai fini del calcolo del beneficio in argomento, nonché i criteri e le modalità di fruizione dell’incentivo.
L’articolo 4 del citato decreto regola l’entità dell’agevolazione. Il contributo, riconosciuto sotto forma di credito d’imposta, spetta nella misura del 36 per cento delle spese sostenute in ciascuno degli anni 2019 e 2020 per l’acquisto dei prodotti e degli imballaggi elencati in precedenza, fino ad un importo massimo annuale di 20.000 euro per ciascuna impresa beneficiaria, nel rispetto del limite complessivo di un milione di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021.
Le spese si considerano sostenute in base al principio di competenza, secondo quanto previsto dall’articolo 109, commi 1 e 2, lettera a), Tuir (data di consegna o spedizione per i beni mobili).
Il sostenimento delle spese deve risultare da apposita attestazione rilasciata dal presidente del collegio sindacale, ovvero da un revisore legale iscritto nel registro dei revisori legali, o da un professionista iscritto nell’albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, o nell’albo dei periti commerciali o in quello dei consulenti del lavoro, ovvero dal responsabile del centro di assistenza fiscale. La citata attestazione, secondo quanto previsto all’articolo 5, comma 3, del decreto, deve essere allegata al modulo di domanda, pena esclusione dall’agevolazione.
Il credito di imposta è alternativo e non cumulabile, in relazione a medesime voci di spesa, con ogni altra agevolazione prevista da normativa nazionale, regionale o europea.
Ai fini del riconoscimento del credito le imprese interessate dovranno presentare apposita domanda entro il 22 aprile 2022, esclusivamente in forma elettronica, utilizzando la piattaforma informatica Invitalia PA Digitale. Per la presentazione delle istanze occorre essere in possesso di un’identità SPID, entrare nell’area riservata ed accedere alla sezione specifica relativa alla misura “Bando materiali di recupero”.
Il credito di imposta è riconosciuto da parte del Ministero della transizione ecologica (Mite) previa verifica dell’ammissibilità nel rispetto dei requisiti previsti, secondo l’ordine di presentazione delle domande e sino all’esaurimento delle risorse disponibili. Si ricorda che ai fini dell’ammissibilità delle spese i beni agevolati, di cui al precedente elenco, devono rispettare determinati requisiti tecnici con idonea certificazione di prodotto, in base alle disposizioni dettate dall’articolo 3 del decreto attuativo.
Alla domanda dovrà essere allegato:
- copia del documento di identità e del codice fiscale del richiedente;
- l’attestazione sull’effettivo sostenimento delle spese relative ai prodotti e agli imballaggi oggetto di agevolazione;
- le certificazioni tecniche di cui all’articolo 3, commi 2, 3 e 4 del decreto 14.12.2021;
- le fatture di acquisto attestanti la spesa sostenuta corredate dalla relativa documentazione di pagamento.
Entro novanta giorni dalla data di presentazione delle singole domande il Ministero comunica all’impresa il riconoscimento ovvero il diniego dell’agevolazione e, nel primo caso, l’importo del credito effettivamente spettante, oltre la data a decorrere dalla quale lo stesso sarà utilizzabile.
Il contributo non concorre alla formazione del reddito, della base imponibile Irap e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, Tuir.
Il credito di imposta deve essere esposto nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta nel corso del quale il beneficio è stato riconosciuto e nelle dichiarazioni dei redditi relative ai periodi di imposta successivi fino a quello nel corso del quale se ne conclude l’utilizzo.
Lo stesso è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell’articolo 17 D.Lgs. 241/1997, tramite i servizi telematici dell’Agenzia delle entrate, a decorrere dalla data indicata dal Mite nella comunicazione di accoglimento citata in precedenza.
Non si applica, infine, il limite annuale di 250.000 euro previsto per le compensazioni dei crediti da quadro RU, di cui all’articolo 1, comma 53, L. 244/2007.