Credito d’imposta beni strumentali: sì all’utilizzo successivo delle quote residue per incapienza
di Debora ReverberiIn occasione di Telefisco 2021 l’Agenza delle entrate ha chiarito, in risposta ad uno specifico quesito, la sorte delle quote annuali di credito d’imposta per investimenti in beni strumentali non compensate, in tutto o in parte, nell’anno di competenza per incapienza dei debiti fiscali e contributivi.
L’articolo 1, comma 1059, L. 178/2020 (c. d. Legge di Bilancio 2021) disciplina le modalità di fruizione del credito d’imposta per investimenti in beni strumentali, prevedendone l’utilizzo esclusivo in compensazione ai sensi dell’articolo 17 D.Lgs. 241/1997:
- per investimenti in beni materiali e immateriali ordinari, ex articolo 1, commi 1054 e 1055, L. 178/2020, in 3 quote annuali costanti (eventualmente in unica soluzione per i soggetti con ricavi o compensi inferiori a 5 milioni di euro in relazione ad investimenti effettuati fino al 31.12.2021) a decorrere dall’anno di entrata in funzione;
- per investimenti in beni materiali 4.0 dell’allegato A annesso alla L. 232/2016, ex articolo 1, comma 1056 e 1057, L. 178/2020, in 3 quote annuali costanti a decorrere dall’anno di avvenuta interconnessione, con facoltà di fruizione anticipata del credito d’imposta dall’anno di entrata in funzione nella misura ridotta prevista per beni ordinari;
- per investimenti in beni immateriali 4.0 dell’Allegato B annesso alla L. 232/2016, ex articolo 1, comma 1058, L. 178/2020, in 3 quote annuali costanti a decorrere dall’anno di avvenuta interconnessione.
Il meccanismo di fruizione del credito d’imposta in n quote costanti annuali è dunque in continuità con la previgente disciplina dell’articolo 1, commi 184–197, L. 160/2019 (c.d. Legge di Bilancio 2020) in relazione alla quale la questione circa la sorte di eventuali quote o frazioni di esse non compensate nell’anno di competenza era già ampiamente emersa e restava pendente.
Il caso prospettato nel quesito sottoposto dall’Agenzia delle entrate è il seguente:
Credito per investimenti in beni strumentali = euro 900
Quote annuali = 300 euro cadauna
Periodo di fruizione = 2021/2023
Quota compensata nel 2021 = 250 euro
Quota compensabile nel 2022 = 300 euro (quota annuale 2022) + 50 euro (quota residua 2021)
Quota compensabile nel 2023= 300 euro.
L’Agenzia delle Entrate ha confermato l’impostazione sopra descritta, con compensazione nel 2022, in aggiunta alla quota ordinaria di credito spettante nell’anno, della quota residua 2021 inutilizzata nell’anno per incapienza di debiti erariali e contributivi.
La quota annuale pari a 1/3 del credito d’imposta maturato costituisce infatti il limite massimo di fruibilità del credito; pertanto l’ammontare residuo può essere utilizzato nei periodi d’imposta successivi secondo le ordinarie modalità di fruizione del credito.
L’interpretazione dell’Agenzia delle entrate è coerente con la posizione precedentemente assunta in materia di credito d’imposta per investimenti in beni strumentali ex articolo 18 D.L. 91/2014 (c.d. Decreto Competitività), che prevedeva una modalità di fruizione analoga all’attuale agevolazione del Piano Transizione 4.0 con ripartizione del credito in 3 quote annuali.
La circolare AdE 5/E/2015 recitava infatti: “Nel caso in cui, per motivi di incapienza, la quota annuale – o parte di essa – non possa essere utilizzata, la stessa potrà essere fruita già nel successivo periodo di imposta, secondo le ordinarie modalità di utilizzo del credito, andando così a sommarsi alla quota fruibile a partire dal medesimo periodo di imposta”.
Questo importante chiarimento traduce l’accelerazione del periodo di fruizione del credito d’imposta dai previgenti 5 anni a 3 anni disposto dalla Legge di Bilancio 2021 in un vantaggio generalizzato per tutti i soggetti.
