Credito d’imposta Canoni di Locazione – Evoluzione normativa
di Golden Group - Ufficio TecnicoIl DL 34/2020 (“DL Rilancio”) ha introdotto un credito d’imposta sui canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo, al fine di contenere gli effetti negativi derivanti dalle misure di prevenzione e contenimento connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19.
Rispetto alla sua prima formulazione, la norma sul credito d’imposta in questione ha subito molteplici modifiche, tra cui le ultime introdotte dalla Legge di Conversione del DL 73/2021 (“DL Sostegni bis”), che ha prorogato la misura e ne ha esteso il perimetro applicativo.
Per una più chiara comprensione di seguito la ripartizione nella due grandi macrocategorie: imprese turistiche ed altre imprese.
Imprese turistico – ricettive, Agenzie di viaggio e Tour operator
Le imprese turistico – ricettive, le agenzie di viaggio e i tour operator possono presentare domanda a valere sulla presente misura per i mesi che vanno da Marzo 2020 a Luglio 2021. Ai fini dell’individuazione di tali attività occorre fare riferimento ai soggetti che, a prescindere dalla natura giuridica o dal regime fiscale adottato, svolgono effettivamente le attività riconducibili alla sezione 55 del Codice ATECO.
Tali soggetti hanno diritto all’agevolazione indipendentemente dal volume di ricavi e compensi registrato nel periodo d’imposta precedente. La spettanza del credito d’imposta è inoltre subordinata alla verifica del calo del fatturato o dei corrispettivi, che dovrà essere di almeno il 50% rispetto allo stesso mese del 2019.
La verifica deve essere effettuata confrontando ogni mese con il mese corrispondente dell’anno precedente. Quindi, può verificarsi che il requisito del calo del fatturato non risulti soddisfatto su tutto il periodo agevolabile, con la conseguenza che l’incentivo spetterà solo per alcune mensilità.
Il bonus è riconosciuto nella misura del 60% dei canoni di locazione, di leasing o di concessione di immobili ad uso non abitativo e del 50% dell’importo del canone per i contratti di affitto d’azienda. Nel caso in cui vengano stipulati due contratti differenti relativamente alla stessa struttura, uno per la locazione dell’immobile e uno per l’affitto dell’azienda, il credito d’imposta spetta per entrambi i contratti.
Altre imprese
Ai soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione, nonché agli enti non commerciali, compresi gli enti del terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti, l’agevolazione è riconosciuta in relazione ai canoni versati nei mesi di marzo, aprile, maggio e giugno 2020, di ottobre, novembre e dicembre 2020 (questi ultimi solo nei casi specifici sottoindicati) e da gennaio 2021 fino a maggio 2021.
Condizioni | Periodo marzo-giugno 2020 | Periodo ottobre-dicembre 2020 (solo per alcune categorie *) | Periodo gennaio-maggio 2021 |
Limite Ricavi/Compensi nel 2019 | 5.000.000€ (per le attività di commercio al dettaglio tale limite può essere superato) |
Senza limite | 15.000.000€ (per le attività di commercio al dettaglio tale limite può essere superato) |
Calo Fatturato/Corrispettivi | 50% rispetto allo stesso mese del periodo d’imposta 2019 | 50% rispetto allo stesso mese del periodo d’imposta 2019 | 30% dell’ammontare medio mensile del periodo 1° aprile 2020 – 31 marzo 2021 rispetto all’ammontare medio mensile del periodo 1° aprile 2019 – 31 marzo 2020 |
*Il credito d’imposta spetta, per i mesi di ottobre, novembre e dicembre 2020, esclusivamente:
- alle imprese operanti nei settori riportati nella tabella di cui all’Allegato 1 al DL 137/2020 “Ristori” (la tabella individua, mediante i codici ATECO, attività che hanno subito limitazioni ad opera del DPCM 24.10.2020), ovunque abbiano la propria sede;
- alle imprese operanti nei settori riportati nell’Allegato 2 al DL 137/2020 convertito, nonché alle imprese che svolgono le attività di agenzia di viaggio o tour operator (codici ATECO 79.1, 79.11 e 79.12), che hanno la sede operativa nelle aree del territorio nazionale, caratterizzate da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto.
Il credito d’imposta spetta nella misura del 60% dei canoni di locazione, di leasing o di concessione di immobili ad uso non abitativo e del 30% dell’importo del canone per i contratti di servizi a prestazioni complesse o di affitto d’azienda.
