Credito d’imposta nuovi investimenti: soggetti interessati
di Sandro Cerato - Direttore Scientifico del Centro Studi Tributari
L’art. 18 del D.L. n. 91/2014 consente ai soggetti titolari di reddito d’impresa di fruire di un credito d’imposta del 15% a fronte di investimenti in beni strumentali nuovi compresi nella divisione 28 della tabella ATECO, acquisiti nel periodo che va dal 25 giugno 2014 (data di entrata in vigore del decreto) al 30 giugno 2015. Per la determinazione del credito d’imposta, tuttavia, è necessario altresì tener conto della media degli investimenti eseguiti nei cinque periodi d‘imposta precedenti (sui medesimi beni agevolabili), poiché il credito d’imposta è calcolato sull’eccedenza degli investimenti eseguiti nei periodi d’imposta interessati rispetto alla predetta media.
Focalizzando l’attenzione sui soggetti interessati, la disposizione di cui all’art. 18 del D.L. n. 91/2014 si riferisce a tutti i soggetti titolari di reddito d’impresa, con la conseguenza che rientrano in tale ambito sia le imprese individuali, sia le società (di persone o di capitali), a prescindere dal regime contabile adottato. Pertanto, anche i soggetti Irpef (imprese individuali e società di persone) che adottano il regime di contabilità semplificata possono accedere al credito d’imposta in esame. Del pari, rientrano nei soggetti interessati anche le imprese che determinano il reddito d’impresa con regimi forfetari o soggetti ad imposta sostitutiva, nel cui ambito sono compresi i contribuenti minimi, nonché coloro che fruiscono del regime delle nuove iniziative produttive di cui all’art. 13 della Legge n. 388/2000. Inoltre, tenendo conto anche delle precisazioni contenute nella C.M. n. 44/E/2009, emanata in occasione dell’agevolazione “Tremonti-ter”, il cui ambito soggettivo è di fatto il medesimo, possono accedere al credito d’imposta anche gli enti pubblici e privati, diversi dalle società, nonché i trust, purchè svolgano anche un’attività commerciale. nel caso di enti “misti”, intendendosi per tali quelli che oltre all’attività istituzionale svolgono anche un’attività commerciale, l’agevolazione compete limitatamente agli investimenti eseguiti nell’ambito dell’attività commerciale. Al contrario, sono esclusi dall’ambito applicativo tutti quei soggetti che non producono reddito d’impresa, in primo luogo gli esercenti attività di lavoro autonomo (in forma individuale o associata), nonché le società semplici in quanto non produttive di reddito d’impresa.
In relazione alla data in cui i soggetti titolari di reddito d’impresa devono risultare in attività al fine di fruire del credito d’imposta, in base al contenuto dei co. 1 e 2 dell’art. 18 del D.L. n. 91/2014, è possibile distinguere le seguenti fattispecie:
- imprese già in attività al 25 giugno 2014 (data di entrata in vigore del D.L. n. 91/2014), con almeno cinque anni di attività: in tal caso, il credito d’imposta è calcolato tenendo conto della media degli investimenti eseguiti nei cinque periodi d’imposta precedenti (ad esempio, per gli investimenti eseguiti nel 2014, e quindi dal 25 giugno al 31 dicembre, il credito d’imposta è pari al 15% degli investimenti eseguiti nel predetto periodo che eccedono la media degli investimenti effettuati nel quinquennio 2009 – 2013);
- imprese già in attività al 25 giugno 2014 da meno di cinque anni: in tale ipotesi, il credito d’imposta è calcolato con le stesse modalità previste per le imprese attive da più di cinque anni, tenendo conto tuttavia delle media degli investimenti eseguiti nei periodi d’imposta antecedenti a quelli in cui sono effettuati quelli agevolabili, anche se inferiori a cinque;
- imprese costituite successivamente al 25 giugno 2014: per tali soggetti, l’art. 18, co. 2, del D.L. n. 91/2014, dispone che il credito d’imposta si applica con riguardo al valore degli investimenti effettuati nel periodo “agevolato”. In quest’ultima fattispecie, il vantaggio è evidente, poiché trattasi di soggetti che non avendo periodi d’imposta precedenti, potranno fruire di un credito d’imposta “pieno”, pari al 15% del costo sostenuto per l’acquisto di beni nuovi nel periodo agevolato.