Credito d’imposta locazioni anche per le pertinenze
di Fabio GarriniIl credito d’imposta del 60% spettante ai locatari di immobili di categoria C/1 spetta non solo per il negozio, ma anche per la pertinenza di questo: con la circolare 11/E/2020 pubblicata ieri, 6 maggio 2020, l’Agenzia chiarisce che anche gli immobili asserviti ai negozi danno diritto a fruire del bonus.
Nel medesimo documento viene anche chiarito che le spese condominiali pattuite come voce unitaria con il canone di locazione danno diritto a fruire del credito d’imposta.
Credito d’imposta sulle pertinenze
L’articolo 65 D.L. 18/2020 ha introdotto uno bonus specifico per il settore del commercio, consistente in un credito d’imposta pari al 60% del canone di locazione del mese di marzo (da utilizzare nel modello F24 a partire dallo scorso 25 marzo, indicando il codice tributo 6419); tale agevolazione non viene riconosciuta alle imprese indicate negli allegati 1 e 2 del D.P.C.M. 11.3.2020, ossia quelle che hanno potuto continuare l’attività in deroga alla chiusura imposta dal richiamato decreto.
Il beneficio viene concesso esclusivamente con riferimento ai contratti che hanno per oggetto fabbricati censiti catastalmente in categoria C/1, ossia immobili destinati ad essere utilizzati quali “negozi e botteghe”.
Con la precedente circolare 8/E/2020 l’Agenzia ha avuto modo di chiarire che, per il riconoscimento del bonus, occorre dare risalto all’aspetto formare della categoria catastale, per cui il bonus non spetta sulla locazione di immobili censiti in altre categorie catastali, benché essi siano destinati allo svolgimento di attività commerciali.
Inoltre, un secondo chiarimento andava nella direzione di limitare il calcolo del credito d’imposta al solo caso in cui il canone fosse anche stato pagato, giustificando tale conclusione con la considerazione che il bonus dovesse essere diretto a ristorare i contribuenti di una determinata spesa sostenuta.
Con la circolare 11/E/2020, pubblicata ieri, l’Agenzia torna sul punto per fornire due ulteriori chiarimenti in merito al credito d’imposta in commento.
Il primo riguarda le pertinenze dei fabbricati di categoria C/1 che vengono ammesse al calcolo del bonus: anche sul canone relativo a queste può essere calcolato il credito d’imposta.
Nel caso esaminato è stato prospettato il caso di fabbricato C/3 pertinenziale ad un fabbricato di categoria C/1, con canone unitario.
L’Agenzia ha chiarito che il credito di imposta spetta sull’intero canone, in quanto la pertinenza rappresenta un accessorio rispetto al bene principale, purché tale pertinenza sia utilizzata per lo svolgimento dell’attività.
Malgrado sia stato esaminato il caso di canone indistinto per C/1 e pertinenza (ipotesi che, a dire il vero, risulta anche la fattispecie più diffusa), pare che le conclusioni possano essere le medesime anche nel caso in cui il canone sia individuato distintamente per i due immobili. Ovviamente a patto che vi sia un dimostrabile ed effettivo utilizzo pertinenziale del secondo sul primo.
Nessun chiarimento invece è stato fornito con riferimento al contratto che comprende più immobili, dove solo uno di questi possa beneficiare del bonus in quanto gli altri sono immobili non pertinenziali al C/1. Pare comunque di poter confermare la tesi che stabilisce l’individuazione del canone agevolabile sulla base della proporzione delle relative rendite catastali.
Il secondo chiarimento è stato fornito in relazione alle spese condominiali addebitate dal locatore; nel quesito viene chiesto se, ai fini del calcolo dell’ammontare del credito d’imposta spettante, si debba tenere conto anche di tali spese, a prescindere dalle modalità di addebito (in forma separata o unitaria rispetto al canone).
Secondo l’Agenzia, nel caso in cui le spese condominiali siano state pattuite come voce unitaria con il canone di locazione e tale circostanza risulti dal contratto, vi è la possibilità di considerarle nel calcolo del credito d’imposta.
Conseguentemente, occorre concludere che, quando l’importo delle spese condominiali sia individuabile e separabile dal canone, in quanto oggetto di una analitica quantificazione, il bonus dovrebbe essere calcolato solo sul canone.