5 Agosto 2021

Credito d’imposta per investimenti in beni strumentali: beneficiari e requisiti di fruizione

di Debora Reverberi
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La scheda di FISCOPRATICO

Il credito d’imposta per investimenti in beni strumentali si rivolge ad una platea di beneficiari molto ampia identificabile, ai sensi dell’articolo 1, commi 1051 e 1061, L. 178/2020, rispettivamente nei seguenti soggetti che effettuino investimenti agevolabili dal 16.11.2020 fino al 31.12.2022 ovvero al 30.06.2023 in caso di valida prenotazione:

  • tutte le imprese residenti nel territorio dello Stato, comprese le stabili organizzazioni di soggetti non residenti, indipendentemente dalla forma giuridica, dal settore economico di appartenenza, dalla dimensione e dal regime fiscale di determinazione del reddito dell’impresa;
  • gli esercenti arti e professioni, limitatamente agli investimenti in beni materiali e immateriali di cui ai commi 1054 e 1055.

La recente circolare AdE 9/E/2021, al paragrafo 1.1, meglio precisa i contorni dell’ambito soggettivo dell’agevolazione, ricomprendendovi espressamente:

  • gli enti non commerciali, con riferimento all’attività commerciale eventualmente esercitata;
  • le imprese agricole che determinano il reddito agrario ai sensi dell’articolo 32 Tuir;
  • le STP titolari di reddito d’impresa, ex articolo 10, comma 3, L. 183/2011 e D.M. 34/2013;
  • le associazioni tra professionisti di cui all’articolo 5, comma 3, lettera c), Tuir, limitatamente agli investimenti in beni ordinari dell’articolo 1, commi 1054 e 1055, L. 178/2020;
  • i soggetti che intraprendono l’attività a partire dal periodo d’imposta in corso al 16.11.2020;
  • le reti d’imprese.

In relazione agli enti non commerciali, con riferimento alla previgente disciplina ex L. 160/2019, la risposta dell’Agenzia delle entrate all’interpello n. 389 del 22.09.2020 ha precisato che anche un Comune, nella sua attività di produzione e distribuzione di energia elettrica, può beneficiare del credito di imposta per investimenti in beni strumentali nuovi “a condizione che (nella diversa sede di attività di controllo) dimostri la sussistenza degli ulteriori requisiti previsti dalla disciplina sul credito di imposta…omissis…”.

Le reti d’imprese possono beneficiare dell’agevolazione, con modalità differenti a seconda che si tratti di:

  • reti-soggetto, dotate di soggettività tributaria;
  • reti-contratto, prive di soggettività tributaria come precisato nella circolare AdE 4/E/2011.

Nel primo caso il beneficiario dell’agevolazione è la rete-soggetto in quanto autonomo soggetto passivo di imposta che rientra, ai sensi dell’articolo 73, comma 1, lettere b) o c) del Tuir, tra gli enti commerciali o non commerciali a seconda che svolga o meno attività commerciale in via esclusiva o prevalente: la rete-soggetto quantifica il credito d’imposta autonomamente ed è tenuta al rispetto di tutte le condizioni agevolative, ivi compreso il rispetto della soglia massima di investimento ammissibile.

Nel secondo caso di rete-contratto, destinatarie dell’agevolazione sono le singole imprese retiste limitatamente alla quota parte di costo di propria competenza: ciascuna impresa aderente alla rete quantifica il credito autonomamente e la verifica del tetto massimo di investimenti ammissibili va effettuata in capo ad ogni soggetto. 

In particolare si possono verificare due situazioni:

  • l’investimento viene effettuato dall’organo comune che opera in veste di mandatario con rappresentanza e risulta imputabile, pro quota, ai singoli retisti; in tal caso i costi di competenza sono direttamente addebitati alle singole imprese dal fornitore;
  • l’investimento viene effettuato da una singola impresa o dall’impresa capofila, che opera senza rappresentanza; in tal caso il costo sostenuto viene riaddebitato o “ribaltato” ai singoli retisti pro quota.

Anche il soggetto che esercita contemporaneamente attività professionale e attività d’impresa può beneficiare del credito d’imposta, come precisato nel paragrafo 1.3 della circolare 9/E/2021, a patto di provvedere alla separazione delle spese ammissibili effettuate nell’ambito delle due sfere sotto il profilo contabile e documentale.

 

I casi di esclusione soggettiva

L’articolo 1, comma 1052, L. 178/2020 prevede due casi di esclusione dalla disciplina agevolativa:

  • imprese sottoposte a, o aventi in corso un procedimento per la dichiarazione di, procedure concorsuali aventi finalità liquidatoria quali a titolo esemplificativo la liquidazione volontaria, il fallimento, la liquidazione coatta amministrativa, il concordato preventivo senza continuità aziendale;
  • imprese destinatarie di sanzioni interdittive ai sensi dell’articolo 9, comma 2, D.Lgs. 231/2001.

Per quanto concerne le imprese destinatarie di sanzioni interdittive, l’esclusione soggettiva opera limitatamente al medesimo ambito temporale di applicazione della sanzione interdittiva, con l’effetto di rendere non agevolabili i costi sostenuti, secondo i principi di competenza dell’articolo 109, commi 1 e 2, Tuir, per tutto il periodo di interdizione.

La precisazione è contenuta al paragrafo 1.2 della circolare AdE 9/E/2021 e ricalca la risposta del Governo del 14.04.2021 all’interrogazione parlamentare n. 5-05261.

 

I requisiti soggettivi per la fruizione

Sempre ai sensi del comma 1052 “per le imprese ammesse al credito d’imposta, la fruizione del beneficio spettante è comunque subordinata…omissis”:

  • al rispetto delle normative sulla sicurezza nei luoghi di lavoro applicabili in ciascun settore;
  • al corretto adempimento degli obblighi di versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori.

Sebbene il testo normativo contenga un espresso riferimento alle “imprese”, al paragrafo 5.1.1 della circolare AdE 9/E/2021 entrambi i requisiti risultano necessari anche ai fini della fruizione del credito dagli esercenti arti e professioni ai quali, ai sensi del comma 1061, “il credito d’imposta di cui ai commi 1054 e 1055 si applica alle stesse condizioni…omissis…”.

Il beneficiario del credito d’imposta è legittimato alla fruizione qualora, alla data di utilizzo in compensazione di ogni quota di credito, abbia correttamente adempiuto agli obblighi contributivi e previdenziali a favore dei lavoratori.

In base alle precisazioni fornite al paragrafo 5.1.2 della circolare AdE 9/E/2021, tale requisito è riscontrabile:

  • sia in presenza di un Documento Unico di Regolarità Contributiva (c.d. Durc) in corso di validità al momento di ciascuna compensazione;
  • sia in presenza di situazione di regolarità dell’impresa che non abbia provveduto a richiedere il Durc.

In caso di Durc irregolare o negativo in quanto richiesto e non rilasciato, risulta preclusa al beneficiario la compensazione del credito d’imposta.

Qualora il credito venisse comunque utilizzato, in tutto o in parte, oltre all’obbligo di restituzione della somma maggiorata degli interessi di Legge, si applicherà la sanzione per “credito non spettante” in misura pari al 30% del credito indebitamente compensato, ai sensi dell’articolo 13, comma 4, D.Lgs. 471/1997.