Credito d’imposta per erogazioni alla cultura nel modello Redditi SC 2017
di Luca MambrinAi sensi dell’articolo 1 del D.L. 83/2014, noto come decreto “Cult-Turismo”, è stato istituito un credito d’imposta in favore dei soggetti che effettuano erogazioni liberali a sostegno della cultura, detto “art–bonus”. Tale credito d’imposta è riconosciuto per le erogazioni liberali in danaro effettuate:
- a sostegno di interventi di manutenzione, protezione e restauro di beni culturali pubblici, anche nel caso siano destinate ai soggetti concessionari o affidatari dei beni oggetto di tali interventi;
- a sostegno degli istituti e dei luoghi della cultura di appartenenza pubblica (musei, biblioteche, archivi, aree e parchi archeologici e complessi monumentali);
- a sostegno delle fondazioni lirico – sinfoniche e dei teatri di tradizione;
- per la realizzazione di nuove strutture, il restauro e il potenziamento di quelle esistenti di enti o istituzioni pubbliche che, senza scopo di lucro, svolgono esclusivamente attività nello spettacolo.
Ai sensi dell’articolo 17 del D.L. 189/2016, il credito d’imposta spetta anche per le erogazioni liberali effettuate a decorrere dal 19 ottobre 2016:
- a favore del Ministero dei beni delle attività culturali e del turismo per interventi di manutenzione, protezione e restauro di beni culturali di interesse religioso presenti nei Comuni di cui all’articolo 1 del citato decreto-legge anche appartenenti a enti e istituzioni della Chiesa cattolica o di altre confessioni religiose, di cui all’articolo 9 del codice di cui al D.Lgs. 42/2004;
- per il sostegno dell’Istituto superiore per la conservazione e il restauro, dell’Opificio delle pietre dure e dell’Istituto centrale per il restauro e la conservazione del patrimonio archivistico e librario.
La misura agevolativa è riconosciuta a tutti i soggetti (persone fisiche, professionisti, imprenditori, società, enti commerciali e non commerciali), indipendentemente dalla natura e dalla forma giuridica, che effettuano le erogazioni liberali a sostegno della cultura previste dalla norma in commento.
Il credito d’imposta, inizialmente introdotto per il triennio 2014-2016 è stato confermato a regime dalla Legge 208/2015 e spetta nella misura del 65% delle erogazioni liberali in denaro ma effettuate entro specifici limiti diversi a seconda della tipologia di contribuente che fa l’erogazione:
- entro il 15% del reddito imponibile, se l’erogazione è effettuata dalle persone fisiche ed dagli enti che non svolgono attività commerciale.
- entro il 5 per mille dei ricavi, per i titolari di reddito d’impresa. Ai fini della quantificazione del limite del 5 per mille dei ricavi annui, si deve far riferimento ai ricavi di cui all’articolo 85 e all’articolo 57 del Tuir.
Per le erogazioni liberali per le quali è riconosciuto il credito d’imposta non spettano le deduzioni di cui all’articolo 100, comma 2, lettere f) e g) del Tuir. Le anzidette deduzioni spettano, invece, per le erogazioni liberali non ricomprese nella disciplina del credito d’imposta, come ad esempio le erogazioni per l’acquisto di beni culturali.
Il credito di imposta:
- è ripartito in tre quote annuali di pari importo;
- è utilizzabile, dai soggetti titolari di reddito d’impresa, in compensazione con modello F24 a decorrere dal primo giorno del periodo d’imposta successivo a quello in cui il credito è maturato, con il codice tributo 6842;
- non concorre alla formazione della base imponibile ai fini delle imposte sui redditi, né alla determinazione del valore della produzione netta ai fini dell’Irap;
- non rileva ai fini della determinazione della quota di interessi passivi deducibili dal reddito di impresa ai sensi dell’articolo 61 del Tuir;
- non rileva ai fini della determinazione della quota di spese e altri componenti negativi diversi dagli interessi passivi, deducibile dal reddito di impresa ai sensi dell’articolo 109, comma 5, del Tuir;
- non è soggetto ai limiti previsti dall’articolo 1, comma 53, della L. 244/2007 e può essere utilizzato per importi superiori ad euro 250.000;
- non si applica il limite generale di compensabilità dei crediti di imposta e contributi di cui all’articolo 34 della L. 388/2000, pari a 700.000 euro.
Nel caso di società di capitali che hanno effettuato nel corso del periodo d’imposta erogazioni liberali sarà necessaria la compilazione del quadro RU del modello Redditi SC 2017.
Il credito deve essere identificato con il codice “A3” da indicare alla colonna 1 del rigo RU1.
Potranno poi essere compilati i righi RU2, RU3, RU5 colonna 3, RU6, RU8, RU10 e RU12, e, in particolare, nel rigo RU5, colonna 3, va indicato l’ammontare del credito maturato corrispondente al 65% delle erogazioni liberali effettuate nel 2016 entro il limite del 5 per mille dei ricavi.