27 Marzo 2019

Credito d’imposta per la formazione 4.0: nuovi chiarimenti

di Federica Furlani
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Con la risposta all’istanza di interpello n. 79 del 20 marzo 2019 l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito al credito d’imposta per la formazione 4.0: incentivo fiscale automatico disciplinato dall’articolo 1, commi 46 e ss., L. 205/2017 e dal D.M. 04.05.2018, utilizzabile esclusivamente in compensazione, presentando il modello F24 attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate.

Ricordiamo che possono accedere al beneficio tutte le imprese residenti nel territorio dello Stato, incluse le stabili organizzazioni di soggetti non residenti, indipendentemente dall’attività economica esercitata, comprese la pesca, l’acquacoltura e la produzione primaria di prodotti agricoli, dalla natura giuridica, dalle dimensioni, dal regime contabile e dalle modalità di determinazione del reddito ai fini fiscali.

Gli enti non commerciali che esercitano attività commerciali possono accedere al credito d’imposta in relazione al personale dipendente impiegato anche non esclusivamente in tali attività.

Le attività di formazione oggetto dell’agevolazione devono essere svolte per acquisire o consolidare le conoscenze delle tecnologie previste dal Piano Nazionale Industria 4.0. In particolare costituiscono attività ammissibili le attività di formazione concernenti le seguenti tecnologie: big data e analisi dei dati; cloud e fog computing; cyber security; simulazione e sistemi cyber-fisici; prototipazione rapida; sistemi di visualizzazione, realtà virtuale (RV) e realtà aumentata (RA); robotica avanzata e collaborativa; interfaccia uomo macchina; manifattura additiva (o stampa tridimensionale); internet delle cose e delle macchine; integrazione digitale dei processi aziendali.

Il credito d’imposta spetta in misura pari al 40% delle spese ammissibili sostenute nel periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31.12.2017 nel limite massimo di 300.000 euro per ciascun beneficiario.

Per quelle sosenute nel periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31.12.2018, la Legge di bilancio 2019 ha invece previsto una rimodulazione della misura percentuale di calcolo del beneficio rispetto alle spese ammissibili sostenute:

  • 50% delle spese ammissibili sostenute dalle piccole imprese, nel limite massimo di 300.000 euro,
  • 40% di quelle sostenute dalle medie imprese, nel limite massimo di 300.000 euro,
  • 30% per le grandi imprese, nel limite massimo di 200.000 euro,

come individuate ai sensi dell’allegato I al Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17.06.2014.

Si considerano ammissibili al credito d’imposta le sole spese relative al personale dipendente impegnato come discente nelle attività di formazione ammissibili, limitatamente al costo aziendale riferito rispettivamente alle ore o alle giornate di formazione, ovvero in base alla retribuzione al lordo di ritenute e contributi previdenziali e assistenziali, comprensiva dei ratei del trattamento di fine rapporto, delle mensilità aggiuntive, delle ferie e dei permessi, maturati in relazione alle ore o alle giornate di formazione svolte nel corso del periodo d’imposta agevolabile nonché delle eventuali indennità di trasferta erogate al lavoratore in caso di attività formative svolte fuori sede.

Sono inoltre agevolabili anche le spese relative al personale dipendente che partecipa in veste di docente o tutor alle attività di formazione ammissibili; tuttavia esse non possono eccedere il 30% della retribuzione complessiva annua spettante al dipendente

Tra gli obblighi documentali e dichiarativi previsti per poter godere del beneficio, vi è la necessità che lo svolgimento delle attività di formazione agevolabili sia espressamente disciplinato in contratti collettivi aziendali o territoriali depositati per via telematica presso l’Ispettorato territoriale del lavoro competente.

Inoltre deve essere rilasciata a ciascun dipendente l’attestazione dell’effettiva partecipazione alle attività formative agevolabili, con apposita dichiarazione resa dal legale rappresentante dell’impresa, con indicazione dell’ambito o degli ambiti aziendali individuati nell’allegato A della L. 205/2017 (istitutiva del credito d’imposta) di applicazione delle conoscenze e delle competenze acquisite o consolidate dal dipendente in esito alle stesse attività formative.

Il quesito oggetto di interpello verte sul termine di deposito del contratto collettivo aziendale o territoriale presso l’Ispettorato territoriale del lavoro competente, ovvero se una volta depositato, il costo aziendale sostenuto dall’impresa per lo svolgimento delle attività formative ammissibili debba assumersi – ai fini della determinazione del credito d’imposta – sin dall’inizio dell’anno d’imposta oppure se sia necessario procedere a un corrispondente ragguaglio, per la durata inferiore dell’anno, con decorrenza dal momento del deposito del contratto di cui sopra.

L’Agenzia, dopo aver richiamato il punto 1) della circolare n. 412088 del 03.12.2018 del Ministero dello Sviluppo Economico, che specifica che il suddetto deposito può essere effettuato anche successivamente allo svolgimento delle attività formative, ma comunque entro la data del 31 dicembre 2018, precisa che  l’invio dei contratti all’Ispettorato del lavoro competente costituisce “una condizione di ammissibilità al beneficio”, ma non è idoneo a incidere sull’individuazione del termine a partire dal quale decorre l’agevolazione.

Di conseguenza, il credito d’imposta in esame spetta, in relazione ai costi ammissibili, per l’intero periodo di imposta, a prescindere dalla data in cui tale adempimento è posto in essere, purché il deposito dei relativi contratti sia effettuato nel termine del periodo d’imposta di riferimento.

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