Credito d’imposta beni 4.0 e Sabatini: cumulo con termini distinti
di Clara PolletSimone DimitriLe imprese che effettuano investimenti in beni strumentali ad alto valore tecnologico (materiali o immateriali) possono beneficiare della misura nota come “Nuova Sabatini” e, al contempo, del credito d’imposta previsto per i beni 4.0.
Le due misure hanno diverse affinità con riferimento all’ambito oggettivo – acquisti in proprietà o acquisizioni in leasing di beni rientranti nel piano “industria 4.0” – ma richiedono il rispetto di adempimenti e termini distinti.
La Nuova Sabatini è l’agevolazione messa a disposizione dal Mise con l’obiettivo di facilitare l’accesso al credito delle PMI ed accrescere la competitività del sistema produttivo nazionale, sostenendo gli investimenti destinati all’acquisto (o leasing) di macchinari, attrezzature, impianti, beni strumentali ad uso produttivo e hardware, nonché software e tecnologie digitali.
L’agevolazione consiste nella concessione, da parte di banche e intermediari finanziari (aderenti all’Addendum alla convenzione tra Mise, Abi e CdP), di finanziamenti e di un contributo rapportato agli interessi sui predetti finanziamenti.
Il finanziamento in questione può essere assistito dalla garanzia del “Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese” fino all’80% dell’ammontare del finanziamento stesso e deve essere:
- di durata non superiore a 5 anni
- di importo compreso tra 20.000 euro e 4 milioni di euro
- interamente utilizzato per coprire gli investimenti ammissibili.
Il credito d’imposta per i beni strumentali, invece, è destinato a tutte le imprese che effettuano investimenti in beni strumentali nuovi destinati a strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato e varia a seconda della tipologia di investimento (beni materiali, immateriali, 4.0 e non) e del periodo di competenza dello stesso.
Con riferimento ai beni 4.0 acquistati nel 2021, la misura del credito è la seguente:
- Beni strumentali materiali tecnologicamente avanzati (allegato A, L. 232/2016)
- 50% del costo per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro
- 30% del costo per la quota di investimenti oltre i 2,5 milioni di euro e fino al limite di costi complessivamente ammissibili pari a 10 milioni di euro
- 10% del costo per la quota di investimenti tra i 10 milioni di euro e fino al limite di costi complessivamente ammissibili pari a 20 milioni di euro.
- Beni strumentali immateriali tecnologicamente avanzati funzionali ai processi di trasformazione 4.0 (allegato B, L. 232/2016)
- 20% del costo nel limite massimo dei costi ammissibili pari a 1 milione di euro.
Il credito d’imposta previsto per i beni materiali può essere esteso all’anno seguente a condizione che entro la data del 31 dicembre 2021 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione.
Fatte tale premesse, si pensi al caso di un’impresa che ha ordinato un macchinario 4.0 nel corso del 2021 del valore di 200.000 euro, senza riuscire a concludere l’investimento nell’anno, a causa dei ben noti ritardi nel reperimento delle materie prime; nello specifico l’impresa ha versato il 20% di acconto e formalizzato l’ordine con il fornitore, al fine di fruire del credito d’imposta nella misura del 50% (c.d. prenotazione). L’operazione è stata finanziata con la Nuova Sabatini, tramite finanziamento bancario, stipulato nel mese di agosto 2021.
Analizziamo i termini distinti previsti dalle due agevolazioni. Con riferimento al credito d’imposta l’articolo 3-quater D.L. 228/2021 (Decreto Milleproroghe 2022), introdotto in sede di conversione in Legge, ha disposto la proroga al 31/12/2022 del termine di effettuazione degli investimenti, prenotati entro il 31/12/2021 (termine in precedenza ancorato al 30/06/2022). Pertanto, nel nostro esempio, l’impresa avrà tempo fino al 31/12/2022 per concludere l’investimento (consegna ed interconnessione del macchinario), fruendo del credito nella misura del 50%.
Per quanto riguarda, invece, la Nuova Sabatini, la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante l’avvenuta ultimazione dell’investimento (modulo DUI) deve essere sottoscritta dal legale rappresentante dell’impresa e trasmessa al Ministero entro 60 giorni dalla data di ultimazione e, comunque, non oltre 60 giorni dal termine ultimo previsto per la conclusione dell’investimento (12 mesi dalla stipula del contratto di finanziamento), pena la revoca del contributo concesso. Riprendendo il nostro esempio, l’impresa è tenuta a presentare il modulo DUI entro il mese di ottobre 2022, evidenziando un disallineamento tra i termini previsti della due discipline di favore.
Si ricorda, infine, che il cumulo tra le due agevolazioni – ribadito dalla FAQ 9.7 pubblicata sul sito del Mise – soggiace al limite posto dell’articolo 1, comma 192, L. 160/2019, secondo cui il credito d’imposta è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell’imposta regionale sulle attività produttive di cui al periodo precedente, non porti al superamento del costo sostenuto.