11 Febbraio 2017

Credito d’imposta R&S: le novità della legge di Bilancio

di Giovanna Greco
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La legge di Bilancio 2017 (Legge 232/2016) contiene importanti novità per il credito d’imposta per ricerca e sviluppo prospettate dal Piano Industria 4.0. Infatti, tale credito potrà essere utilizzato dalle imprese anche per l’acquisto di macchinari e attrezzature, non necessariamente tipici di laboratorio, che sono solitamente impiegati per svolgere una delle attività ammissibili, considerando anche il settore economico di appartenenza.  La misura è dotata anche di un’elevata elasticità in termini di cumulabilità con altri aiuti e può, quindi, essere utilizzata per favorire l’acquisizione di nuovi macchinari o l’abbattimento dei costi su macchinari già in azienda.

Le principali novità riguardano:

  • la misura dell’agevolazione riconosciuta, che, dal 2017, è stata elevata al 50% per tutte le tipologie di spesa. L’omogeneizzazione delle aliquote applicate alle varie voci di spesa ammissibile comporterà l’eliminazione della percentuale del 25% riconosciuta per la determinazione del credito per le quote di ammortamento sulle spese per strumenti ed attrezzature di laboratorio e sulle spese per competenze tecniche e privative industriali. Ciò permetterà una semplificazione dei conteggi in quanto non vi sarà più la necessità di suddividerli per tipologia di spesa;
  • l’innalzamento del limite annuo del credito d’imposta riconosciuto a ciascun beneficiario che passa dagli attuali 5 milioni a 20 milioni di euro;
  • la previsione di un ampliamento della tipologia di personale impiegato nelle attività di ricerca e sviluppo ammesse con l’eliminazione del requisito dell’elevata qualificazione (c.d. “personale altamente qualificato”);
  • la durata del credito di imposta, che sarà prorogato di un anno, ossia fino al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2020.

Ricordiamo che, con la circolare 5/E/2016, l’Agenzia delle Entrate ha fornito agli operatori le prime indicazioni operative ai fini della determinazione del credito d’imposta per le attività di ricerca e sviluppo previsto dall’articolo 3, D.L. 145/2013 come modificato dalla legge di Stabilità 2015. Le disposizioni applicative erano state introdotte dal Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, con il D.M. 27 maggio 2015 (in G.U. n. 174 del 29 luglio 2015).

Per quanto attiene al profilo soggettivo, il credito d’imposta è riconosciuto a tutte le imprese residenti nel territorio dello Stato e alle stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di soggetti non residenti che effettuano investimenti in attività di ricerca e sviluppo, indipendentemente dalla natura giuridica, dalla dimensione aziendale, dal settore economico in cui operano e dal regime contabile adottato. Rientrano nel novero dei soggetti beneficiari i consorzi, le reti-soggetto, gli imprenditori agricoli e gli enti non commerciali con riferimento all’attività commerciale eventualmente esercitata. Restano invece escluse le imprese sottoposte a procedure concorsuali non finalizzate alla continuazione dell’esercizio dell’attività economica, come solitamente avviene nel caso del fallimento e della liquidazione coatta.

Sul piano oggettivo la circolare precisa che le attività di ricerca e sviluppo, che devono ricadere nell’elencazione contenuta nelle suddette disposizioni, possono essere svolte anche in ambiti diversi da quelli scientifico e tecnologico (ad esempio, in ambito storico o sociologico) atteso che, in linea generale, le attività di ricerca e sviluppo sono volte all’acquisizione di nuove conoscenze, all’accrescimento di quelle esistenti e all’utilizzo di tali conoscenze per nuove applicazioni.

In conclusione, quindi, secondo quanto indicato nel Piano Industria 4.0, l’aliquota del credito di imposta dal 2017 sarà pari al 50% per tutte le tipologie di spese e non più differenziata:

  • 50% della spesa incrementale relativa al personale altamente qualificato impiegato nelle attività di ricerca e sviluppo e alla ricerca extra muros;
  • 25% della spesa incrementale delle quote di ammortamento degli strumenti e attrezzature nonché di quella relativa a competenze tecniche.

Infine, è confermato anche l’ammontare minimo di investimenti in attività di ricerca e sviluppo al fine di poter accedere al credito di imposta. Secondo la normativa vigente, “il credito di imposta è riconosciuto a condizione che la spesa complessiva per investimenti in attività di ricerca e sviluppo effettuata in ciascun periodo d’imposta in relazione al quale si intende fruire dell’agevolazione ammonti almeno ad 30.000 euro”.

 

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