29 Luglio 2021

Credito d’imposta beni strumentali con acconti 2020

di Clara PolletSimone Dimitri
Scarica in PDF
La scheda di FISCOPRATICO

Come già anticipato nel precedente contributoCredito di imposta su beni strumentali solo con Durc regolare”, con la circolare 9/E/2021, l’Agenzia delle entrate ha fornito diversi chiarimenti in merito al credito d’imposta per gli investimenti in beni strumentali.

Tale documento di prassi, pubblicato nella forma di risposta a quesiti, analizza, tra l’altro, anche il raccordo tra la disciplina prevista dalla Legge di bilancio 2020 (articolo 1, commi da 184 a 197, L. 160/2019) e quella rafforzata introdotta in seguito dalla Legge di bilancio 2021 (articolo 1, commi da 1051 a 1063, L. 178/2020).

Si ricorda che la Legge di bilancio 2021 ha riformulato la disciplina del credito d’imposta per gli investimenti in beni strumentali nuovi materiali e immateriali destinati a strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato.

La menzionata disciplina, applicabile agli investimenti effettuati a partire dal 16 novembre 2020, si pone in linea di continuità con il precedente intervento operato dalla Legge di bilancio 2020, nell’ambito della ridefinizione della disciplina degli incentivi fiscali previsti dal Piano nazionale Impresa 4.0.

In particolare, in base al comma 1051 della Legge di bilancio 2021, il credito d’imposta spetta per gli investimenti effettuati nell’intervallo temporale che va dal 16 novembre 2020 al 31 dicembre 2022 (o al 30 giugno 2023, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2022 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione).

Nel caso in cui gli investimenti agevolabili ricadono nell’intervallo temporale che va dal 16 novembre 2020 al 30 giugno 2021, viene a verificarsi una parziale sovrapponibilità della nuova disciplina con quella previgente (Legge di bilancio 2020), in relazione agli investimenti in:

  • beni materiali non 4.0,
  • beni 4.0, ricompresi negli Allegati A e B, L. 232/2016,
  • effettuati entro il 31 dicembre 2020, ovvero entro il 30 giugno 2021 a condizione che entro la data del 31 dicembre 2020 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione (comma 185 dell’articolo unico della Legge di bilancio 2020).

Il coordinamento delle due discipline agevolative sul piano temporale richiede di porre la data del 16 novembre 2020 come data spartiacque, distinguendo le ipotesi in cui i beneficiari abbiano pagato l’acconto ed effettuato l’ordine entro il 15 novembre 2020 (c.d. “prenotazione”), dal caso in cui alla suddetta data non risultino verificate tali condizioni.

Nel primo caso (acconto 20 per cento ed ordine accettato dal venditore entro il 15 novembre 2020) il beneficiario resta incardinato nella precedente disciplina (crediti d’imposta dal 6 al 40%), sempre se gli investimenti sono stati effettuati (vale a dire completati) entro il 30 giugno 2021.

Nel secondo caso, invece, si rende applicabile la nuova disciplina introdotta dalla Legge di bilancio 2021 (crediti d’imposta dal 10 al 50%). Tale interpretazione trova fondamento nella volontà del legislatore di anticipare gli effetti del nuovo regime agevolativo, senza attendere la naturale scadenza dell’ordinario termine del precedente regime. L’Agenzia conferma, in sintesi, l’interpretazione proposta, sempre su queste colonne, in un precedente contributo.

Sul versante degli adempimenti formali, entrambe le disposizioni citate richiedono l’esposizione della norma istitutiva in fattura e negli altri documenti di acquisto dei beni eleggibili, pena la revoca del beneficio.

Pertanto, per gli investimenti per i quali alla data del 15 novembre 2020 si sia proceduto all’ordine vincolante e sia stato versato l’acconto del 20 per cento, le relative fatture e gli altri documenti di acquisto devono contenere il riferimento alle disposizioni della Legge di bilancio 2020 (commi da 184 a 194, L. 160/2019).

Per gli investimenti intrapresi a decorrere dal 16 novembre 2020 – per i quali, vale a dire, alla data del 15 novembre non ci sia stato l’ordinativo e/o il versamento dell’acconto del 20 per cento – le fatture e gli altri documenti di acquisto dei beni ammissibili devono riportare il riferimento alla disciplina agevolativa della Legge di bilancio 2021 (commi da 1054 a 1058, L. 178/2020).

Potrebbe capitare che i documenti in questione siano sprovvisti del corretto riferimento normativo: si pensi, ad esempio, alle fatture emesse tra il 16 novembre ed il 30 dicembre 2020 rientranti nella nuova disciplina di favore, quando non era ancora nota la data di pubblicazione della Legge di bilancio 2021.

In tal caso, viene confermata la possibilità di integrare i documenti già emessi, qualora manchi la corretta indicazione delle disposizioni agevolative di riferimento, purché tale correzione avvenga prima che inizino le attività di controllo da parte dell’Amministrazione finanziaria, secondo quanto previsto dalla risposta ad istanza di interpello n. 438 del 05.10.2020.

Nel caso di fatture ricevute in formato cartaceo, il riferimento alle disposizioni agevolative può essere riportato dal soggetto acquirente sull’originale di ogni fattura, sia di acconto che di saldo, con scrittura indelebile, anche mediante l’utilizzo di un apposito timbro.

Nel caso di fatture elettroniche ricevute dal venditore tramite Sistema di Interscambio (SdI), è possibile stampare il documento di spesa apponendo sulla copia cartacea la predetta scritta indelebile e conservarlo ai sensi dell’articolo 39 D.P.R. 633/1972 oppure, in alternativa, realizzare un’integrazione elettronica, da unire all’originale e conservare insieme allo stesso, inviando tale documento sotto forma di autofattura allo SdI, secondo le modalità indicate in tema d’inversione contabile nella circolare 14/E/2019.