Come prevedibile l’intensità dell’agevolazione, teoricamente fissata nella misura del 30% del valore incrementale delle rimanenze finali di magazzino, ha subìto un ridimensionamento dovuto a un ammontare di crediti richiesti, pari a 147.757.765 euro, eccedente le risorse disponibili pari a 95 milioni di euro, che costituiscono il limite di spesa.
La percentuale di credito d’imposta effettivamente fruibile da ciascun beneficiario, dunque, è pari al 64,2944%, determinato come rapporto tra 95 milioni e 147.757.765, dell’importo del credito richiesto come risultante dall’ultima istanza validamente presentata.
Di fatto il credito spettante ammonta dunque al 19,2883%, in luogo dell’originario 30%, dell’incremento di rimanenze finali di magazzino nel periodo d’imposta in corso al 10.03.2020 rispetto alla media del triennio precedente.
Il provvedimento che definisce la percentuale di credito effettivamente spettante stabilisce inoltre che, in deroga a quanto previsto nelle istruzioni del quadro RU del modello redditi 2021, il credito rimanenze relativo al periodo d’imposta in corso al 10.03.2020 dovrà essere esposto nel quadro RU – codice credito I5 – del modello Redditi del periodo d’imposta in corso al 26.11.2021, data di pubblicazione del provvedimento stesso.
Il credito d’imposta così quantificato è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell’articolo 17 D.Lgs. 241/1997, nel periodo d’imposta successivo a quello “di maturazione”, con le seguenti tempistiche:
- per crediti di ammontare non superiore a 150.000 euro, a partire da lunedì 29 novembre, primo giorno lavorativo successivo alla pubblicazione del provvedimento che definisce la percentuale di credito effettivamente spettante, previa istituzione del codice tributo;
- per crediti di ammontare superiore a 150.000 euro, a partire dal ricevimento dell’autorizzazione dell’AdE in esito alle verifiche antimafia.
Con decisione della Commissione Europea C(2021) 8205 final del 10.11.2021 è pervenuta l’autorizzazione comunitaria necessaria al riconoscimento della misura agevolativa.
È auspicabile che l’attesa risoluzione istitutiva del codice tributo chiarisca la situazione di tutti quei contribuenti per cui risulterebbe già concluso il periodo d’imposta successivo a quello di “maturazione” e dunque il credito non risulterebbe più fruibile.
Al paragrafo 5.2 del provvedimento del Direttore delle Entrate prot. 262282/2021 è infatti stabilita una dead line per la compensazione del credito rimanenze relativo al periodo d’imposta in corso al 10.03.2020:
- il 31.12.2021 per la generalità dei soggetti;
- la fine del periodo d’imposta successivo quello di “maturazione”, indicata nel campo “data fine periodo d’imposta” della comunicazione, per i soggetti con periodo d’imposta non coincidente con l’anno solare.
Sarebbe auspicabile, pertanto, un chiarimento delle Entrate che proroghi il termine di compensazione alla fine del periodo d’imposta in corso al 26.11.2021, data di pubblicazione del provvedimento che ha reso nota la percentuale fruibile.