Si rammenta che la prima quota annuale di entrambi i crediti d’imposta Transizione 4.0
- investimenti in ben strumentali ex articolo 1, commi 184–197, L. 160/2019 (c.d. Legge di Bilancio 2020);
- investimenti in ben strumentali ex articolo 1, commi 1051–1063 e 1065, L. 178/2020 (c.d. Legge di Bilancio 2021)
è attualmente compensabile, al sussistere delle condizioni di Legge, grazie alla pubblicazione della risoluzione AdE 3/E/2021 che ha istituito i seguenti codici tributo:
Codici tributo del credito d’imposta per investimenti in beni strumentali ex L. 160/2019 | |||
Tipologia di bene | Codice tributo | Anno di riferimento | Quote annuali di compensazione |
Beni materiali ordinari (articolo 1, comma 188, L. 160/2019) |
6932 | Anno di entrata in funzione | 5 |
Beni materiali 4.0 (Allegato A alla L. 232/2016 e articolo 1, comma 189, L. 160/2019) |
6933 | Anno di interconnessione | 5 |
Beni immateriali 4.0 (Allegato B alla L. 232/2016 e articolo 1, comma 190, L. 160/2019) |
6934 | Anno di interconnessione | 3 |
Codici tributo del credito d’imposta per investimenti in beni strumentali ex L. 178/2020 | ||||
Tipologia di bene | Codice tributo | Anno di riferimento | Quote annuali di compensazione | |
Beni materiali ordinari (articolo 1, commi 1054 e 1055, L. 178/2020) |
6935 | Anno di entrata in funzione | 3 Ridotte a 1* |
|
*nel caso di soggetti con ricavi o compensi inferiori a 5 milioni di euro per investimenti effettuati dal 16.11.2020 al 31.12.2021 |
||||
Beni materiali 4.0 (Allegato A alla L. 232/2016 e articolo 1, commi 1056 e 1057, L. 178/2020 |
6936 | Anno di interconnessione | 3 | |
Beni immateriali 4.0 (Allegato B alla L. 232/2016 e articolo 1, comma 1058, L. 178/2020) |
6937 | Anno di interconnessione | 3 | |
1 Febbraio 2021 a 14:25
Buongiorno,
ma se allo scadere del 3°/5° anno non ho usufruito dell’importo totale del credito d’imposta per incapienza, la parte restante viene “persa”?
Prendendo il vostro esempio:
Credito per investimenti in beni strumentali = euro 900
Quote annuali = 300 euro cadauna
Periodo di fruizione = 2021/2023
Quota compensata per ogni anno = euro 250
Alla fine del 2023 avrò un residuo di euro 150 (900-250*3).. questo credito potrò scalarlo ulteriormente nel 4° anno oppure no?
Grazie
3 Febbraio 2021 a 8:40
Buongiorno,
la posizione dell’Agenzia delle entrate circa l’utilizzo negli anni successivi delle quote residue di credito d’imposta ricalca i chiarimenti della circolare Ade 5/E/2015 in materia di credito d’imposta beni strumentali ex decreto competitività ex art.18, DL 91/2014.
A pagina 15 la citata circolare recita:
“Nel caso in cui, per motivi di incapienza, la quota annuale – o parte di essa – non possa essere utilizzata, la stessa potrà essere fruita già nel successivo periodo di imposta, secondo le ordinarie modalità di utilizzo del credito, andando così a sommarsi alla quota fruibile a partire dal medesimo periodo di imposta.
Pertanto, per un soggetto con periodo di imposta coincidente con l’anno solare, la prima quota del credito di imposta maturato in riferimento agli investimenti effettuati a decorrere dal 25 giugno 2014 e fino al 31 dicembre dello stesso anno è utilizzabile a partire dal 1° gennaio 2016. La seconda quota sarà utilizzabile a partire dal 1° gennaio 2017, la terza dal 1° gennaio 2018”
Il chiarimento sembrerebbe dunque confermare (salvo intervengano diverse interpretazioni dell’AdE) che le quote residue possano essere utilizzate negli anni seguenti a partire dal successivo a seconda della capienza, dunque anche oltre l’orizzonte di fruizione di 3/5 anni.”
2 Febbraio 2021 a 22:59
Bella domanda,L agenzia ad oggi non si é espressa in merito. Da sempre risposte con il contagocce