Limitatamente alle imprese esercenti attività di commercio al dettaglio, con ricavi o compensi superiori a 5 milioni di euro, l’agevolazione spetta nella misura del 20% nel primo caso e del 10% nel secondo, per i mesi da marzo a giugno 2020.
Infine, sempre limitatamente a questa categoria, per i mesi da gennaio 2021 a maggio 2021, per le aziende con ricavi o compensi superiori a 15 milioni di euro nel 2019, credito d’imposta spetta nelle misure del 40% per i canoni di locazione e del 20% per contratti di servizi a prestazioni complesse o di affitto d’azienda.
Fruizione del Credito d’Imposta
Il credito d’imposta è utilizzabile nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta di sostenimento della spesa ovvero in compensazione tramite F24, successivamente all’avvenuto pagamento dei canoni. Il pagamento del canone è ammissibile sia in caso di pagamento anticipato nell’anno precedente sia nel caso in cui venga effettuato nell’anno successivo. L’eventuale residuo sarà riportabile nei periodi d’imposta successivi e non potrà essere richiesto a rimborso.
Fino al 31 Dicembre 2021 i soggetti beneficiari del credito d’imposta possono, in luogo dell’utilizzo diretto, optare per la cessione, anche parziale, degli stessi crediti al locatore o al concedente o ad altri soggetti, ivi inclusi istituti di credito e altri intermediari finanziari. Il credito d’imposta è usufruito dal cessionario con le stesse modalità con le quali sarebbe stato utilizzato dal soggetto cedente.
L’Agenzia delle Entrate ha recentemente chiarito che il codice tributo 6920, istituito con la risoluzione n. 32/E del 6 giugno 2020, è utilizzabile per la compensazione del credito d’imposta, anche a seguito delle nuove disposizioni che ne hanno esteso il periodo di applicazione.
Come si evince da quanto riportato nel presente articolo, la misura in oggetto prevede molteplici aspetti da tenere in considerazione. Per tale motivo è opportuno affidarsi ad un professionista per l’analisi che deve essere fatta.
1 Settembre 2021 a 11:07
Buongiorno,
la procedura presente nel cassetto fiscale non consente ancora di poter cedere il credito dei mesi di gennaio/maggio 2021.
Come mai ?
E’ un ritardo dell’Agenzia o mi sfugge qualcosa ?
Grazie
17 Settembre 2021 a 11:51
La cessione del credito d’imposta per canoni di locazione introdotto con il DL 34/2020 (DL Rilancio) è applicabile anche all’estensione dell’agevolazione per i primi 5 mesi del 2021 introdotta dal DL Sostegni Bis. Per la concreta applicazione della cessione era, tuttavia, necessario l’intervento dell’Agenzia delle Entrate che aggiornasse il modello di comunicazione e il software di compilazione. Si ricorda, infatti, che l’efficacia della cessione del credito è subordinata alla comunicazione della cessione medesima, da parte del cedente (da effettuarsi entro il 31 dicembre 2021) all’Agenzia delle Entrate mediante apposito modello.
Con provvedimento 7 settembre 2021 n. 228685 dell’Agenzia delle Entrate diventa valido dal 9 settembre, il nuovo modello per la comunicazione della cessione del credito d’imposta “locazione immobili non abitativi ed affitti di azienda” utilizzato attraverso la procedura web di trasmissione, adeguata all’estensione del beneficio disposta dal DL 73/2021 (DL Sostegni bis).
Il nuovo modello prevede l’aggiunta nell’elenco delle tipologie dei contratti della voce: “F – Atto o contratto da registrare in caso d’uso”, rendendo così possibile anche contratti non registrati, in quanto soggetti all’obbligo solo in caso d’uso.
5 Ottobre 2021 a 12:36
Il credito d’imposta locazione cod. tributo 6920 spettante ai sensi dell’art. 28 DL 34/2020 se è stato utilizzato anticipatamente rispetto all’autorizzazione Ue del 28/10/2020 deve essere restituito (risposta n. 15 a Telefisco 2021). E’ cambiato qualcosa con l’art. 1 bis Legge 106/2021 che ha abrogato l’art. 10 bis c. 2 DL 137/2020? Perchè nessuno ne parla?
23 Dicembre 2021 a 13:21
Salve,
se è possibile avere un’informazione, il credito d’imposta del 60% sugli affitti commerciali saldati nel 2020, possono essere ceduti al locatore nel 2021?? , se la risposta è si, è possibile avere un decreto scritto?Grazie
17 Gennaio 2022 a 10:00
Buongiorno, posso usufruire ancora del credito d’imposta sui canoni di locazione da gennaio a maggio se i pagamenti vengono effettuati nel 2022?