20 Maggio 2021

Credito d’imposta per la produzione di biometano: dubbi e spiragli

di Fabio LanduzziNicola Brigandì
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La scheda di FISCOPRATICO

Per gli investimenti in beni strumentali effettuati dal 1° gennaio 2020, a seguito di quanto previsto dall’articolo 1, commi da 184 a 197, L. 160/2019 e dall’articolo 1, commi da 1051 a 1063, L. 178/2020, in luogo del super ed iper-ammortamento, è riconosciuto un credito d’imposta in misura differenziata a seconda della tipologia di investimento.

L’agevolazione, a differenza della precedente, è perciò applicabile anche ai soggetti che determinano il reddito con criteri forfetari o con l’applicazione di regimi d’imposta sostitutivi, tra cui possono rientrare, ad esempio, gli imprenditori agricoli che determinano il reddito imponibile su base catastale.

Con la risposta all’istanza di interpello 904-1257/2020 resa dalla Direzione Regionale delle Entrate della Lombardia, l’Amministrazione ha fornito alcuni chiarimenti in merito alla possibilità di usufruire del credito d’imposta di cui ai commi da 184 a 194 dell’articolo 1 L. 160/2019 per la realizzazione di un nuovo impianto per la produzione di energia elettrica e termica da biogas.

Facendo una breve, ma inevitabile, digressione tecnica, occorre ricordare che il biogas è una miscela prevalentemente composta da anidride carbonica e metano, prodotta da un particolare processo di degradazione di sostanze organiche; attraverso un processo di c.d. upgrading, il biogas può essere trasformato in biometano. Il biometano è un combustibile, assimilabile al gas naturale, disponibile per l’immissione nelle attuali infrastrutture gas e utilizzabile anche per l’autotrazione.

La fonte normativa si rinviene da ultimo nel Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 02.03.2018; l’articolo 1 D.M. 02.03.2018 definisce biometano il combustibile ottenuto da biogas che, a seguito di opportuni trattamenti chimico-fisici, che possono essere svolti, a seguito del convogliamento o del trasporto del biogas, anche in luogo diverso da quello di produzione, soddisfa le caratteristiche fissate dall’Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (precisamente, con i provvedimenti di attuazione dell’articolo 20, comma 2, D.Lgs. 28/2011), ed è quindi idoneo alla successiva fase di immissione nella rete del gas naturale.

Venendo alla risposta all’istanza di interpello suddetta, in essa si ricorda che, come precisato nella circolare 4/E/2017, sono escluse dall’agevolazione dell’iper-ammortamento previsto per i beni di cui all’Allegato A della L. 232/2016, tutte le soluzioni finalizzate alla produzione di energia quali, ad esempio i sistemi cogenerativi, ed i sistemi di generazione di energia da qualunque fonte rinnovabile e non.

Da ciò l’Amministrazione deduce che detta esclusione abbia una valenza generale, e quindi vada riferita ad ogni soluzione finalizzata a produrre energia, e non solamente ad una o più specifiche componenti di un impianto attraverso cui si ottiene concretamente l’energia.

Pertanto, poiché l’impianto produttivo di energia dalle biomasse deve essere considerato nella sua interezza, prescindendo dalle singole componenti che lo costituiscono, se ne deve trarre che l’esclusione prevista nella circolare citata si applichi anche al caso di specie con riferimento al credito d’imposta previsto dall’articolo 1, comma 189, L. 160/2019.

La risposta all’interpello non affronta però il caso della spettanza, o meno, del credito d’imposta in oggetto quando si tratti di impianto per la produzione di biometano, lasciando dunque spazio ad alcune incertezze, ed anche alla necessità di futuri chiarimenti, vista anche la rilevanza che tali investimenti stanno assumendo.

Uno dei punti centrali della questione sta nel rispondere ad un interrogativo tecnico, ossia: la produzione di biometano va assimilata alle soluzioni finalizzate alla produzione di energia ed allora subisce la stessa ragione di esclusione dall’agevolazione prevista nella circolare 4/E/2017, oppure la produzione di biogas per la realizzazione di biometano va tenuta distinta dalla produzione di biogas per la generazione di energia elettrica o termica, vista la chiara diversa destinazione finale del prodotto (il biometano)?

Dal punto di vista tecnico, sembrano esservi spiragli per poter aprire ad una soluzione affermativa, tanto più se si considera che, avuto riguardo all’impianto di upgrading, parrebbe comunque lecito poter beneficiare dell’agevolazione prevista dal comma 188 della L. 160/2019, e dai commi 1054 e 1055 della L. 178/2020.