9 Giugno 2018

Credito d’imposta pubblicità: in dirittura d’arrivo il decreto

di Lucia Recchioni - Comitato Scientifico Master Breve 365
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Nella giornata di ieri, 8 giugno, è stato pubblicato sul sito internet del Dipartimento per l’informazione e l’editoria un comunicato stampa con il quale è stata annunciata l’imminente pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del regolamento di attuazione sul credito di imposta su investimenti pubblicitari incrementali; il regolamento, che è stato firmato il 16 maggio 2018 è infatti attualmente in corso di registrazione presso la Corte dei Conti.

Per l’anno in corso i soggetti interessati potranno presentare la domanda di ammissione al beneficio tra il sessantesimo e il novantesimo giorno successivi alla data di pubblicazione del decreto nella Gazzetta Ufficiale, mediante una comunicazione telematica su apposita piattaforma dell’Agenzia delle Entrate.

Come noto, il credito d’imposta riguarda gli investimenti riferiti all’acquisto di spazi pubblicitari e inserzioni commerciali:

  • su giornali quotidiani e periodici, nazionali e locali, anche on-line,
  • ovvero nell’ambito della programmazione di emittenti televisive e radiofoniche locali, analogiche o digitali.

In sede di prima attuazione, il beneficio è applicabile anche agli investimenti effettuati sulla stampa, anche on-line, effettuati dal 24 giugno al 31 dicembre 2017, sempre con la stessa soglia incrementale riferita all’anno precedente.

Sono tuttavia escluse dal credito d’imposta, anche a regime, le spese sostenute per l’acquisto di spazi destinati a servizi particolari, quali, ad esempio: televendite, servizi di pronostici, giochi o scommesse con vincite di denaro, di messaggeria vocale o chat-line con servizi a sovraprezzo.

In ogni caso, le spese per l’acquisto di pubblicità sono ammissibili al netto delle spese accessorie, dei costi di intermediazione e di ogni altra spesa diversa dall’acquisto dello spazio pubblicitario, anche se ad esso funzionale o connesso.

Il sostenimento della spesa, inoltre, deve comunque risultare da un’apposita attestazione rilasciata dai soggetti legittimati a rilasciare il visto di conformità ovvero dai revisori legali. Nel caso in cui il credito richiesto sia superiore a 150.000 euro, è altresì necessario un accertamento preventivo di regolarità presso la Banca dati nazionale antimafia del ministero dell’Interno.

Si ricorda, inoltre, che possono beneficiare del richiamato credito d’imposta i soggetti titolari di reddito d’impresa o di lavoro autonomo e gli enti non commerciali che effettuano investimenti in campagne pubblicitarie, il cui valore complessivo superi di almeno l’1% gli investimenti effettuati nell’anno precedente sugli stessi mezzi di informazione.

Agevolando gli investimenti incrementali sugli “stessi mezzi di informazione”, ovviamente, non si intende circoscrivere il beneficio ai casi in cui la spesa sia aumentata con riferimento al singolo canale televisivo o alla singola testata giornalistica; a rilevare, infatti, è la tipologia di canale informativo.

Dobbiamo quindi separatamente considerare:

  • gli investimenti incrementali sulla stampa,
  • e gli investimenti sulle emittenti radiofoniche e televisive.

Non è tuttavia sufficiente verificare l’incremento dell’investimento sul singolo canale, in quanto ben potrebbe essere accaduto che l’altro canale abbia subìto una netta contrazione degli investimenti: anche in quest’ultimo caso il beneficio potrebbe non essere spettante.

Tutto ciò premesso si rende quindi necessario ricordare che la misura del beneficio è pari al 75% del valore incrementale degli investimenti effettuati, elevato al 90 % nel caso di microimprese, piccole e medie imprese e start-up innovative.

Purtuttavia, in sede di prima applicazione, anche alle microimprese, piccole e medie imprese e start-up innovative sarà provvisoriamente riconosciuto il beneficio nella misura standard del 75%, essendo necessario attendere che la Commissione Europea si pronunci sulla compatibilità di tale maggior agevolazione con le normative europee sugli aiuti di Stato.

Si badi bene però: il differimento non comporta la perdita. Le risorse, infatti, saranno accantonate per essere poi effettivamente destinate successivamente all’approvazione della Commissione.

Come precisato nel comunicato stampa, tuttavia, sia per le micro-imprese, come anche per le altre imprese, il credito d’imposta liquidato potrebbe essere comunque inferiore a quello richiesto, se l’ammontare complessivo dei crediti richiesti con le domande superi l’ammontare delle risorse stanziate.

In tal caso, infatti, si renderà necessario ripartire in percentuale le risorse tra tutti i richiedenti aventi diritto.

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