Credito d’imposta rimanenze di magazzino 2020: comunicazione in scadenza il 22 novembre
di Debora ReverberiLe imprese dei settori tessile, moda e accessori che abbiano registrato un incremento delle rimanenze finali di magazzino nel periodo d’imposta in corso al 10.03.2020 rispetto alla media del triennio precedente, hanno tempo fino al prossimo lunedì 22 novembre per inviare all’AdE la comunicazione a cui è subordinata la fruizione del credito d’imposta di cui all’articolo 48-bis D.L. 34/2020 (c.d. Decreto Rilancio).
La misura agevolativa, concepita a sostegno dei settori gravemente colpiti quanto a produzione, caratterizzata da stagionalità e obsolescenza, risultata invenduta, era prevista originariamente per il solo periodo d’imposta in corso alla data di entrata in vigore delle disposizioni emergenziali dettate dal D.P.C.M. del 09.03.2020 ed è stata successivamente prorogata al periodo d’imposta in corso al 31.12.2021 dall’articolo 8 D.L. 73/2021 (c.d. Decreto Sostegni-bis).
Il provvedimento del Direttore dell’AdE prot. n. 0293378 del 28.10.2021 ha definito i rispettivi termini di presentazione del modello di comunicazione, approvato con provvedimento prot. n. 262282 del 11.10.2021:
- per la comunicazione relativa al periodo d’imposta in corso al 10.03.2020, dal 29.10.2021 al 22.11.2021;
- per la comunicazione relativa al periodo d’imposta in corso al 31.12.2021, dal 10.05.2022 al 10.06.2022.
Il credito d’imposta è riconosciuto a favore dei soggetti esercenti attività d’impresa e operanti:
- nell’industria tessile e della moda;
- nell’industria della produzione calzaturiera;
- nell’industria della pelletteria.
Ai fini dell’ammissibilità al beneficio il codice attività comunicato dall’impresa all’AdE con il modello AA7/AA9 deve essere ricompreso nell’elenco dei codici Ateco 2007 contenuto nel D.M. 27.07.2021.
Presupposto per la spettanza del credito d’imposta è aver registrato, nel periodo d’imposta in corso al 10.03.2020 e/o al 31.12.2021, un incremento del valore delle rimanenze finali di magazzino, di cui all’articolo 92, comma 1, Tuir, rispetto alla media del valore delle giacenze finali registrato nei tre periodi d’imposta precedenti a “quello di spettanza del beneficio”.
Il metodo e i criteri di valorizzazione delle rimanenze finali del periodo d’imposta agevolabile devono soddisfare il principio di omogeneità rispetto a quelli utilizzati nel triennio rilevante ai fini della media: a tale scopo le imprese non soggette a revisione legale dei conti e prive di collegio sindacale devono avvalersi di una certificazione della consistenza delle rimanenze di magazzino, rilasciata da un revisore legale dei conti o da una società di revisione legale dei conti iscritti nella sezione A del registro di cui all’articolo 8 D. Lgs. 39/2010; nelle imprese con bilancio “certificato” invece i controlli sono svolti esclusivamente sulla base dei valori delle rimanenze finali registrati nei bilanci.
L’intensità del credito d’imposta teoricamente riconosciuto è pari al 30% del valore dell’eccedenza delle rimanenze finali di magazzino rispetto alla media del triennio precedente, come risultante dall’ultima comunicazione validamente presentata, nel rispetto di limiti di spesa pari a:
- 95 milioni di euro con riferimento al periodo d’imposta in corso al 10.03.2020;
- 150 milioni di euro con riferimento al periodo d’imposta in corso al 31.12.2021.
Il valore del 30% dell’eccedenza rappresenta un importo teorico in quanto la quota di credito effettivamente fruibile sarà determinata in proporzione alle sopra indicate risorse disponibili secondo la percentuale resa nota con provvedimento delle Entrate, da emanarsi entro 10 giorni dalla scadenza dei termini di presentazione delle comunicazioni, previa adozione della decisione di autorizzazione della misura da parte della Commissione Europea.
Pertanto, in relazione al credito d’imposta spettante sull’eccedenza di rimanenze finali 2020, il provvedimento del Direttore dell’AdE definirà la percentuale di effettiva fruizione come rapporto tra i 95 milioni di euro di risorse stanziate e l’ammontare complessivo dei crediti d’imposta richiesti.
Il credito d’imposta sarà utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell’articolo 17 D. Lgs. 241/1997, nel periodo d’imposta successivo a quello “di maturazione” a partire:
- dal giorno lavorativo successivo alla pubblicazione del provvedimento che definisce la percentuale di credito effettivamente spettante, in caso di ammontare non superiore a 150.000 euro;
- dal ricevimento dell’autorizzazione dell’AdE in esito alle verifiche antimafia, in caso di credito superiore a 150.000 euro.
Quindi, in base alle regole di fruizione suddette, con riferimento alle comunicazioni da inviare entro il prossimo 22 novembre la compensazione sarà effettuabile secondo tempistiche molto stringenti:
- entro il 31.12.2021 per la generalità dei soggetti;
- entro la fine del periodo d’imposta successivo quello di maturazione, indicata nel campo “data fine periodo d’imposta” della comunicazione, per i soggetti con periodo d’imposta non coincidente con l’anno solare.
Paradossalmente per le imprese con periodo d’imposta 2019/2020 il termine per l’utilizzo in compensazione del credito d’imposta potrebbe risultare antecedente alla data di invio della comunicazione e/o alla data di pubblicazione del provvedimento che definisce la percentuale effettivamente spettante.
Si assuma ad esempio il caso di un’impresa del settore moda avente periodo d’imposta 01.11-31.10: in base quanto disposto al punto 5 del provvedimento del Direttore delle Entrate prot. n. 262282/2021 il credito rimanenze riferito al periodo d’imposta 01.11.2019-31.10.2020 risulterebbe utilizzabile in compensazione entro il 31.10.2021, termine che renderebbe di fatto l’agevolazione non accessibile in quanto inconciliabile con l’iter di fruizione.
Sarebbe auspicabile, pertanto, un chiarimento delle Entrate che parifichi il termine di fruizione al 31.12.2021, rendendo il credito utilizzabile in situazioni analoghe a quella sopra descritta.